TAR Lazio (RM) Sez.I-quater n. 7235 del 3 giugno 2022
Ambiente in genere.VIA e VINCA

La valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione

Pubblicato il 03/06/2022

N. 07235/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02964/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2021, proposto da
Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Club Alpino Italiano, Salviamo L'Orso, Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano Onlus, Mountain Wilderness Italia Onlus e Associazione Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Perelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cantalice, Comune di Micigliano, Comune di Leonessa, Comitato Sportivo Italiano CSI e Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Pro Loco del Terminillo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale 19 gennaio 2021, n.363 recante “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto Interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo”, di cui all'art. 39, l.r. Lazio n. 31 del 24 dicembre 2008. Revisione del progetto in attuazione della D.G.R. n. 162 del 11 aprile 2017, nei comuni di Micigliano, Leonessa, Rieti e Cantalice, Provincia di Rieti. Proponente: Provincia di Rieti Registro elenco progetti n. 065/2014”

- della determinazione dirigenziale 31 dicembre 2020, n.1158454 recante “Interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo” di cui all'art. 39 l.r. Lazio n. 31 del 24 dicembre 2008. Revisione del Progetto in attuazione della DGR n. 162 del 11/4/2017 nei comuni di Micigliano, Leonessa, Rieti, Cantalice in provincia di Rieti – Registro elenco progetti 065/2014”;

- nonché, ove occorrer possa, del parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, 8 ottobre 2019 n. 13721;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Rieti, del Comune di Rieti e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 28 dicembre 2014, la Provincia di Rieti ha presentato alla Regione Lazio istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al «Progetto di interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti Sciistici siti nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo» (denominato Terminillo Stazione Montana), di cui all’art. 39, l.r. Lazio 24 dicembre 2008, n. 31 nonché alle deliberazioni di Giunta Regionale 29 ottobre 2010, n. 51, 14 dicembre 2012, n. 605 e 11 aprile 2017, n. 162, con cui è stato previsto lo stanziamento di fondi per interventi di ristrutturazione e ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte Terminillo.

2. Con nota 13 luglio 2015, prot. n. 377891, l’Area Sistemi Naturali della Regione Lazio ha espresso parere non favorevole sul progetto constatando l’incompatibilità degli interventi «con la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario» e ritenendo che gli stessi «interferiscono in maniera significativa con gli habitat e con le specie riportate dalle Schede Natura 2000 per i SIC e la ZPS interessati, come anche evidenziato nello Studio di Valutazione di Incidenza»

3. A seguito del parere negativo, la Provincia di Rieti e l’amministrazione regionale hanno avviato formali interlocuzioni per superare le criticità evidenziate, all’esito delle quali è stato deliberato un aggiornamento del piano di interventi, poi approvato con deliberazione Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 162.

4. In data 30 dicembre 2019, la Provincia di Rieti ha quindi provveduto a trasmettere alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale una nuova proposta progettuale (redatta secondo i parametri concertati con l’amministrazione regionale) recante «Interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo - Revisione del progetto in attuazione della DGR Lazio 162 dell’11 aprile 2017, Regione Lazio Legge n. 31 del 24 dicembre 2008 art. 39» acquisita al protocollo della Regione in pari data al n. 1055077.

5. A seguito della presentazione del nuovo progetto, l’amministrazione regionale ha riavviato l’istruttoria sul progetto, acquisendo le osservazioni di diverse associazioni perseguenti finalità ambientale, nonché i pareri e le osservazioni di tutti gli attori pubblici coinvolti nel procedimento.

6. Nell’ambito di tale istruttoria, in particolar modo, la Regione ha acquisito la nota Ministero dell’Ambiente, 25 marzo 2020, n. 21116 con cui la stessa amministrazione è stata invitata, per un verso, «a considerare in fase di istruttoria quanto riportato nelle osservazioni dell’Associazione [Salviamo l’orso], con particolare riferimento alla valutazione degli effetti diretti, indiretti e cumulativi e della corretta analisi della sussistenza dei requisiti per l'eventuale attuazione della procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, nonché alle possibili interferenze sinergiche generate sul sito Natura 2000 dalla infrastrutturazione sciistica già esistente nell’area di intervento» e, per altro verso, a tener conto del fatto che «per tutte le ZPS sono in vigore le Misure di Conservazione specifiche di cui al DM 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e che l'eventuale possibilità di interventi sulla infrastrutturazione sciistica è strettamente connessa ai requisiti previsti dall'art. 5, lett. m) del DM in parola».

7. Con nota 6 luglio 2020, n. 596075, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio, ha chiesto alla Provincia di Rieti un’integrazione documentale in ragione di quanto dedotto dagli altri attori pubblici e privati intervenuti nel procedimento.

