Cass. Sez. III n. 36387 del 9 settembre 2015 (Cc 7 lug 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Formisano
Urbanistica.Ordine di demolizione non suscettibile di prescrizione
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità puniti
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 18 settembre 2014 rigettava l'istanza proposta da FORMISANO GIUSEPPINA volta ad ottenere la revoca, ovvero la sospensione, dell'ordine di demolizione ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 emesso dal pubblico ministero in data 13.5.2013.
2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia, FORMISANO GIUSEPPINA, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:. - Erronea interpretazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla eccepita prescrizione dell'ordine di demolizione irrogato dal giudice penale.
La ricorrente deduce di aver sostenuto con specifiche argomentazioni che l'ordine di demolizione era suscettibile di passare in giudicato sia perchè rappresenta una sanzione penale, sia perchè essendo eseguibile solo nel caso in cui la demolizione non sia stata altrimenti eseguita, non trova esecuzione ogni qualvolta siano intervenuti provvedimenti amministrativi incompatibili quali sanatoria, condono ecc...
Aveva inoltre dedotto al G.E. che la riserva contenuta nel cit. D.P.R., art. 31, comma 9, determinava non la revoca dell'ordine di demolizione, ma la sua ineseguibilità, quando sussistessero situazioni giuridiche impeditive o incompatibili.
L'ordinanza impugnata, però, non avrebbe esaminato tali argomentazioni limitandosi a richiamare la giurisprudenza secondo cui non può applicarsi la prescrizione all'ordine di demolizione, rimanendo quindi eseguibile in ogni tempo salvo che sia intervenuto un provvedimento amministrativo incompatibile.
Il GIP non avrebbe motivato, quindi, sulla doglianza difensiva limitandosi a ribadire che il giudice nell'irrogazione della sanzione di demolizione, non esercita un potere surrogatorio dell'attività amministrativa, ma svolge una funzione giurisdizionale.
Non risulterebbe valutata la questione dell'ineseguibilità dell'ordine di demolizione allorquando sia intervenuto un provvedimento amministrativo che abbia sanato o comunque risolto l'illegittimità dell'abuso.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio.
Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 12.2.2015 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
2. In relazione alla dedotta omessa valutazione della questione relativa all'ineseguibilità dell'ordine di demolizione allorquando sia intervenuto un provvedimento amministrativo che abbia sanato o comunque risolto l'illegittimità dell'abuso, va rilevato che alcun provvedimento specifico è mai stato invocato dalla ricorrente.
Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così questa sez. 3, n. 3456 del 21.11.2012 dep. il 23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).
Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (cfr. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791). Nello specifico, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (cfr. ex multis sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007, Parisi, rv. 238145).
E' stato anche precisato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del 21.10.2014, Chisci ed altro, rv. 260972).
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di G.E. ha perciò correttamente ritenuto che l'ordine di demolizione può essere sempre revocato quando risulti incompatibile con atti amministrativi che conferiscano altra destinazione o provvedano alla sanatoria, ma detta incompatibilità deve essere esistente ed insanabile al momento della decisone, mentre non può essere futura e meramente eventuale.
3. Quanto alla dedotta prescrizione, costituisce jus receptum di questa Corte Suprema l'affermazione secondo cui in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto nè alla prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, nè alla prescrizione stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (sez. 3, ord. n. 19742 del 14.4.2011, Mercurio ed altro, rv. 250336; sez. 3, n. 43006 del 10.11.2010, La Mela, rv. 248670; sez. 3, n. 39705 del 30.4.2003, Pasquale, rv. 226573).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.