Cass. Sez. III n. 8498 del 3 marzo 2021 (PU 5 nov 2020)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric.Staffetti
Rifiuti.Deposito temporaneo e luogo di produzione dei rifiuti
La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri Marilena Staffetti, Eliseo Staffetti, Giampiero Staffetti, Domenico Cialfi, nonché le società «Staffetti Sr.l.» e «Leipeca S.r.l.», ricorrono per l’annullamento della sentenza dell’11/03/2019 della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della sentenza del 21/05/2018 del Tribunale di L’Aquila da loro impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marilena, Giampiero ed Eliseo Staffetti in ordine al reato di cui al capo B della rubrica perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei loro confronti nella misura di un anno di arresto e 9.000,00 euro di ammenda, ha confermato nel resto la loro condanna e quella del Cialfi per il reato di cui al capo A (artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a e b, d.lgs. n. 152 del 2006) nonché quella delle due società per l’illecito amministrativo di cui al capo C (artt. 5, comma 1, lett. a, 6 e 25-undecies, comma 2, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 231 del 2001).
2. Marilena Staffetti propone quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce l’inosservanza degli artt. 27 Cost., 40, 192 e 110 cod. pen., e la assenza degli elementi che provano il suo concorso nel reato.
La propria condanna, afferma, deriva esclusivamente dalla formale qualità di comproprietaria (insieme con i fratelli) e committente dei lavori di ricostruzione post-sisma della palazzina sita in L’Aquila, Via Orsini, 2, e dal suo interesse ad iniziare i lavori stessi; manca una qualunque prova che consenta di dimostrare, anche solo sul piano presuntivo ed indiziario, il proprio contributo causale alle condotte poste in essere dai fratelli. La sentenza, infatti, non spiega in che modo ella abbia positivamente favorito, agevolato e/o anche solo aumentato la possibilità di causare il reato, posto che: a) non aveva l’obbligo di impedire l’evento; b) i propri fratelli avrebbero comunque agito indipendentemente da qualunque sua decisione o contributo.
La Corte di appello ha negletto i documenti prodotti all’udienza del 24 luglio 2017 (allegati all’odierno ricorso) che provano come: a) ella non fosse proprietaria del magazzino, successivamente smantellato, al cui interno si trovavano le vernici, i pesticidi e i solventi, dei quali si predica lo smaltimento illecito, né ne aveva la disponibilità, attribuibile da sempre alle due società produttrici e ai loro amministratori; b) la propria posizione di committente fosse legata esclusivamente alla pratica inerente la palazzina cui era completamente estranea la procedura di smontaggio del magazzino e di rimozione del materiale presente, operazioni materialmente effettuate da Domenico Cialfi e Mattia Moroni su incarico degli altri due fratelli Staffetti; c) avesse correttamente proceduto allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla demolizione dell’abitazione incaricando il direttore dei lavori e una ditta specializzata.
L’unico interesse che aveva era quello di iniziare i lavori di ricostruzione della palazzina, in quanto proprietaria di uno degli appartamenti, e di smaltire i relativi rifiuti, interesse che non può giustificare il proprio coinvolgimento a titolo concorsuale nelle condotte altrui relative a fatti (e rifiuti) del tutto diversi.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza delle O.P.C.M. n. 3790, del 9 luglio 2009, e n. 3820, del 12 novembre 2009, in violazione delle quali le è stato attribuito il ruolo di committente dell’appalto. In realtà, le due ordinanze presidenziali, nel disciplinare il ruolo del rappresentante delle parti comuni dell’edificio oggetto di ricostruzione finanziata con fondi pubblici esclude dalle sue competenze e dal suo dovere di vigilanza tutte le opere non coperte dal contributo, nel caso di specie il magazzino e quanto in esso contenuto. Ella, dunque, non poteva essere considerata responsabile delle condotte altrui aventi ad oggetto parti dell’edificio escluse dalla contribuzione pubblica.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., non essendo in ogni caso adeguata al suo minor contributo e alla sua incensuratezza la pena applicata in modo eguale agli altri concorrenti nel reato.
2.4. Con il quarto motivo, che riprende gli argomenti illustrati con i primi due, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione che, in poche righe, àncora la affermazione della sua responsabilità unicamente al suo ruolo di proprietaria di un appartamento e di committente dei lavori e all’interesse al loro inizio, laddove, per converso, ricostruisce in maniera puntuale e dettagliata la posizione giuridica e fattuale degli altri due fratelli e delle loro società evidenziandone l’autonomia di azione nella gestione del magazzino e dei materiali.
3. Domenico Cialfi propone due motivi.
3.1. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo causale del concorrente di cui all’art. 110 cod. pen.
La questione relativa al proprio contributo causale, afferma, è stata liquidata dalla Corte di appello in base alla sua presenza, unitamente al Moroni, all’interno del magazzino di Via degli Orsini di L’Aquila; da tale fatto è stata illogicamente tratta la prova della “stabile collaborazione” tra i due imputati finalizzata non solo allo smontaggio e allo smaltimento delle capriate in ferro, ma anche all’abbandono dei rifiuti. Si tratta di un vero e proprio salto logico: la presenza nel magazzino può dimostrare solo la collaborazione nello smontaggio delle capriate, come del resto dimostrano le prove testimoniali assunte nel corso del processo di primo grado. Nè tale gap logico può essere colmato dalla sua accertata presenza, insieme con il Moroni, a bordo dell’autocarro di proprietà di quest’ultimo, nei pressi del luogo ove erano stati abbandonati i rifiuti, perché si tratterebbe di un fatto episodico inidoneo a dimostrare il concorso morale e materiale in tutti gli abbandoni posti in essere dal mese di novembre 2013 a quello di aprile 2014.