8. Con successiva nota 1 ottobre 2020, n. 20261, la Provincia di Rieti ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione in uno con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

9. Con determinazione 31 dicembre 2020, n. 1158454, il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio ha preso atto del fatto che «il progetto è stato ridotto ed aggiornato in base anche alle indicazioni contenute nella nota prot. 29900 del 20 gennaio 2017 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali»; ha notato che «effettivamente il progetto “revisionato” del 2019 presentato dalla Provincia di Rieti risulta ridimensionato rispetto a quello del 2014 [così come dimostrato da apposita tabella comparativa]»; ha sottolineato che «dal confronto tra la situazione “ante operam” e quella “post operam” del comprensorio sciistico, si evince che quasi tutti gli impianti di risalita costituiscono delle delocalizzazioni rispetto agli impianti indicati come dismessi [rilevando che] le aree dove si prevede di delocalizzare gli impianti sono già antropizzate»; e ha espresso conseguentemente «parere positivo [in ordine alla valutazione d’incidenza, Vinca] condizionato al rispetto delle prescrizioni [indicate nello stesso atto] per le opere previste in progetto», ad esclusione della pista, dell’impianto e degli altri interventi «che prevedono il collegamento tra la località di Sella di Cantalice e l’area sciabile di Campo Stella nel Comune di Leonessa» per i quali – invece – è stato espresso parere negativo in considerazione dell’alta naturalità della zona.

10. Con successiva determinazione 19 gennaio 2021, n. 363, il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio ha rilasciato pronuncia di compatibilità ambientale – sottoposta a condizione che «il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale» (e in particolare di quelle «contenute nel parere di Valutazione di Incidenza n. 1158454 del 31 dicembre 2020») – la cui esecutività è stata ulteriormente condizionata dalla Regione all’esito positivo di una Verifica di ottemperanza conseguente alla produzione – da parte della Provincia di Rieti – di «un nulla osta di Vincolo Idrogeologico sulla base del progetto esecutivo degli interventi, rilasciato dalla competente Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale»; di un «progetto di rimboschimento compensativo con una superficie aumentata a 18 ha, come da prescrizione contenuta nel parere prot.n. 1158454 del 31 dicembre 2020 dell’Area Valutazione di Incidenza»; nonché di uno «studio idrogeologico comprensivo di una descrizione di dettaglio di tutte le opere idrauliche di adduzione e di captazione necessarie, con una valutazione degli impatti sulle sorgenti naturali che verranno utilizzate per l’approvvigionamento dei bacini artificiali».

11. Con ricorso notificato l’8 marzo 2021, le associazioni WWF Italia, LIPU, Club Alpino Italiano, Salviamo l’Orso, Mountain Wilderness Italia e Italia Nostra – individuate dal Ministero dell’Ambiente quali associazioni perseguenti finalità ambientale ai sensi della legislazione vigente – hanno gravato la determinazione dirigenziale 19 gennaio 2021, n. 363 (Via), la determinazione dirigenziale 31 dicembre 2020 n. 1158454 (Vinca), e il parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, 8 ottobre 2019 n. 13721, chiedendone l’annullamento sulla base di cinque articolati motivi in diritto.

11.1. Con il primo motivo, le associazioni ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per «violazione e falsa applicazione delle disposizioni di tutela paesaggistica contenute nel PTP n. 5 Rieti e nel PTPR della Regione Lazio, nonché dell’art. 18-ter, l. r. Lazio 6 luglio1998 n. 24 [e] dell’art. 3, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380».

11.1.1. In particolare – sotto un primo profilo – le associazioni hanno notato che la Regione Lazio – pur riconoscendo che gli interventi progettuali ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico – ha ritenuto le stesse compatibili con le norme e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla base del fatto che – come si è già notato supra sub 9 – «dal confronto tra la situazione ante operam e quella post operam del comprensorio sciistico, si evince che quasi tutti gli impianti di risalita costituiscono delle delocalizzazioni rispetto agli impianti indicati come dismessi [in un contesto in cui] le aree dove si prevede di delocalizzare gli impianti sarebbero già antropizzate» o comunque «parzialmente antropizzate» (cfr. determinazione 31 dicembre 2020 n. 1158454, pag. 13 e Tavola EG U B 6B, doc. 2 e 13 produzione documentale di parte ricorrente). Le stesse associazioni hanno tuttavia contestato la correttezza di tale assunto e hanno rilevato – per un verso – «che le aree dove sarebbero realizzati gli impianti sono caratterizzate da elevati livelli di integrità paesaggistica» e che – per altro verso – quella di area parzialmente antropizzata è «una tipologia classificazione territoriale non contemplata negli strumenti di pianificazione paesaggistica».

11.1.2. Sotto altro profilo, le ricorrenti hanno osservato che la Regione Lazio ha considerato le opere progettuali come «adeguamenti funzionali e opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti», che – ai sensi dell’art. 18-ter, lett. c), l.r. Lazio, 6 luglio 1998 n. 24 – «possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei P.T.P. o del P.T.P.R.».

Le associazioni hanno quindi contestato tale ricostruzione operata sotto più profili.

In primo luogo hanno osservato che «il progetto […] non costituisce opera esclusivamente pubblica, non riguardando infrastrutture o strutture pubbliche, essendo piuttosto costituito da un insieme di opere pubblico-private che intervengono su infrastrutture sciistiche (eventualmente di interesse pubblico, categoria ben distinta dalla normativa e non menzionata dalla disposizione in esame)».

In secondo luogo, hanno notato che l’opera non è un adeguamento funzionale o un completamento delle infrastrutture o strutture esistenti in quanto: a) per un verso l’adeguamento funzionale «presuppone … che la infrastruttura o struttura rimanga la stessa, che mantenga la localizzazione originaria e che vi sia un parametro rispetto al quale sia necessario procedere all’adeguamento [e invece] nel progetto in esame la localizzazione [è] significativamente modificata, [e non esiste] un parametro sopravvenuto che imponga l’adeguamento»; b) per altro verso completamento «è espressione che presuppone un insieme di opere progettate secondo un disegno unitario e rimaste incompiute; ipotesi che non ricorrente nel caso in esame, trattandosi (con l’eccezione delle funivie realizzate nell’ultimo decennio) di impianti che hanno raggiunto, attraverso interventi successivi, la consistenza attuale ormai da tempo».

