TAR Campania (NA), Sez. V, n. 4603, del 14 ottobre 2013
Ambiente in genere.Legittimità ordinanza sindacale per obbligo di adottare le misure necessarie ad eliminare i pericoli derivanti da un evento franoso

E’ legittima l’ordinanza del comune di eseguire ad horas tutte le necessarie provvisorie opere atte ad eliminare i pericoli ed eventuali ulteriori cedimenti sia delle parti rimaste senza sostegno sia delle ulteriori parti in chiaro stato di possibile caduta.  Il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge alla parte ricorrente esclusivamente nella sua qualità di proprietaria del bene su cui occorre intervenire. Quest'ultima, quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi gli oneri dell'intervento, potrà rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso l’ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l'esecuzione della messa in sicurezza imposta dall'atto in questa sede gravato possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04603/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04027/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2011, proposto da: 
Luigi Acampora, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lambiase, con domicilio eletto presso Pasquale Lambiase in Napoli, via Cuma,28;

contro

Comune Di Sorrento in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento dell'ordinanza del comune di sorrento n.185/2011 con cui si ordina di esguire ad horas tutte le necessarie provvisorie opere atte ad eliminare i pericoli ed eventuali ulteriori cedimenti sia delle parti rimaste senza sostegno sia delle uletriori parti in chiaro stato di possibile caduta



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorso - avverso l’ordinanza in epigrafe recante l’ordine di adottare le misure necessarie ad eliminare i pericoli derivanti da un evento franoso e ritenuta illegittima perché ascrive al ricorrente responsabilità che invece vanno riferite al Comune - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Ritiene il Collegio di doversi discostare da tale menzionata prospettiva e di dover optare per una differente configurazione della fattispecie, dovendosi escludere che sotteso all'atto impugnato vi sia un giudizio di responsabilità circa la produzione della situazione di rischio per l'incolumità pubblica.

Invero, a tale diversa configurazione il Collegio perviene sulla base della giurisprudenza occupatasi della questione, la quale ha sottolineato come, ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C.d.S., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 820; id., Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525; nello stesso senso v., altresì, C.d.S., Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni alla salute pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718).

Le ora viste precisazioni costituiscono affermazioni di principio, relative in generale alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L., nelle situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e, perciò, vanno estese anche alla fattispecie qui in esame, con conseguente infondatezza delle doglianze di tipo sostanziale dedotte dai ricorrenti.

In particolare, risultano infondate tutte le, avendo il Sindaco di Sorrento inteso unicamente fronteggiare la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, senza sostituirsi all’adito giudice ordinario nel valutare il merito della questione e senza emettere alcun giudizio di responsabilità: poiché, quindi, l'atto gravato non ha contenuto sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, legittimamente il Sindaco l'ha indirizzato all’odierno ricorrente, quale soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirle di eliminare la riscontrata situazione di rischio, in disparte il fatto che la predetta situazione possa o meno esserle imputata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2064/2011 cit.).

In altre parole, il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge all’odierna parte ricorrente esclusivamente nella sua qualità di proprietaria del bene su cui occorre intervenire. Quest'ultima, quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi gli oneri dell'intervento, potrà rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso l’ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l'esecuzione della messa in sicurezza imposta dall'atto in questa sede gravato possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa.

In definitiva, pertanto, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)