3.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa o carente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte di appello senza una analitica esposizione dei criteri adottati tenuto altresì conto che la pena non è nemmeno attestata nel minimo edittale.
4. Eliseo e Giampiero Staffetti propongono un solo motivo con il quale deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove.
In particolare, la condanna si fonda sui seguenti elementi indiziari del tutto inesistenti: a) la coincidenza temporale tra le date degli abbandoni e la data di inizio dei lavori di demolizione in Via Orsini; b) le etichette aziendali apposte sui rifiuti abbandonati; c) l’operatività delle due società in Via Orsini; d) l’interesse economico allo smaltimento illecito.
Nello specifico: a) alla data di inizio della demolizione i rifiuti erano ancora “in loco”, secondo quanto risulta dallo stesso verbale di sequestro del 4 dicembre 2013 e dalle testimonianze di Nando Alesii e Luigi Falace, così come sintetizzate dalla stessa sentenza impugnata; b) le etichette aziendali riconducevano anche ad una terza società (la «Leipeca Paint S.r.l.»), mai indagata e gestita da ex dipendenti della famiglia Staffetti, che proprio nel 2013 si era trasferita altrove trovandosi alle prese con il medesimo problema di smaltimento dei rifiuti delle società incolpate con le quali condivideva il medesimo interesse di natura economica; c) le due società dei fratelli ricorrenti non hanno mai avuto sede né hanno mai operato in Via Orsini, luogo di abitazione del loro padre, dell’attività di questi e del magazzino posteriore.
5. Le società «Staffetti S.r.l.» e «Leipeca S.r.l.» propongono cinque motivi.
5.1. Con il primo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Premettono, in fatto, quanto segue:
• all’udienza del 06/02/2017, proveniente da quella del 23/05/2016 (rinviata per l’adesione del giudice all’astensione dalle udienze dei giudici onorari proclamata dagli organismi di categoria), il Tribunale non aveva verificato la regolare citazione in giudizio delle due società e del difensore d’ufficio loro nominato; nel relativo verbale non v’è traccia;
• a quell’udienza, assenti anche i difensori degli imputati, venivano ammesse la costituzione di parte civile della persona offesa e le prove richieste da quest’ultima e dal pubblico ministero;
• all’udienza del 10/07/2017, il Tribunale, verificata l’omessa notifica alle società e relativi difensori del verbale dell’udienza del 23/05/2016, ne disponeva il rinnovo per l’udienza del 24/07/2017 alla quale rinviava la trattazione del processo;
• a quest’ultima udienza le società si costituivano in giudizio per il tramite del difensore di fiducia, il medesimo degli imputati; rilevata l’incompatibilità della relativa nomina, il Tribunale, su richiesta del PM, ne aveva dichiarato l’inefficacia ritenendo la persistente validità della nomina del difensore d’ufficio indicato nel decreto di citazione diretta a giudizio; ai due imputati, persone fisiche, era stato nominato d’ufficio un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; a quel punto, senza rinnovare gli adempimenti dell’udienza del 06/02/2017 (ammissione della costituzione di parte di civile e delle prove), il Tribunale aveva proceduto all’istruttoria dibattimentale.
Eccepiscono, in diritto, che:
• l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona giuridica è slegata dall’atto di formale costituzione, come si evince dagli artt. 34 e 35, d.lgs. n. 231 del 2001, sicché l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona giuridica non è subordinata all’atto di formale costituzione ai sensi dell’art. 39, stesso decreto;
• in assenza di regolare nomina di difensore d’ufficio, le due società non sono state poste nella condizione di verificare ed opporsi alla costituzione di parte civile, né di esercitare il diritto alla prova contraria di cui all’art. 468, comma 4, cod. proc. pen.;
• inoltre, il mancato annullamento della pregressa attività di ammissione delle prove e la sua mancata ripetizione ha impedito alle società di esercitare il diritto di provare la loro estraneità ai fatti;
• gli atti compiuti all’udienza del 06/02/2017 sono viziati da nullità assoluta, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
5.2. Con il secondo motivo deducono l’insussistenza della qualità di produttore e committente dei rifiuti.
Rilevano che Giampiero ed Eliseo Staffetti rispondono del reato di abusivo smaltimento dei rifiuti contemporaneamente quali proprietari del sito di stoccaggio e quali legali rappresentanti; il che costituisce una contraddizione in termini. La qualità dominicale dei fratelli Staffetti persone fisiche, peraltro solo nudi proprietari cui non competeva la disponibilità dell’immobile, non è loro opponibile, soprattutto in mancanza di prova della effettiva produzione dei rifiuti.
Aggiungono, al riguardo, che non vi è alcun vincolo tra il materiale rinvenuto e sequestrato, quello imballato e stoccato nel cortile di Via Orsini, e le società incolpate. Su questo argomento la sentenza impugnata è del tutto carente.