11.1.3. Sotto altro profilo, le associazioni ricorrenti hanno evidenziato che a seguito della sentenza Corte costituzionale 17 novembre 2020 n. 240 «per i beni tutelati ope legis (artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del D.lgs. 42/2004) … la verifica di conformità deve essere necessariamente effettuata in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all’art. 21 della LR 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II “Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” che, come detto, fa espresso divieto di realizzazione degli interventi di cui trattasi».

11.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata l’illegittimità di tutti gli atti gravati per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. m), D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 [nonché per] violazione dell’All. B, n. 3, lett. c), D.G.R. Lazio 16 dicembre 2011, n. 612».

Segnatamente, in tale motivo di gravame, le ricorrenti:

- hanno osservato che l’art. 5 D.M 17 ottobre 2007 n. 184 (“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”) vieta la «realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza»;

- hanno notato che la Regione «ha ritenuto superabile tale divieto facendo richiamo al PTPG della Provincia di Rieti, che aveva anche ottenuto positiva valutazione di incidenza nel 2006, sulla scorta dell’argomentazione che all’entrata in vigore del DM 17 ottobre 2007 n.184, il PTPG della Provincia di Rieti era già stato adottato (DCP 11 maggio 2004, n. 41)» e comunque ha considerato gli interventi progettuali come interventi di ammodernamento e modesti ampliamenti «espressamente consentiti dalla norma di che trattasi» (cfr. determinazione n. 1158454/2020, pag. 9);

- hanno contestato le conclusioni della Regione osservando in sostanza a) che gli interventi di sostituzione o ammodernamento anche tecnologico, potenzialmente esonerabili dal divieto generale di realizzare nuovi impianti, riguardano una minima parte delle piste di cui al progetto; b) che l’adozione del PTPG della Provincia di Rieti non era affatto equiparabile alla sua approvazione ai fini dell’art. 5 del D.M 17 ottobre 2007 n. 184, atteso che tra l’altro – ai sensi dell’art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 – «solo a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

11.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, nonché della «DGR 15 maggio 2009 n.363, recante […] disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale» in ragione del fatto che «il Comune di Leonessa, nel dicembre 2013, ha già realizzato i Progetti esecutivi a stralcio, denominati “Fonte della Pietra-Campo Stella” e “Monte Tilia”, rientranti nel piano di interventi “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” e comprendenti, tra l'altro, la realizzazione di una nuova strada di servizio al nuovo impianto meccanico di risalita", senza previo espletamento di alcuna procedura di VIA – ed omettendo altresì la previa verifica di assoggettabilità di cui all’art.19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – ricomprensiva della Valutazione d'Incidenza, pur ricadendo l'intervento in ZPS e SIC sottoposte a tutela».

11.4. Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente ha contestato la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, comma 4, Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5, comma 9, d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357», la violazione delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza pubblicate in GU 28 dicembre 2019, n. 303, i difetti di motivazione e di istruttoria nonché, infine, la «violazione dei principi di prevenzione e di precauzione», contestando – in sintesi – la decisione della Regione Lazio di ritenere non necessario «l’avvio delle procedure espressamente previste dall’art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” in materia di Misure di Compensazione».

Segnatamente, parte ricorrente ha lamentato l’erroneità della valutazione compiuta dalla Regione in ordine al fatto che «gli interventi di cui trattasi avrebbero incidenza bassa, […] sì che non si sarebbe al cospetto di una valutazione negativa o comunque incerta, tale da far scattare gli obblighi testè descritti» e ha evidenziato che l’amministrazione «era al cospetto di specie ed habitat “prioritari” e l’approvazione del progetto non risultava in alcun caso giustificabile con considerazioni connesse con la “salute dell'uomo, la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente”, con la conseguenza di rendere necessaria, in via preventiva, la richiesta, pretermessa, di parere della Commissione dell’Unione Europea, come imposto dall’art. 5, comma 10 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 come modificato, nonchè dall’art. 6, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE».

11.5. Con il quinto motivo, le associazioni hanno lamentato «l’omessa considerazione di misure di tutela a favore dell’Orso Marsicano» in violazione di diverse disposizione di legge e del PATOM “Piano d'Azione nazionale per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano”, notando che «una valutazione di eventuali progetti infrastrutturali [nell’area in oggetto] non può […] prescindere da un’analisi integrata che consideri non solo la valenza complessiva dell’intera area in questione, ma gli indirizzi di gestione e pianificazione territoriale comunque previsti per l’area nel suo complesso, con particolare riguardo alle misure di mitigazione del rischio di mortalità elevato in alcune aree particolarmente idonee per l’orso».

12. In data 16 maggio 2021, le associazioni ricorrenti hanno depositato in giudizio la nota Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, 14 maggio 2021, n. 51409 con la quale la p.a. – in sostanziale adesione alle tesi spiegate dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo sub 2) e 4) – ha rilevato che la Regione Lazio ha errato a ritenere «che sussistessero le condizioni di eccezione previste dall’articolo 5, comma 1 lettera m), DM 17 ottobre 2007 n. 184, sebbene l’intero intervento interessi la ZPS IT602005 “Monti reatini”» e l’ha conseguentemente invitata «a porre in essere, in via di autotutela, ogni necessaria iniziativa con riferimento alle non conformità sopra evidenziate».

