Cass.Sez. III n. 14033 del 7 aprile 2011 (Ud.10 mar.2011)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Antelmi.
Beni Ambientali. Reato paesaggistico e ignoranza del vincolo
L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 10/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 552
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 38626/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Labate Franco, difensore di fiducia di Antelmi Salvatore, n. a Carovigno il 16.11.1934;
avverso la sentenza in data 22.4.2010 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in data 1.7.2008, venne condannato alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Antelmi Salvatore in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, a lui ascritto per avere realizzato un manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza il permesso dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Il giudice di primo grado aveva, invece, emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché estinto ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, per effetto del pagamento dell'oblazione dovuta a titolo di condono edilizio. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto carenza di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento psicologico del reato; dedotto l'estinzione anche del reato paesaggistico per effetto del procedimento di condono e chiesto la riduzione della pena inflitta. In particolare la Corte territoriale ha osservato che il reato di cui alla pronuncia di condanna si estingue solo a seguito dell'effettivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 32.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione della legge penale, ripropone la questione della carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
Si deduce, in sintesi, che nella specie non è stata acquisita prova della effettiva condotta dolosa dell'imputato, che deve essere caratterizzata dall'aver posto in essere artifizi o raggiri. Si aggiunge che la condotta dell'Antelmi non può essere assolutamente considerata dolosa, in quanto l'imputato ignorava che la zona in cui è ubicato il manufatto fosse soggetta a vincolo paesaggistico; ne' vi è stata da parte di questi coscienza e volontà di perseguire l'evento vietato dalla norma penale, tanto che lo stesso Antelmi ha inoltrato presso gli uffici competenti del Comune di Carovigno richiesta di condono edilizio, ottenuto in data 7.12.2003, che ha determinato l'estinzione del reato per la violazione edilizia per effetto del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo di gravame si ripropone la doglianza in ordine alla misura della pena inflitta, da ritenersi eccessiva anche in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 62 bis c.p., richiamati dal giudice di primo grado, e delle modestissime dimensioni del manufatto abusivo, peraltro risalente nel tempo. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che l'elemento psicologico del reato è costituito dalla consapevolezza di realizzare un manufatto in zona vincolata, senza le prescritte autorizzazioni.
La sentenza, peraltro, ha correttamente osservato che, in ogni caso (in quanto il punto non aveva neppure formato oggetto di contestazione nella sede di merito), non giova all'imputato addurre l'eventuale ignoranza del vincolo, trattandosi di reato contravvenzionale nel quale l'elemento psicologico è costituita anche dalla mera colpa, da ravvisarsi nel non aver ottemperato al dovere di informazione presso la pubblica amministrazione prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge. Anche in ordine alla misura della pena la sentenza risulta correttamente motivata, mentre la doglianza del ricorrente è di natura fattuale e, perciò, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c..
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l'eventuale esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011