DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n.51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita\', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
GU n. 82 del 7-4-2008
Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2008

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia
alla Comunita\' europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare
l\'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella
Comunita\', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell\'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita\' e per
attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l\'articolo 4,
paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una piu\'
completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, cosi\' da
consentire all\'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all\'Italia la partecipazione ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria
anche l\'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione
dell\'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto
stabilito all\'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n.
280/2004/CE, all\'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla
decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti
climatici;
Considerata la necessita\' di apportare al decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte
definirne piu\' opportunamente alcune modalita\' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell\'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e
le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All\'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono
inserite le seguenti: «, di seguito JI»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite
le seguenti: «, di seguito CDM»;
c) al comma 1, dopo la lettera e) e\' inserita la seguente:
«e-bis) credito di emissione: unita\' di credito di emissione
prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di
Kyoto. Dette unita\' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita\' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU:
un\'unita\' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell\'art. 3 del
Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unita\' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU:
un\'unita\' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli
articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni
adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo
medesimo;»;
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) autorita\' nazionale designata, di seguito denominata:
"DNA": l\'autorita\' designata a livello nazionale per l\'attuazione
dell\'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni
adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato:
«Punto di contatto»: l\'autorita\' designata a livello nazionale per
l\'attuazione dell\'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto;».
2. All\'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
dopo il comma 1 e\' aggiunto il seguente:
«1-bis. L `autorizzazione e\' rinnovata per ciascun periodo di
riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell\'articolo 3. Fino
al rinnovo dell\'autorizzazione resta valida l\'autorizzazione
rilasciata in precedenza.».
3. All\'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita»
sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che
esercitano»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all\'autorita\' nazionale
competente» sono inserite le seguenti : «non prima di centottanta
giorni ed»;
c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti
parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all\'articolo 8,
comma 3».
4. All\'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la
modifica o l\'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti
parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni
prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento
dell\'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della
metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di
autorizzazione inerenti le modifiche relative all\'identita\' del
gestore sono presentate all\'Autorita\' Nazionale competente non oltre
trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».
5. All\'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e\' sostituito dai seguenti:
«1. E\' istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita\' di progetto
del Protocollo di Kyoto, come definite all\'articolo 3. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare che ne assicura l\'adeguato supporto logistico e
organizzativo.».
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorita\' nazionale competente ed e\' designato Punto di contatto per
le attivita\' JI e Autorita\' nazionale designata per le attivita\' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta
al Parlamento una relazione sull\'attivita\' svolta nell\'anno
precedente.»;
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA,
il regolamento per l\'eventuale assegnazione di quote a titolo
oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all\'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i
propri componenti e all\'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di
cui all\'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni
in sede comunitaria o internazionale concernenti l\'applicazione del
Protocollo di Kyoto.»;
c) dopo il comma 2 e\' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato svolge, altresi\', attivita\' di indirizzo al
fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita\' progettuali legate ai meccanismi
flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell\'informazione, la promozione e
l\'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a
livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica
italiana e le strutture internazionali dell\'ICE, i canali informativi
ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un\'azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attivita\' pianificate e le risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle
attivita\' progettuali per lo svolgimento di attivita\' di formazione,
per l\'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni
competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per
l\'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi
amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita\'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita\' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni»;
d) il comma 3 e\' sostituito dai seguenti:
«3. Il Comitato e\' composto da un Consiglio direttivo e da una
Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e
non ha autonomia decisionale, se non nell\'ambito dello specifico
mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e\' composto da otto membri, di cui
tre nominati dal Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con
funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche
europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l\'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al
comma 2-bis il Consiglio direttivo e\' integrato da due membri,
nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto
permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica
quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e\' composta da quattordici
membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza
in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto.
Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono
nominati dal Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall\'Ente per le nuove tecnologie, l\'energia e
l\'ambiente, uno dal Ministero dell\'economia e delle finanze e uno dal
Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»;
e) al comma 5, dopo la lettera e) e\' aggiunta la seguente:
«e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione
di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e
dichiarano la insussistenza di tale conflitto all\'atto
dell\'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare
tempestivamente, al Ministero o all\'ente designante ogni sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione
il Ministero o l\'ente provvede alla sostituzione dell\'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e\'