13. Con memoria del 22 febbraio 2022, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha, in primo luogo, evidenziato che «il progetto proposto prevedeva la manutenzione di impianti preesistenti e la delocalizzazzione di quelli dismessi mediante la realizzazione di nuovi impianti, di piste e nastri trasportatori amovibili a supporto degli impianti di risalita; la realizzazione di due bacini di raccolta d'acqua a servizio di un impianto di innevamento programmato, rifugi in bioarchitettura, interventi di messa in sicurezza dal rischio di caduta frane o valanghe, un parcheggio interrato e la sistemazione della viabilità»; ha rilevato che con parere 22 novembre 2019, n. 16153, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti «ha espresso per quanto di competenza giudizio di compatibilità paesaggistica sulla scorta della valutazione degli apporti migliorativi che la realizzazione del progetto avrebbe arrecato allo stato dei luoghi, oltre la idoneità delle misure di compensazione e mitigazione proposte» e ha notato che tale parere si poneva in continuità con quanto precedentemente espresso dallo stesso ente con parere 28 luglio 2015, prot. 12437.

Ciò precisato, il Ministero ha eccepito la tardività dell’impugnazione del parere da parte delle associazioni – evidenziando che lo stesso è stato trasmesso alla Regione il 22 novembre 2019 – e ha comunque rilevato che «da un esame dei motivi non si rinvengono delle specifiche contestazioni avverso il parere rilasciato dalla Soprintendenza».

14. Con memoria del 9 marzo 2022, le associazioni ricorrenti hanno evidenziato l’infondatezza dell'eccezione di parziale tardività del ricorso formulata dal Ministero e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando che con nota «51400 del 14 maggio 2021 versata in atti […] il Ministero [della transizione ecologica ha invitato] la Regione Lazio ad intervenire in autotutela sull’atto qui censurato».

15. In data 10 marzo 2022, la Regione Lazio ha spiegato le proprie difese, insistendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

15.1. Sotto il primo profilo, la Regione ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso «per carenza di interesse all’annullamento dell’atto impugnato, stante la mancanza attuale di una specifica lesività dello stesso, in quanto allo stato non sussiste ancora alcuna pronuncia efficace di VIA; infatti il relativo provvedimento non risulta esplicare appieno la sua efficacia in quanto […] manca agli atti la verifica di ottemperanza».

15.2. Nel merito, la Regione ha innanzitutto evidenziato l’infondatezza del primo motivo di ricorso, ribadendo che «gli impianti di risalita costituiscono delle delocalizzazioni rispetto agli impianti dismessi e che si realizza proprio un adeguamento funzionale previsto dalla normativa regionale».

15.3. Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Regione Lazio ha difeso la correttezza del proprio operato richiamandosi «al parere di incidenza, depositato in atti, pag. 6-7, in cui la ricostruzione normativa risulta chiara oltre ad essere adeguata alla situazione fattuale» e ha notato che comunque «la quantificazione degli Impatti Permanenti, determinata come rapporto tra superficie di habitat interferita rispetto alla superficie totale nel Sito Natura 2000 risulta molto bassa (per l’habitat 9210 tot 0,14%; per l’habitat 6210 tot 1,11%)», significando che «è stato seguito il criterio della valutazione in termini di incidenze significative di dette opere più che valutare l’ampliamento in termini oggettivi di dimensionamento delle opere».

15.4. Rispetto al terzo motivo di ricorso ha evidenziato che «non risulta condivisibile la doglianza secondo cui l’apporto prescrittivo, previsto nel provvedimento di VIA sarebbe stato finalizzato ad una sostanziale rimodulazione o parziale amputazione del progetto venendo così meno alla sua funzione di prospettare soluzioni realizzative che risultino eventualmente necessarie per non determinare un giudizio di impatto negativo».

15.5. Con riferimento al quarto motivo ha innanzitutto chiarito che «il rimboschimento [prescritto negli atti gravati] non è in alcun modo da considerare una compensazione ai sensi della Direttiva Habitat, che prevede la necessità di un intervento compensativo solo in caso di conclusione negativa della procedura di valutazione dell’incidenza, ma lo è ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2005 in materia di gestione forestale» e ha quindi rilevato che «le superfici di habitat per le quali è stato valutato un impatto permanente corrispondono, in base alle indicazioni fornite dalla struttura competente a: - per l’ habitat 9210 a 9.755 mq (0,02% sulla superficie totale nella ZPS); - per l’habitat 6170 a 1,69.28 ha (0,05 % sulla superficie totale dell'habitat in ZPS) -per l’habitat 6210 a ha 1.33.38 pari a 0,57% sulla superficie totale dell'habitat in ZPS; - per l’habitat 8120 a 3mq (trascurabile)»; e che conseguentemente «la perdita di queste superfici e percentuali nel contesto della ZPS Monte Terminillo, è da ritenersi non significativa ai fini del rischio di compromissione dello stato di conservazione soddisfacente di detti habitat e pertanto, anche con riferimento ai principi di Prevenzione e Precauzione, è stato ritenuto non opportuno emettere un parere non favorevole e rimandare ai dettami dell’art. 6 c. 4 della Direttiva Habitat per quanto attiene all’individuazione di misure di compensazione».

15.6. Riguardo al quinto e ultimo motivo, la Regione ha rilevato che «le segnalazioni della specie [orso marsicano] per l’area, riportate nella Banca Dati regionale sono interne alla ZPS Monti Reatini ma esterne alle due ZSC interessate dal progetto ed esterne all’area di progetto», al contempo evidenziando che «considerata l’importanza per la conservazione dell’Orso marsicano delle aree di presenza potenziale, oltre che effettiva, nonché l’elevata capacità di spostamento della specie, che può fare ipotizzare anche il transito in aree non idonee alla permanenza, sono state previste specifiche prescrizioni, che risultano coerenti con le misure di conservazione specie-specifiche adottate con DGR 161/2016 per la ZSC IT6020007 “Gruppo Monte Terminillo”».

16. Con memoria dell’11 marzo 2022, la Provincia di Rieti ha spiegato le proprie difese eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto «l’impugnato provvedimento di V.I.A. è non esecutivo, per espressa previsione dell’Amministrazione che lo ha adottato» con conseguente insussistenza di «alcuna lesione attuale e concreta dell’interesse ambientale».

Nel merito, la Provincia di Rieti – dopo aver ricordato che «la valutazione d’impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, presentando profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall’amministrazione quando non siano manifestamente illogiche e incongrue (Tar Venezia, III, 25 marzo 2016, n. 311)» - ha sostenuto l’infondatezza dei diversi motivi di ricorso (sulla scorta di argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle formulate dalla Regione) specificando che il progetto di cui al presente giudizio «ha il fine di ricostituire, riqualificare e ammodernare il complesso sistema delle infrastrutturale a servizio degli sport invernali e dell’accoglienza turistica che ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo del comprensorio turistico contestualmente alle azioni di tutela paesaggistica del Terminillo».

17. Nella stessa data la Pro Loco del Terminillo ha depositato atto di intervento ad opponendum – ritualmente notificato alle altre parti del giudizio – e ha sottolineato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, rilevando tra l’altro che il progetto consiste in «una sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportano un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS».

18. Sempre in data 11 marzo 2022, il Comune di Rieti ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito – a sua volta – per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per le ragioni già esplicate dalle altre amministrazioni, sottolineando che «gli interventi programmati consistono in ammodernamento tecnologico ed ampliamento modesto rispetto alla pregressa originaria configurazione sui luoghi di precedenti tracciati ed impianti» e che «in particolare i 7.000 ml contestati da controparti quale nuova previsione si palesano, di contro, attinenti a preesistenze parzialmente allocate in diversa conformazione ma pur sempre incidenti sulle aree originariamente interessate da di piste di discesa e strutture di risalita e non comportano un aumento dell’impatto sul sito».

19. Con repliche del 21 marzo 2022, le associazioni ricorrenti hanno preso posizione sull’eccezione di inammissibilità/improcedibilità formulata dalle amministrazioni e hanno insistito nelle doglianze formulate nel ricorso.

20. Con memoria di replica del 22 marzo 2022, la Provincia di Rieti si è soffermata sulle questioni evidenziate dalle ricorrenti nel secondo motivo di gravame – e invero condivise dal Ministero della transizione ecologica – e ha insistito nell’affermare che, ai fini del D.M. 17 ottobre 2007, il PTPG della Provincia di Rieti doveva considerarsi già vigente (ancorché solamente adottato e non approvato) sottolineando tra l’altro che «con l'approvazione (al pari della precedente ratifica) la Provincia fa proprie le modifiche del PTPG apportate in sede di confronto con la Regione e necessarie per rendere le previsioni del piano provinciale compatibili con la pianificazione regionale e statale. Trattasi pertanto di una fase eventuale del processo di formazione del Piano Territoriale Provinciale, la quale è stata pensata per l'ipotesi in cui si riscontrino difformità tra il PTPG e il PTRG e sia necessario un nuovo intervento della Provincia per rendere la propria pianificazione compatibile con quella sovraordinata» e che «in sede di approvazione del PTPG possono essere apportate solo ed esclusivamente le modifiche necessarie a conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore di ambito regionale o statale (art. 21, c. 10, L.R. 38/1999)».

21. All’udienza del 12 aprile 2022, il ricorso è stato discusso e posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si illustreranno.

2. In via preliminare, va dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avanzata dalle parti resistenti.

A tal proposito, il Collegio – pur a conoscenza di una pluralità di orientamenti sul punto (v. a sostegno dell’eccezione delle resistenti Tar Milano, I, 5 maggio 2010, n. 1239 e CGARS, 22 novembre 2012, n. 1040 e, in senso opposto, Consiglio di Stato, V, 2 ottobre 2009, n. 6009 e Tar Firenze, II, 3 marzo 2010, n. 592) – ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo cui le eventuali condizioni sospensive contenute nel provvedimento impugnato «non possono certamente determinare l'inammissibilità del ricorso che sia stato proposto, come nel caso di specie, prima del verificarsi della condizione sospensiva di efficacia dell'atto impugnato, che, sebbene provvisoriamente inefficace, è comunque un atto esistente e perfetto e, come tale, potenzialmente pregiudizievole per i suoi destinatari» (Consiglio di Stato, V, 2 ottobre 2009, n. 6009).

D’altronde, con specifico riferimento al caso di specie, in cui l’efficacia dell’atto è condizionata alla produzione di atti, nulla osta e documenti (e alla successiva verifica di ottemperanza sugli stessi) che implicano lo svolgimento di attività (e la spendita di risorse) da parte degli attori pubblici coinvolti nel procedimento, la conclusione di cui sopra appare la più coerente con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che posticipare l’impugnazione dell’atto condizionato al momento del verificarsi della condizione significherebbe esclusivamente esporre gli stessi soggetti pubblici al rischio di sprecare (in caso di annullamento successivo all’ottemperanza) le risorse impiegate (in termini di professionalità, di tempo e di denaro) nelle attività necessarie a rendere l’atto efficace.

Per tali ragioni, il ricorso è ammissibile e le eccezioni svolte dalle p.a. resistenti – e in particolar modo dalla Provincia e dal Comune di Rieti – devono essere respinte.

3. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità del ricorso e all’interesse delle ricorrenti (e invero anche delle p.a. resistenti) a una sua tempestiva definizione nel merito, il Collegio ritiene opportuno ricordare – in via generale – che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa «la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto» (v. Consiglio di Stato, II, 6 aprile 2020, n. 2248).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha inoltre a più riprese evidenziato che «la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione» (Tar Catanzaro, I, 19 luglio 2019, n. 1455).

4. Fatta questa premessa d’ordine generale, va in primo luogo rilevata l’infondatezza del primo motivo di gravame, con il quale – come si è notato supra sub 11.1. in fatto – le ricorrenti hanno lamentato la «violazione e falsa applicazione delle disposizioni di tutela paesaggistica contenute nel PTP n. 5 Rieti e nel PTPR della Regione Lazio, nonché dell’art. 18-ter, l. r. Lazio 6 luglio1998 n. 24 [e] dell’art. 3, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380».

4.1. Rispetto alle articolate censure avanzate in tale motivo (e fermo restando quanto già osservato in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale in materia) ha carattere dirimente lo scrutinio circa la correttezza della valutazione compiuta dalla Regione Lazio in ordine al fatto che «il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è a tutti gli effetti un progetto di completamento e adeguamento funzionale delle strutture e infrastrutture esistenti sull’area del Terminillo [sicché] le opere di progetto rientrano nell’applicazione dell’art. 18 ter, lett. c) della l.r. 24/98 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture) in deroga ai PTP e PTPR che si riporta di seguito: c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR» (cfr. determinazione n. 363/2021, pag. 23).

4.2. Tale conclusione, come si è già notato, è stata contestata dalle ricorrenti sotto due diversi profili:

a) con riferimento alla circostanza che «il progetto […] non costituisce opera esclusivamente pubblica, non riguardando infrastrutture o strutture pubbliche, essendo piuttosto costituito da un insieme di opere pubblico-private che intervengono su infrastrutture sciistiche (eventualmente di interesse pubblico, categoria ben distinta dalla normativa e non menzionata dalla disposizione in esame)»;

b) con riferimento al fatto che gli interventi progettuali non sono un adeguamento funzionale o un completamento di infrastrutture o strutture esistenti.

Nessuna delle due argomentazioni merita di essere condivisa.

4.3. Riguardo al primo aspetto, il Collegio ritiene – innanzitutto e in via generale – che la disposizione di cui all’art. 18-ter, comma 1, lett. c) l. r. Lazio n. 24/1998, in ragione del suo tenore letterale, non si applichi solo con riferimento a interventi su opere di proprietà pubblica ma piuttosto riguardi ogni opera di completamento e adeguamento di strutture e reti infrastrutturali finalizzate all’erogazione di pubblici servizi a prescindere dalla qualifica pubblica del soggetto proprietario (come ad esempio i distributori di carburanti – espressamente richiamati dalla disposizione e rispetto ai quali sussiste pacifica giurisprudenza, cfr. ex multis Tar Lazio, II-quater, 6 aprile 2020, n. 3801 – o le stazioni radio base delle reti di telecomunicazioni) – sicché, ai fini dell’applicazione della disposizione, è irrilevante che l’intervento «non costituisce opera esclusivamente pubblica, non riguardando infrastrutture o strutture pubbliche, essendo piuttosto costituito da un insieme di opere pubblico-private che intervengono su infrastrutture sciistiche».

Nel caso di specie, poi, è evidente che il progetto riguarda principalmente opere – quali piste da sci, impianti di risalita, nastri trasportatori amovibili a supporto degli impianti di risalita, bacini di raccolta d’acqua, rifugi in bioarchitettura, etc. – la cui realizzazione e gestione sarà demandata ad un Consorzio di enti locali (cfr. progetto comprensoriale, all. n. 13 della produzione documentale della Provincia di Rieti, pag. 2 e 139) con conseguenza indubitabilità della natura pubblica di tali opere.

4.4. Relativamente al secondo aspetto, il Collegio ritiene che l’amministrazione non abbia errato a ritenere che «il progetto di comprensorio “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile” è a tutti gli effetti un progetto di completamento e adeguamento funzionale delle strutture e infrastrutture esistenti sull’area del Terminillo, tra Rieti, Micigliano, Leonessa e Cantalice [in quanto] gli impianti di risalita dismessi o obsoleti, utilizzati in passato sul territorio, in parte verranno sostituiti con impianti di ultima generazione nella stessa ubicazione, in parte verranno delocalizzati in posizione più idonea all’adeguamento funzionale e al completamento dell’intero comprensorio».

In particolare, il Collegio ritiene di non poter condividere la tesi di parte ricorrente secondo cui l’adeguamento presuppone necessariamente che «l’infrastruttura rimanga la stessa e mantenga la medesima localizzazione»: a seguire tale impostazione, infatti, non sarebbero infatti ascrivibili a tale fattispecie alcuni interventi (come, ad esempio, il mutamento del tracciato di una strada e il suo ampiamento ai fini di renderla più funzionale alle esigenze di deflusso del traffico veicolare in una determinata area) di cui non può dubitarsi la riconducibilità alla regola delineata dal legislatore regionale.

Né tantomeno è necessario – come hanno invece sostenuto le ricorrenti – che vi sia un parametro sopravvenuto che imponga l’adeguamento, ben potendo l’intervento di adeguamento essere determinato dalla disponibilità di nuove tecnologie utili a migliorare la qualità delle infrastrutture (sotto ogni profilo rilevante: la sicurezza, la comodità, la fruibilità, etc.), ovvero a renderle maggiormente funzionali rispetto agli scopi cui le stesse sono preposte.

Allo stesso tempo, il Collegio non ritiene che la fattispecie del completamento debba necessariamente presuppore «un insieme di opere progettate secondo un disegno unitario e rimaste incompiute».

Al contrario, deve ritenersi che – ai fini della qualificazione degli interventi quali opere di completamento – l’unitarietà dell’infrastruttura non vada considerata solo in una dimensione storico-progettuale (tesi che ricondurrebbe a detta fattispecie i soli interventi di completamento di progetti non integralmente realizzati) ma anche in una dimensione funzionale (fermo restando il fatto che è incontestato che le opere riguardino un unico comprensorio territoriale).

Impostazione, quest’ultima, che consente di ricondurre ad una logica unitaria le due fattispecie (adeguamento e completamento) previste dall’art. 18-ter, comma 1, lett. c), l. r. Lazio n. 28/1994 la cui disciplina muove dalla necessità di evitare che «le disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR» compromettano la funzionalità di opere e infrastrutture pubbliche.

È coerente con tale impostazione quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui non può «dubitarsi che la realizzazione di una strada di collegamento interquartiere, finalizzata a decongestionare il traffico veicolare e ad agevolare l'accesso dei residenti, si iscriva pienamente in quelle forme di adeguamento funzionale e strutturale delle opere pubbliche esistenti, per le quali l'art. 18-ter, l.r. Lazio n. 24/1998 consente la deroga alle disposizioni di tutela paesistica previste dalla legge medesima» (Tar Lazio, I, 2 marzo 2009, n. 2134).

4.5. Per le suesposte ragioni – considerata l’ascrivibilità degli interventi progettuali alla fattispecie di cui all’art. 18-ter, comma 1, lett. c), l. r. Lazio n. 24/1998 – il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

5. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso con cui le associazioni hanno lamentato – in sintesi – la violazione dell’art. 5 D.M. 17 ottobre 2007 avente a oggetto i «criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS».

5.1. A tal proposito è opportuno rilevare che il comma 1, lett. m) di tale disposizione – adottata in attuazione degli obblighi previsti dalla – impone alle regioni di vietare per tutte le ZPS la «realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS».

In altri termini, la disposizione nell’istituire un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e piste da sci definisce quattro ipotesi in cui tali interventi sono possibili:

a) se gli stessi sono previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data del 17 ottobre 2007, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento;

b) se gli stessi sono previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza;

c) se per gli stessi è stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza;

d) se gli stessi costituiscono interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

La ratio di tali eccezioni è da ricondurre, rispettivamente, alla necessità di garantire la realizzazione degli interventi che erano già stati oggetto di valutazione positiva di incidenza (con specifico riferimento alla loro coerenza con le esigenze di tutela delle ZPS) in data anteriore all’approvazione delle nuove disposizioni (ipotesi indicate sub a, b e c) nonché di consentire la realizzazione di quegli interventi che – per le loro caratteristiche e finalità – non interferiscono con gli obiettivi di conservazione della ZPS e non alterano il rapporto tra superfici e impianti destinati all’utilizzo sciistico e area naturalistica.

5.2. Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto l’intervento ammissibile in ragione di una duplice circostanza:

- da un lato ha ritenuto che l’intervento fosse sussumibile nella prima o comunque nella seconda eccezione prevista dal citato D.M. in quanto alla data della sua entrata in vigore «il PTPG della Provincia di Rieti era già stato adottato (DCP n. 41 del 11 maggio 2004) e quindi ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 38/99 che prevede che “a decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.1902 e successive modificazioni” e quindi per effetto di tal previsioni normative le previsioni del PTPG era vigenti» e considerato che «il parere di valutazione di incidenza favorevole è stato acquisito in data 22 dicembre 2006» (cfr. determinazione n. 115845/2020, pag. 9);

- per altro verso ha ritenuto che l’intervento possa rientrare tra quelli di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comporta un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS (cfr. ancora determinazione n. 115845/2020, pag. 9);

5.3. La prima delle due affermazioni non è corretta: a tal proposito il Collegio non può che condividere quanto osservato dal Ministero della transizione ecologica con la nota 14 maggio 2021, 51049 in ordine al fatto che «trattandosi di pianificazione adottata ma non approvata prima dell’entrata in vigore del DM 17 ottobre 2007 n. 184, e non essendo presente una valutazione d’incidenza relativa agli specifici interventi in esame, anche a seguito di chiarimento interpretativo richiesto all’Ufficio Legislativo sull’articolo 5, comma 1 lettera m), del DM 17 ottobre 2007, si ritiene che non sussistano le condizioni di eccezione di cui all’articolo medesimo».