Ricordati, al riguardo, gli elementi di prova indicati dalla Corte di appello, ne deducono la non univocità accusatoria sotto i seguenti profili:
• tra i rifiuti rinvenuti ve ne erano alcuni appartenenti alla società «Leipeca Paint S.r.l.», appartenente ed amministrata da terze persone e affittuaria del ramo di azienda della «Leipeca S.r.l.» che operava in Via della Croce Rossa;
• oltre questi, ve ne erano altri riconducibili all’impresa individuale di Staffetti Antonio, padre dei fratelli Staffetti;
• negli atti istruttori compare anche il marchio «L.E.I.P.E.C.A.», altra impresa diversa, distinta dalla «Leipeca S.r.l.» e dalla «Leipeca Paint S.r.l.»;
• il mercato di rivendita di prodotti di vernici ed affini non è affatto ristretto, non di certo in una città, come L’Aquila, in cui è ancora in atto la ricostruzione post-sisma; si tratta, inoltre, di prodotti di libera vendita;
• il rinvenimento di pezzi di rifiuti (dischi e cassetta porta minuteria) sovrapponibili con altri pezzi trovati sia in altri luoghi di abbandono, sia tra i residui di Via Orsini, dimostra solo che sono parti della medesima cosa, ma non la effettiva provenienza.
5.3. Con il terzo motivo, che si riallaccia a quello che lo precede, deducono l’insussistenza della qualità di depositarie dei rifiuti, qualità loro indistintamente attribuita dalla rubrica sulla scorta del medesimo quadro indiziario già indicato.
5.4. Con il quarto motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inapplicabilità, nei loro confronti, del d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto sopravvenuto rispetto alla attività di produzione del rifiuto.
Dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere quando siano stati prodotti i rifiuti, essendo certo soltanto che ad una precisa data del 2013 ne è stata rivenuta una porzione in Via Orsini. Ma una cosa è la produzione del rifiuto (capo A), altro lo stoccaggio (capo B). Peraltro, la sentenza non indica un solo elemento in base al quale poter attribuire la detenzione del deposito di Via Orsini alle due società; e ciò senza considerare l’incertezza sulla riconducibilità del magazzino alla ditta individuale di Staffetti Antonio oppure alla L.E.I.P.E.C.A., circostanza che sarebbe stata certamente oggetto di accertamento se le società oggi incolpate fossero state ammesse a esercitare il diritto alla prova contraria.
5.5. Con il quinto motivo deducono la mancata partecipazione all’incidente probatorio non essendo mai state convocate benché nella fase delle indagini preliminari già emergevano indizi nei loro confronti.
6. Con due memorie le società ricorrenti hanno illustrato ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di accoglimento del primo motivo ed hanno rinunciato al quinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati:
a) del reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs n. 152 del 2006, ascritto a Giampiero Staffetti, Eliseo Staffetti, Marilena Staffetti, Domenico Cialfi (e Mattia Moroni), perché, agendo in concorso fra loro, Marilena, Giampiero ed Eliseo Staffetti, quali proprietari dell’immobile sito in L’Aquila, Via degli Orsini, 2, produttori dei rifiuti e committenti dei lavori, Marilena Staffetti anche quale amministratrice del relativo condominio ai fini delle procedure di ricostruzione post-sisma 2009, Giampiero Staffetti anche quale legale rappresentante legale della società «Staffetti S.r.l.», Staffetti Eliseo anche quale legale rappresentante della società «Leipeca S.r.l.», Mattia Moroni quale trasportatore e proprietario dell’automezzo Fiat IVECO, tg. AQ260480, il Cialfi quale collaboratore del Moroni, che lo aveva accompagnato con l’automezzo, avevano posto in essere un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata tramite la raccolta, il trasporto, l’abbandono, di rifiuti speciali pericolosi consistiti in barattoli di vernici pieni e vuoti di vario volume, solventi e insetticidi. In particolare, Giampiero ed Eliseo Staffetti, nella loro qualità di legali rappresentanti delle sopraindicate società esercenti attività di produzione e commercio di prodotti chimici (tra cui colori, vernici, casalinghi e simili), dapprima raccoglievano e depositavano nel tempo presso il magazzino di Via degli Orsini, 2, un ingente quantitativo di tali materiali e successivamente, in concorso con Marilena Staffetti, interessata dal cantiere per la riparazione dei danni post-sisma del 2009, smaltivano, anche in collaborazione con il Moroni ed il Cialfi, che avevano utilizzato anche l’automezzo Fiat Iveco tg. AQ260480, un ingente quantitativo di contenitori di rifiuti pericolosi quali solventi, vernici, insetticidi accumulati nel sito di cantiere che facevano caricare e abbandonare ripetutamente sul suolo nei seguenti terreni: - due terreni siti nel Comune di L’Aquila, località San Giacomo, sui quali erano stati scaricati complessivamente 5,5 mc. di barattoli di vernice pieni, 4 mc. di barattoli di vernici vuoti ma contenenti residui, e 1,5 mc. di bombolette spray; - area ex Sercom, sita in L’Aquila, località Pagliare di Sassa, sulla quale erano stati scaricati circa 5 mc di barattoli di vernice pieni e vuoti (ma con residui) e bombolette spray; - terreno sito in L’Aquila, frazione Anna, sul quale erano stati scaricati circa 4 mc. di barattoli di vernice pieni e vuoti (ma con residui) e bombolette spray; il tutto con sversamento sul suolo dei liquidi contenuti nei barattoli che si erano rotti a seguito dello scaricamento. Il fatto è contestato come accertato dal novembre 2013 all’aprile del 2014.