determinato con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell\'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo\' istituire, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita\' di cui al comma 2-bis, il Consiglio
direttivo si puo\' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il
GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio
direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale
dell\'attivita\' svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l\'espletamento di
attivita\' non riconducibili a quelle di cui all\'articolo 26, comma 1,
non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al
comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne\' rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.»;
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All\'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, dopo la lettera b) e\' aggiunta la seguente:
«b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l\'11 dicembre
1997.».
7. All\'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, il primo periodo e\' sostituito dal seguente:
«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone
l\'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni
dall\'avvio dell\'impianto o dell\'esercizio commerciale per gli
impianti del settore termoelettrico.».
8. All\'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E\' istituito e
conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «E\' istituito e gestito senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l\'Agenzia per la
protezione dell\'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»,
b) al comma 1, il secondo periodo e\' sostituito dal seguente:
«Nel Registro e\' annotato il valore complessivo delle emissioni
contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui
all\'articolo 15 comma 5.»;
c) il comma 2 e\' sostituito dal seguente:
«2. L\'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di
cui all\'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle
disposizioni del Comitato, come stabilito all\'articolo 8, comma 2,
lettera l).»;
d) il comma 6 e\' abrogato.
9. All\'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e
successive modificazioni».
10. Dopo l\'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e\' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la
realizzazione dell\'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E\'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell\'Inventario
Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito
all\'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell\'11 febbraio 2004,
all\'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1
della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L\'APAT e\' responsabile della realizzazione, della gestione e
dell\'archiviazione dei dati dell\'Inventario Nazionale dei gas serra
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma
di controllo e di garanzia della qualita\'.
3. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e\' responsabile dell\'approvazione dell\'aggiornamento annuale
dell\'Inventario Nazionale dei gas serra nonche\' della sua
trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti
climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L\'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
progetto per l\'organizzazione del Sistema nazionale per la
realizzazione dell\'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente
a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro
sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva
l\'organizzazione del Sistema nazionale, nonche\' i successivi
aggiornamenti.
6. Dall\'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti
pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
11. All\'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile
2006, n 216, il terzo periodo e\' sostituito dal seguente:
«Il gestore di impianti in chiusura e\' tenuto a restituire quote
secondo le modalita\' definite nell\'ambito del PNA. L\'amministratore
del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro
delle quote di emissione restituite.».
12. All\'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono
inserite le seguenti: «e all\'APAT».
13. All\'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e\' sostituto dal seguente:
«2. Per l\'espletamento delle procedure di accreditamento il
Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e
dell\'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 3 e\' sostituto dal seguente:
«3. E\' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei
verificatori accreditati.»;
c) il comma 5 e\' abrogato.
14. All\'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
il comma 7 e\' abrogato.
15. All\'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e\' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di
una quantita\' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente
rilasciate.»;
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di
emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;
c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti. «15, comma 5» e la parola: «assegnate» e\' sostituita dalla
seguente «rilasciate»;
d) al comma 8 e\' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All\'accertamento della violazione consegue in ogni caso l\'obbligo
per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione e\' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono
inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di
una quantita\' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».
16. All\'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e\'
sostituito dal seguente:
«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura
o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello
stesso.»;
b) il comma 4 e\' abrogato.
17. All\'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
il comma 1 e\' sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni concernenti l\'assegnazione delle quote di
emissioni, le informazioni sulle attivita\' di progetto alle quali
l\'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di
entita\' private o pubbliche, nonche\' le notifiche delle emissioni
previste dall\'autorizzazione all\'emissione di gas ad effetto serra e
che sono detenute dall\'autorita\' competente vengono messe a
disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, e dell\'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».
18. All\'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e
3, 14 e 17»;
b) il comma 2 e\' sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo
effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresi\' della
complessita\' delle prestazioni richieste; le tariffe sono
predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni,
sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del
servizio.».
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per
la gestione del Registro di cui all\'articolo 14 che sono versate dai
soggetti interessati direttamente all\'APAT,».
19. All\'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, le parole: «dell\'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:
«dell\'articolo 13».
                               Art. 2.

Disposizioni finali
1. Il decreto di cui al comma 1 dell\'articolo 26 e\' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attivita\' di attuazione congiunta e da
attivita\' di meccanismo di sviluppo pulito dell\'Italian Carbon Fund
sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi
di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per
ottemperare agli obblighi di cui all\'articolo 15, limitatamente al
periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all\'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita\' di
versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti
di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti
allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento
dell\'obbiettivo fissato per l\'Italia nell\'ambito del Protocollo di
Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 7 marzo 2008

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D\'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell\'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti