Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1074-2004

REATI CONTRO L\'INCOLUMITA\' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO
PERICOLOSO DI COSE -
Emissione di gas, vapori o fumi nei limiti stabiliti dalle leggi sull\'inquinamento atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Configurabilita\' del reato di cui all\'art. 674 cod. pen. - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 74/04
Roma, 14 luglio 2004
OGGETTO: 599005 REATI CONTRO L\'INCOLUMITA\' PUBBLICA -
CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Emissione di gas,
vapori o fumi nei limiti stabiliti dalle leggi sull\'inquinamento
atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Configurabilita\'
del reato di cui all\'art. 674 cod. pen. - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: Cod. pen. art. 674; cod. civ. art. 844; d.P.R. 24 maggio
1988 n. 203.
Con decisione n. 81, assunta nella camera di consiglio del 23
gennaio 2004, e depositata il 3 marzo 2004 n. 9757, rv. 228010, la
Sez. III, P.M. in proc. Pannone, ha affermato il principio di
diritto cosi\' massimato:
"Non e\' configurabile il reato di cui all\'art. 674 cod. pen.
(emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel
caso le emissioni provengano da una attivita\' regolarmente
autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in
materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei
casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione
della necessita\' che l\'emissione avvenga in violazione delle norme
di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimita\'.
(Nell\'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorche\' le
emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano
arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando
la normale tollerabilita\', si applica la norma civilistica dell\'art.
844 cod. civ.".
Tale decisione si pone in contrasto con un diverso e maggioritario
orientamento, anche se piu\' risalente, espresso da ultimo Sez. III
25 giugno 1999, dep. 1 ottobre 1999 n. 11295, Zompa, rv. 214633, per
la quale: " Il fatto di avere chiesto l\'autorizzazione
ad emettere nell\'atmosfera gas provenienti da un insediamento
produttivo - ex D.P.R. 203 del 1988 - non pregiudica i diritti
dei terzi, vale a dire non discrimina l\'operatore se i
vapori e gas immessi nell\'ambiente sono cosi\' intensi, acri
e molesti da cagionare disturbo alle persone, integrando cio\' la
previsione di cui all\'art. 674 cod. pen." Nello stesso senso
risultano essersi espresse sez. I, 11 aprile 1997 n. 3919, Sartor,
rv. 207383; sez. I, 6 novembre 1995 n. 11984, Guarnero, rv. 203130;
sez. I, 20 maggio 1992 n. 7614, Andreini, rv. 191338.
Peraltro va ricordato come in precedenza la 1a sezione con sentenza
n. 697, deliberata all\'udienza pubblica del 16 giugno 2000,
depositata il 7 luglio 2000 n. 8094, rv. 216621, ric. Meo, abbia in
modo piu\' articolato affermato che, "ai fini della configurabilita\'
del reato previsto dalla seconda parte dell\'art. 674 cod. pen.
(emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone),
l\'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una
precisa indicazione circa la necessita\' che tale emissione avvenga
in violazione delle norme che regolano l\'inquinamento atmosferico
(nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiche\'
il codice contiene una sorta di presunzione di legittimita\' delle
emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata
dalle leggi speciali in materia, ai fini dell\'affermazione di
responsabilita\' per il reato indicato non basta l\'affermazione che
le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio,
ma e\' indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse
superino gli standards fissati dalla legge (nel quale caso il reato
previsto dall\'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente
previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le
emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e
arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale
tollerabilita\', si applicheranno le norme di carattere civilistico
contenute nell\'art. 844 cod. civ". Principio ripreso, da ultimo, da
Sez. III, 19 marzo 2004, dep. 8 aprile 2004 n. 16728, Parodi,
inedita.
Il contrasto risulta peraltro gia\' segnalato da questo Ufficio con
segnalazione 20 ottobre 2000 n. 1125, cui si rinvia per le ulteriori
e piu\' risalenti citazioni giurisprudenziali (sez. I, 18 novembre
1994 n. 477, Grandoni, rv. 196111; sez. III, 7 aprile 1994 n. 6598,
Roz Gastaldi, rv. 198071; sez. I, 17 novembre 1993 n. 781, Scionti,
rv. 197722, secondo la quale il parametro di legalita\' fissato
dall\'art. 674 cod. pen. va individuato nell\'art. 844 cod. civ.; sez.
I, 4 ottobre 1993 n. 2544, Uzzi, rv. 197576; sez. I, 11 maggio 1992
n. 6932, Cova, rv. 190593).
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)