b) del reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, d.lgs n. 152 del 2006, ascritto a Giampiero Staffetti, Eliseo Staffetti, Marilena Staffetti, perché, in concorso fra loro e con le condotte descritte al capo A, avevano realizzato un deposito temporaneo di rifiuti non autorizzato, su un piazzale sito in L’Aquila, Via degli Orsini, 2, adiacente la propria abitazione, stoccando i rifiuti pericolosi consistiti in barattoli di vernice pieni e vuoti di vario volume, solventi e insetticidi disposti su bancali in legno avvolti in cellophane. Il fatto è contestato come commesso in L’Aquila l’8/01/2013.
c) Le due società, «Staffetti S.r.l.» e «Leipeca S.r.l.», rispondono dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25 undecies, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), d.lgs. n. 231 del 2008 per aver tratto interesse e vantaggio dai reati di cui ai precedenti capi A e B, commessi anche da Staffetti Giampiero e Staffetti Eliseo, persone aventi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente che avevano agito in assenza di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la consumazione dei reati sopra indicati, modello mai adottato. Con l’aggravante dell'aver conseguito un profitto di rilevante entità. Il fatto è contestato come commesso fino al mese di aprile dell’anno 2014.
3. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta quanto segue:
3.1. il 07/11/2013 il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale di L’Aquila aveva rinvenuto, nel sito di Via Vasche di San Giacomo, località Colle del Turco, un consistente quantitativo di rifiuti abbandonati sul terreno; nel corso delle operazioni era sopraggiunto un autocarro Fiat Iveco tg. AQ 260480 condotto da Mattia Moroni, con a bordo Domenico Cialfi, carico di rifiuti dello stesso tipo di quelli rinvenuti sul posto (barattoli di vernice, insetticidi, bombolette spray); molti dei rifiuti rinvenuti sul terreno recavano etichette (Staffetti Forniture, Forese, Maxoloid, Duco, Standox, LEIPECA S.r.l., Maxmeyer, L’Aquila 11792) simili alle etichette e agli adesivi dei rifiuti trasportati dall’autocarro, sottoposto a sequestro insieme con i rifiuti;
3.2. il 16/11/2013 la Polizia Municipale di L’Aquila aveva rinvenuto, abbandonati all’interno del fabbricato ex Sercom in località Pagliare di Sessa, un significativo quantitativo di rifiuti costituiti da barattoli di vernice, lana di vetro, insetticida, barattoli arrugginiti e chiusi in scatoloni bagnati accatastati su bancali in legno; sul terreno erano ancora evidenti le tracce degli pneumatici lasciate dall’automezzo utilizzato per il trasporto, tracce del tutto compatibili con gli pneumatici dell’autocarro Fiat Iveco tg. AQ 260480 (ruote gemellate) dotato di ribaltabile verosimilmente utilizzato per lo scarico dei rifiuti, come desunto dal fatto che alcuni barattoli si erano aperti versando il contenuto direttamente sul terreno («si avvertiva, infatti, odore di vernice e di prodotti chimici, mentre le pozzanghere adiacenti il cumulo di rifiuti apparivano colorate di vernice»); molti dei rifiuti riportavano scritte e adesivi simili a quelli dei rifiuti rinvenuti il precedente 07/11/2013 (vernici Ducora, bidoni bianco-marrone, bombolette spray SuperKilling e Raid, taniche tonde gialle);
3.3. il 13/02/2014 il Corpo di Polizia Forestale dello Stato aveva rivenuto, abbandonati su un terreno di Onna, circa 2/3 metri cubi di rifiuti divisi in due cumuli di vernici e barattoli recanti i marchi Stando e Maxoloid; secondo la testimonianza di tal Amerigo Pezzopane l’abbandono è stato collocato nel periodo 8-12 novembre 2013, allorquando i fratelli Staffetti (Marilena, Eliseo e Giampiero) erano impegnati a liberare il cortile della sede di Via Orsini dai bancali di barattoli di vernice per poter avviare rapidamente i lavori di ristrutturazione post-sisma dell’immobile di loro proprietà;
3.4. il 07/04/2014 il NIPAF aveva rinvenuto, in località Campitelli di Collebrincioni, circa tre metri cubi di rifiuti abbandonati costituiti da lattine, barattoli e contenitori spray pieni di solventi, vernici e insetticidi, nonché due album fotografici, frammenti di un disco rosso di plastica e una penna riportante la scritta «LEIPECA S.r.l.»; si trattava di rifiuti omogenei, analoghi a quelli precedentemente rinvenuti negli altri siti; inoltre, i frammenti di disco rosso si incastravano perfettamente con altri frammenti rinvenuti negli altri siti, così come una cassetta portaminuteria di colore verde;
3.5. oggetto sociale della «LEIPECA S.r.l.», proprietaria dell’immobile sito in L’Aquila, Via della Croce Rossa, 34, e amministrata da Eliseo Staffetti, è la produzione, lavorazione e imbottigliamento di prodotti chimici e affini; l’oggetto sociale della «STAFFETTI S.r.l.», amministrata da Giampiero Staffetti, era simile; la «LEIPECA S.r.l.» aveva iniziato la propria attività nel punto vendita di L’Aquila, via degli Orsini, dismesso nel 1996 e riutilizzato nel 1997 come deposito merce; nel mese di marzo dell’anno 2013 aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda, in L’Aquila, Via della Croce Rossa, 34, con la «STAFFETTI S.r.l.» avente ad oggetto il commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici;
3.6. già il 07/11/2013, gli agenti della Polizia Municipale di L’Aquila, recatisi presso la sede di Via Orsini della «LEIPECA S.r.l.», avevano notato numerosi bancali di vernici, cartoni di insetticidi e altro materiale di scarto del tutto simile ai rifiuti rinvenuti quello stesso giorno;
3.7. il 04/12/2013 era stata sottoposta a sequestro una porzione di circa 80 metri quadrati del cantiere di Via Orsini, 2, al cui interno era presente un ingente quantitativo di fusti, barattoli e secchi di vernice, insetticidi e altri rifiuti.
