Cass. Sez. III n. 8215 del 2 marzo 2021 (PU 24 nov 2020)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Naselli
Rifiuti.Affidamento a terzi e culpa in eligendo
L'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Genova del 9/11/2018 Naselli Salvatore veniva condannato alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al comma 1, lett. a) del d. lgs. n.152 del 2006, commesso in concorso con Vitaliti Marco, giudicato in separata sede, per avere abbandonato al suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ingombranti in legno prodotti da attività di impresa.
2. L’imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Genova articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, in punto di riconoscimento di responsabilità, si censura l’erronea applicazione della legge penale, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle prove quanto all’errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, dovuta in parte all’omessa valutazione della testimonianza del Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Genova; nello specifico, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere responsabile del reato anche Naselli, mentre l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (un bancone di legno) sulla pubblica via sarebbe stato opera soltanto di Vitaliti Marco, al quale il ricorrente, dietro compenso di cinquanta euro, aveva affidato il compito, in presenza di testimoni, di smaltire i suddetti rifiuti. La totale buona fede dell’imputato doveva poi evincersi dai filmati che lo stesso avrebbe girato raffiguranti l’operazione di accatastamento del materiale nel cortile di pertinenza, filmati da lui spontaneamente forniti al corpo forestale durante le indagini, nonché dall’avere lasciato sul materiale di scarto rinvenuto il marchio della ditta da cui proveniva. Inoltre, gli stessi rifiuti, secondo la medesima testimonianza, dopo qualche giorno, non si trovavano più nel luogo dove inizialmente erano stati rinvenuti, circostanza indicativa di un successivo smaltimento degli stessi da parte di Vitaliti.
3.Con il secondo motivo si censura l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in merito alla richiesta effettuata in subordine della particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen. posto che le circostanze di fatto avrebbero dovuto condurre il Tribunale a decidere in tal senso.
4.Con il terzo ed ultimo motivo deduce l’omessa motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stesso P.M. avesse concluso in tal senso.
5. Il ricorso veniva trattato, all’udienza odierna, cartolarmente, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020.
6. Va premesso anzitutto che l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata; occorre al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, dep. 20/11/2001, Bonaventura, Rv. 220221, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568, comma 5, cit., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante, quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
7. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
Premesso infatti che le condotte di cui alla previsione di legge contestata sono punibili a titolo di colpa trattandosi di ipotesi contravvenzionali, va ribadito che l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo (Sez. 3, n. 6101/08 del 19/12/2007, Cestaro, Rv. 238991).
E nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo avere l’imputato mancato ai predetti doveri di accertamento, laddove ha dato atto che lo stesso imputato ebbe ad affermare di essersi fidato del fatto che Vitaliti fosse autorizzato e provvedesse al regolare smaltimento della mobilia in legno.
Sicché, in altri termini, l’essersi il ricorrente limitato a confidare unicamente sulla regolarità della posizione del Vitaliti ha giustificato l’affermata integrazione del profilo di colpa necessario.
8. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo.
A fronte infatti della richiesta, formulata in sede di conclusioni, dalla Difesa dell’imputato, di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nessuna riposta ha infatti fornito, in via naturalmente gradata, la sentenza impugnata.
9. La sentenza impugnata va dunque annullata su detto punto con rinvio al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020