4. Da questi elementi di fatto, il Tribunale aveva desunto che, nel periodo novembre 2013 - aprile 2014, gli imputati avevano dapprima effettuato uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi in L’Aquila, Via degli Orsini, 2, per poi trasportarli e abbandonarli nei luoghi nei quali erano stati rinvenuti. Ciò perché nel novembre 2013 si sarebbe dovuto procedere alla demolizione del fabbricato di Via degli Orsini (danneggiato a seguito del sisma del 2009), di nuda proprietà dei fratelli Staffetti, nel quale operavano stabilmente le due società «LEIPECA S.r.l.» e «STAFFETTI S.r.l.», sicché, trovandosi nella necessità di smaltire un notevole quantitativo di scarti e giacenze di magazzino ormai inutilizzabili e riferibili alle due società, i due fratelli, Giampiero ed Eliseo, avevano deciso di disfarsene avvalendosi dell’opera del Moroni e del Cialfi che li avrebbero trasportati con l’autocarro Fiat Iveco tg. AQ 260480 e abbandonati nei luoghi ove sarebbero stati successivamente rinvenuti.
5. Nel confermare (e condividere sul piano della ricostruzione dei fatti) la sentenza di primo grado, la Corte di appello, ribadito l’oggetto sociale delle due società e le relative vicende societarie, ha ulteriormente osservato quanto segue:
5.1. nella parte retrostante l’immobile di Via Orsini, lungo tutto un lato della proprietà, vi era una struttura coperta, costituita da pilastri e tralicci metallici, sicuramente presente nel marzo 2013 ma smantellata nel successivo mese di novembre;
5.2. in un vecchio magazzino vi erano bancali di vernici che dovevano essere spostati prima di iniziare i lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 2009;
5.3. nel novembre 2013 tali bancali, a seguito dello smantellamento della struttura, erano stati spostati in un angolo dal legale rappresentante dell’impresa incaricata di eseguire i lavori di ricostruzione onde avviare i lavori di demolizione;
5.4. sempre nel mese di novembre 2013, un testimone aveva notato la presenza di due persone che stavano caricando il ferro derivante dalla demolizione della struttura su un camioncino tipo Fiat Daily 35 di colore rosso (lo stesso colore di quello sequestrato dalla polizia giudiziaria) riconoscendo nella persona del Moroni Mattia uno dei due ragazzi intenti a caricare il ferro;
5.5. il materiale abbandonato e quello trattato dalle due società incolpate era di identica natura: barattoli di vernice, bombolette spray, solventi, insetticidi; prodotti il cui mercato ristretto, se può giustificare l’identità delle marche, comporta una drastica riduzione di coloro che ne erano in possesso; in ogni caso sui rifiuti, anche quelli presenti sull’autocarro, erano riportate etichette e segni esteriori che riconducevano a entrambe le società;
5.6. nel sito di Collebrincioni era stata rinvenuta una penna con la scritta “Leipeca”, una cassetta portaminuteria verde e un disco rosso; identico disco rosso era stato rivenuto in Via Orsini, 2; un altro pezzo di disco rosso - perfettamente coincidente con quello rinvenuto a Collebrincioni - era stato trovato nel sito di Colle San Giacomo; situazione analoga era relativa alla cassetta verde.
5.7. Dalla valutazione congiunta di tutti questi elementi di prova, la Corte di appello ha tratto argomento per confermare la riconducibilità dei rifiuti dalle società «Leipeca S.r.l.» e «Staffetti S.r.l.».
6. Quanto alla posizione degli odierni ricorrenti, la Corte di appello ha osservato quanto segue:
6.1. i fratelli Eliseo e Giampiero Staffetti, nudi proprietari dell’immobile da demolire, avevano un forte interesse economico all’eliminazione abusiva dei rifiuti riconducibili alle società da loro rappresentate e ancora presenti nel magazzino di Via Orsini, il costo del cui smaltimento non era coperto dal finanziamento dei lavori di ricostruzione post-sisma;
6.2. Marilena Staffetti, committente dei lavori di ricostruzione, oltre a condividere con i fratelli l’interesse allo smaltimento dei rifiuti per poter procedere alle opere finanziate, era indicata come committente anche nelle schede formulari relative alla raccolta dei rifiuti;
6.3. Cialfi Domenico, presente all’interno del furgone condotto dal Moroni il 7 novembre 2013, era uno stabile collaboratore dei fratelli Staffetti;
6.4. i rifiuti erano riconducibili all’attività delle società «Leipeca S.r.l.» e «Staffetti S.r.l.» sulle quali gravava l’obbligo di provvedere al relativo smaltimento e che hanno tratto un concreto vantaggio economico dal loro abbandono.
7. Tanto premesso, si possono esaminare i singoli ricorsi.
8. Staffetti Marilena.
8.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, comuni per l’oggetto, sono generici e manifestamente infondati.
8.2. Quanto alla genericità, la condanna della ricorrente non si basa, secondo la Corte distrettuale, solo sul suo interesse a ottenere la piena disponibilità delle aree destinate ad ospitare il cantiere dei lavori di ricostruzione post-sisma, ma anche sulla positiva e documentata descrizione della stessa come «committente» nei formulari dei rifiuti, circostanza, quest’ultima, del tutto negletta dal libello difensivo.
8.3. Quanto alla manifesta infondatezza, il Collegio rileva, in fatto, che la ricorrente non contesta la provenienza dei rifiuti dal magazzino smantellato per consentire l’avvio dei lavori, circostanza che la stessa pone, anzi, a fondamento delle proprie osservazioni circa la sua estraneità ai fatti e l’assenza dell’obbligo di impedire l’evento ascritto, a titolo concorsuale, ai fratelli.
8.4. Il punto è che rispetto ai rifiuti comunque presenti nel (e provenienti dal) cantiere dei lavori di ricostruzione post-sisma, la Staffetti, in quanto committente, aveva altresì assunto la qualifica di «produttore» e quindi «detentore» dei rifiuti provenienti da tale attività (art. 183, comma 1, lett. f ed h, d.lgs. n. 152 del 2006). Non è possibile scindere, ai fini delle relative responsabilità, le attività di demolizione del precedente magazzino, e di smaltimento dei rifiuti in esso contenuto, da quelle di ricostruzione post-sisma della palazzina; si tratta di distinzione che non rileva ai fini della condotta penalmente sanzionata in quanto, trattandosi di attività strettamente correlate e connesse, i rifiuti provenienti dalla demolizione del magazzino dovevano (e devono) essere considerati a tutti gli effetti come prodotti dell’attività di ricostruzione stessa.
8.5. Tale conclusione trova un addentellato normativo preciso nella definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” all’epoca dei fatti disciplinato dall’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi dall’art. 185-bis, stesso decreto). Secondo l’art. 183, comma 1, lett. bb), cit., nella versione vigente all’epoca dei fatti e fino al 02/02/2016, per deposito temporaneo si deve intendere «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti». Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi non solo quello in cui i rifiuti sono fisicamente prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione (Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, Rv. 266911 - 01; Sez. 3, n. 8061 del 23/01/2013, Rv. 254754 - 01; Sez. 3, n. 35622 dell’11/07/2007, Rv. 237388 - 01). Successivamente, la definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. La giurisprudenza della Corte ha precisato che ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata (Sez. 3, n. 4181 del 07/04/2017, n.m.; cfr., anche, Sez. 3, n. 49674 del 10/05/2018, n.m.).
8.6. Nel caso di specie, la provenienza dei rifiuti da un’area non solo funzionalmente collegata o contigua a quella dei lavori di ricostruzione post-sisma ma addirittura facente parte del medesimo cantiere, consente effettivamente di qualificare la Staffetti Marilena quale produttrice (e dunque detentrice) dei rifiuti stessi, in piena coerenza, del resto, con quanto le contesta la rubrica che le addebita la condotta di illecito smaltimento proprio in quanto produttrice dei rifiuti. La sua responsabilità, pertanto, non trova titolo nell’obbligo di impedire l’evento materialmente ascrivibile ad altri (secondo lo schema di imputazione delineato dall’art. 40 cpv. cod. pen.) bensì nel suo dovere, diretto e non mediato, di curare la gestione (e quindi lo smaltimento) dei rifiuti stessi.
8.7. Le argomentazioni che precedono tolgono sostanza alle deduzioni contenute nel terzo motivo che danno per implicito il minor contributo arrecato alla consumazione del fatto. In disparte l’inammissibile natura fattuale delle considerazioni difensive, più acconce ad essere indirizzate ad un giudice di merito, resta il fatto che la Staffetti deduce, puramente e semplicemente, l’inosservanza dell’art. 133 cod. pen. senza articolare alcuna deduzione su eventuali vizi della motivazione sulla quantificazione della pena, vizi certamente non ricavabili in via autonoma dal Collegio.
9. Cialfi Domenico
9.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
9.2. Il ricorrente non contesta la corrispondenza a vero dei fatti indicati dalla Corte di appello a sostegno della sua ribadita responsabilità per tutti i reati ascritti in concorso con gli altri imputati; egli deduce, piuttosto, l’illogicità di tale conclusione definendola un vero e proprio “salto logico”: azzardato da quegli elementi desumere - afferma - la sua “stabile collaborazione” con i fratelli Staffetti.
9.3. La deduzione è manifestamente infondata.
9.4. L'illogicità della motivazione, quale causa di nullità del provvedimento giurisdizionale, deve essere manifesta, di spessore tale, cioè, da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
9.5. Ne consegue che la natura manifesta della illogicità della motivazione costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito.
9.6. Occorre dunque chiedersi se, data la situazione di fatto accertata, la conclusione che ne è stata tratta in ordine alla colpevolezza del ricorrente sia manifestamente illogica oppure no. Orbene, la valenza evocativa del dato processualmente certo della presenza dell’imputato sul luogo del primo scarico a bordo di un autocarro utilizzato anche per il secondo, nonché sul cantiere dei lavori, ritenuto luogo di produzione/provenienza dei rifiuti, intento insieme con il Moroni a smantellare una struttura metallica caricata sullo stesso autocarro, rende non manifestamente illogica la conclusione del suo concorso nello scarico di tutti i rifiuti di certa provenienza proprio da quel cantiere ed altrettanto irragionevole qualsiasi ipotesi alternativa nemmeno proposta in sede di merito e, dunque, nemmeno verificabile.
9.7. Il secondo motivo costituisce la trascrizione, alla lettera, del corrispondente motivo di appello con conseguente genericità dello stesso.
10. Eliseo Staffetti, Giampiero Staffetti
10.1. I ricorrenti deducono il travisamento delle prove.
10.2. Il travisamento della prova vizia il provvedimento quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Si tratta di in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile sul piano logico. Come autorevolmente ribadito in motivazione da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
10.3. Il “travisamento del fatto” (e non della prova) è sempre stato tradizionalmente inteso quale vizio logico che aveva ad oggetto la ricostruzione dei fatti insanabilmente in contrasto con la realtà indiscussa o almeno manifesta nel processo (Sez. 2, n. 1195 del 01/07/1965, dep. 1967, Wobbe), quando cioè la pronuncia fosse emanata sul presupposto dell'esistenza o inesistenza di fatti, che invece dagli atti risultino, di certo, inesistenti o esistenti, con esclusione del momento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, Spucches). Il nuovo codice di rito ha voluto mantenere «il sindacato sul piano della legittimità, evitando gli eccessi (…) che hanno talvolta dato luogo a invasioni da parte del giudice di legittimità dell’area in giudizio riservata al giudice di merito» (Relazione al progetto del codice di procedura penale). L’iniziale formulazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., era perciò chiaramente finalizzata a evitare che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto, in un’ulteriore grado di giudizio di merito, vietando qualsiasi incursione nel materiale raccolto nelle precedenti fasi ed imponendo come oggetto di valutazione della logicità, congruità e coerenza della sentenza esclusivamente il testo della motivazione. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per il quale il travisamento del fatto intanto poteva essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; l'accertamento richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002). L’art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Il legislatore ha così introdotto il “travisamento della prova” (e non del fatto) quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò non muta, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell’indagine di legittimità il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell’intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni. Il travisamento, insomma, deve riguardate uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911 - 01).
10.4. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Corte di cassazione in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte a sovrapporre il proprio giudizio a quello dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito nemmeno quando viene dedotto il travisamento della prova. La deduzione del vizio di travisamento non consente di valutare nel merito la prova, ma costituisce lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
10.5. Tanto premesso, i due ricorrenti non contestano alcun errore percettivo delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione, né deducono l’omesso esame di prove decisive. La «critica del ragionamento giudiziale sulle prove» (§ 3 del ricorso) si traduce, di fatto, in una critica sul merito del risultato probatorio, non ammessa in questa sede.
10.6. In ogni caso:
10.6.1. che i rifiuti fossero ancora ‘in loco’ alla data del sequestro non esclude, sul piano logico, la provenienza di quelli abbandonati dallo stesso sito;
10.6.2. che le etichette presenti su alcuni rifiuti riconducessero ad ulteriori società costituisce argomento che non esclude affatto la responsabilità di quelle oggi condannate;
10.6.3. che le due società non avessero mai operato nella sede di Via Orsini nulla toglie al fatto che: a) sui rifiuti abbandonati vi erano le relative etichette e persino i recapiti telefonici; b) in via Orsini 2 era stato rinvenuto un pezzo di rifiuto perfettamente combaciante con quello rinvenuto in uno dei siti di abbandono (circostanza quest’ultima nemmeno presa in considerazione dai ricorrenti), con conseguente piena plausibilità logica della loro disponibilità di fatto dei magazzini di via Orsini, 2 di proprietà degli odierni ricorrenti.
10.6.4. In conclusione, le deduzioni difensive presuppongono un inesistente travisamento e consistono, di fatto, in un inammissibile dissenso valutativo delle prove utilizzate per la decisione che non evidenzia alcuna manifesta illogicità del ragionamento accusatorio.
11. «Staffetti S.r.l.» e «Leipeca S.r.l.»
11.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
11.2. Nei confronti delle due società il pubblico ministero, prima di esercitare l’azione penale, aveva emesso l’informazione di garanzia, notificata il 22/07/2014, contenente l’invito a costituirsi ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001.
11.3. Il decreto di citazione diretta a giudizio era stato regolarmente notificato alle società nel mese di marzo 2015 ma alla prima udienza, celebrata il 16/09/2015, nessuna di loro si era costituita. L’udienza del 16/09/2015 era stata rinviata al 02/12/2015 a causa dell’astensione del giudice; l’udienza del 02/12/2015 era stata a sua volta rinviata al 07/12/2015 a causa dell’adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria. Anche l’udienza del 07/12/2015 era stata rinviata a quella del 23/05/2016 a causa dell’adesione del giudice onorario all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria. L’udienza del 23/05/2016 era stata rinviata a quella del 25/07/2016 in conseguenza della omessa notifica alle parti del verbale dell’udienza del 07/12/2015. L’udienza del 25/07/2016 era stata rinviata al 06/02/2017 a causa della mancata notifica all’imputato Moroni del verbale dell’udienza del 07/12/2015. Il 06/02/2017 era stata celebrata la prima udienza nel corso della quale la parte civile si era costituita ed erano state ammesse le prove; le due società non si erano costituite. Il processo era stato rinviato all’udienza del 10/07/2017 nel corso della quale il Tribunale aveva dato atto che il verbale dell’udienza del 23/05/2016 non era stato notificato alle due società e relativi difensori, rinviando all’udienza del 24/07/2017. Il 24/07/2017 le società si erano costituite per il tramite del procuratore speciale e difensore di fiducia nominati dai relativi legali rappresentanti, imputati nello stesso processo. Di qui la dichiarazione di inefficacia della nomina del difensore di fiducia delle due società e la conferma di quella dei difensori d’ufficio indicati nell’atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato e la conseguente dichiarazione di assenza delle società incolpate.
11.4. Tanto premesso, la deduzione difensiva che nessuna delle due società fosse stata avvisata della necessità di partecipare al giudizio con le modalità stabilite dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, è smentita dal fatto che, come detto, tale invito era espressamente contenuto nell’informazione di garanzia e contestuale nomina del difensore d’ufficio del 07/07/2014, secondo quanto prescrive l’art. 57, d.lgs. n. 231, cit. Le due società non si erano mai costituite in giudizio prima dell’udienza del 24/07/2017 ma nei loro confronti, diversamente da quanto affermato nel ricorso e ritenuto dal Tribunale, non andava rinnovata alcuna notifica dei precedenti verbali perché, come detto (e come verificato dalla Corte di cassazione), il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato a mani dei legali rappresentanti, rispettivamente, il 12/03/2015 (la «Staffetti S.r.l.») ed il 17/03/2015 («Leipeca S.r.l.»). Sotto altro aspetto, l’inefficacia della nomina del difensore di fiducia, in quanto “tanquam non esset”, aveva determinato la reviviscenza della nomina dei difensori di ufficio.
11.5. La deduzione secondo la quale l’ente può stare in giudizio e svolgere le proprie difese senza doversi costituire con le forme stabilite dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, è manifestamente infondata. Secondo l’autorevole insegnamento della Corte di legittimità (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabriellioni) «l’onere di formale costituzione ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001, previsto come condizione per la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda, opera sin dalla fase delle indagini preliminari» [Rv. 264313 - 01]; b) «la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo».
Come spiegato in motivazione, «la evidente possibilità di desumere da tale precetto [art. 39, cit.] che la costituzione nel procedimento sia "la" modalità attraverso la quale l'ente può rendersi partecipe attivo di tutte le facoltà e prerogative che gli sono proprie, non consente anche solo di dubitare che, sotto tale profilo, l'assimilazione dell'ente all'imputato/indagato possa spingersi fino a rendere valorizzabili - senza condizioni - diversi e concorrenti strumenti procedimentali, previsti per quest'ultimo, ma destinati a rendere manifesta in tutta evidenza, la propria incompatibilità con la norma in questione (…) [si tratta di] adempimenti aggiuntivi e qualificanti, non particolarmente onerosi e correlati alla poliedricítà delle vesti giuridiche che l'ente può assumere. Vi è evidentemente, nella definizione di tale modalità partecipativa, un richiamo a quanto richiesto alle parti private, come chiaramente desumibile dal fatto che la procura richiesta per la costituzione è quella (ex art. 100 cod. proc. pen.) espressamente disciplinata per le figure della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le quali, per tale aspetto, costituiscono un altro riferimento per la ricostruzione della posizione dell'ente, in relazione alla quale non possono negarsi contaminazioni a volte ibride. Anche l'art. 84, sulla costituzione del responsabile civile, delinea uno schema in cui si rispecchia, quasi alla lettera, la dichiarazione di costituzione dell'ente nel procedimento». Non si discosta affatto da tale insegnamento Sez. 2, n. 27542 del 06/03/2019, n.m., prodotta dalle ricorrenti a sostegno delle loro eccezioni.
11.6. Correttamente, di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la contumacia delle ricorrenti, difese in primo grado dal difensore di ufficio originariamente nominato e che ha proposto appello. Ne deriva, altresì, che le stesse non hanno subito alcuna limitazione all’esercizio del diritto alla prova.
11.7. Il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo, comuni per l’oggetto, sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La dedotta insussistenza, da parte delle due società, della qualità di produttore e/o committente e/o depositario dei rifiuti sconta l’inammissibile ricorso ad allegazioni di natura fattuale sulla provenienza dei rifiuti stessi non consentita in questa sede di legittimità ed in ogni caso affermata dalla Corte di appello con argomenti, quelli sopra sintetizzati, non manifestamente illogici.
11.8. Quanto alla responsabilità delle due società, in disparte le inammissibili deduzioni fattuali sulla disponibilità del magazzino di stoccaggio e sulla astratta riconducibilità dei rifiuti ivi rinvenuti ad altre imprese, è sufficiente considerare la data di consumazione dei reati non quella di materiale confezionamento del prodotto successivamente divenuto “rifiuto”.
11.9. Al quinto motivo le società ricorrenti hanno rinunciato con atto trasmesso via pec dal difensore di fiducia.
11. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
A detta declaratoria consegue, altresì, la condanna di Staffetti Giampiero, Staffetti Eliseo, Staffetti Marilena e Cialfi Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di L’Aquila, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, Staffetti Giampiero, Staffetti Eliseo, Staffetti Marilena e Cialfi Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di L’Aquila, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5/11/2020.