La non riconducibilità alla seconda eccezione prevista dall’art. 5, comma 1, lett. m) D.M. 17 ottobre 2007 del progetto di cui alla presente controversia per assenza di una specifica valutazione di incidenza sugli interventi progettuali (ovvero sul PTPG adottato con specifico riferimento alla sua coerenza con la rete ecologica europea “Natura 2000”), è confermata dallo stesso studio di impatto ambientale depositato in atti, il quale ha espressamente dato atto del fatto che la valutazione di incidenza di massima a corredo del PTPG rimandava «a successiva procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi previsti all’interno dei ZSC e delle ZPS».

5.4. Al contrario, il Collegio ritiene di non dover censurare la seconda affermazione svolta dall’amministrazione, ovvero la riconducibilità degli interventi progettuali a «interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS».

5.4.1. Risulta per tabulas dagli atti di causa, infatti, che:

a) la massima parte degli interventi di progetto è costituita – come rilevato dalla Regione Lazio negli atti gravati – da opere di ammodernamento di «impianti di risalita dismessi o obsoleti utilizzati in passato sul territorio [che] in parte verranno sostituiti con impianti di ultima generazione nella stessa ubicazione [e] in parte verranno delocalizzati in posizione più idonea all’adeguamento funzionale e al completamento dell’intero comprensorio»;

b) non vi è stato alcun rilevante aumento del demanio sciabile così come risultante dalla Tavola EGUB6B (cfr. doc. 15 depositato dalle ricorrenti, coerente con quanto certificato dalle p.a. intervenute in sede procedimentale).

5.4.2. A tal proposito, il Collegio ritiene di non poter condividere quanto sostenuto dalle associazioni ricorrenti in ordine al fatto che, nella valutazione degli interventi di ammodernamento e dell’entità dell’ampliamento del demanio sciabile, debba farsi riferimento solamente «agli impianti sciistici esistenti e in esercizio al momento dell’istituzione della ZPS, in quanto già contestualizzati nell’area, ovvero a quelli esistenti nel novembre 1995, data di prima compilazione dello Standard Data Form del Sito Natura 2000 IT6020005».

Ciò in quanto, per un verso, tale interpretazione non è in linea con il tenore letterale della disposizione.

Per altro verso, perché la ratio del divieto di cui all’art. 5, comma 1, lett. m) D.M. 17 ottobre 2007, e della relativa eccezione, va ricondotta alla necessità di salvaguardare il rapporto all’interno della ZPS tra aree naturalistiche e aree destinate a impianti sciistici, sicché è ragionevole ritenere che non avrebbe senso considerare a tali fini i soli impianti «sciistici esistenti e in esercizio». Al contrario è corretto considerare tutti gli impianti presenti sul territorio alla data di approvazione del D.M 17 ottobre 2017 – ancorché non più funzionanti – in considerazione del fatto che gli stessi, così come correttamente notato nel progetto, costituiscono «elementi di degrado ambientale» (la cui presenza non può non incidere rispetto agli obiettivi di protezione e conservazione della ZPS).

5.4.3. Per le ragioni appena accennate – avuto riguardo alla ratio del divieto e della relativa eccezione – non può neppure condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’intervento di delocalizzazione «di impianti rimossi o dismessi da decenni, aventi uno sviluppo complessivo di circa 7000 metri […] in luoghi totalmente diversi, talvolta lontani oltre due chilometri» a distanza non può consentito dal decreto. D’altronde, anche rispetto al concetto di ammodernamento valgono le considerazioni già svolte supra sub 4.3. con riferimento al concetto di adeguamento funzionale, ovvero che tali tipologie di interventi non presuppongono necessariamente che «l’infrastruttura rimanga la stessa e mantenga la medesima localizzazione», e che al contrario possono essere annoverati tra gli ammodernamenti anche interventi che importino una parziale delocalizzazione delle opere progettuali (entro ragionevoli limiti che – nel caso di specie – non appaiono essere stati superati).

5.4.4. Sotto altro profilo, in ordine al fatto che gli interventi proposti «non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS», il Collegio – dopo ave ricordato che la valutazione di incidenza ambientale dell’opera progettata sui siti di interesse comunitario è esercizio di discrezionalità tecnica (e perciò sindacabile dal giudice nei limiti dei soli vizi di illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione, cfr. Consiglio di Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917) – ritiene che l’iter istruttorio logico-argomentativo seguito dalla Regione per arrivare a tali conclusioni sia scevro dai vizi sopra richiamati.

In particolare, appare ragionevole e coerente la circostanza che l’amministrazione, nel valutare l’impatto sul sito, abbia tenuto conto del rapporto tra superficie di habitat interferita dalla realizzazione del progetto rispetto alla superficie totale nel sito Natura 2000, ovvero abbia «seguito il criterio della valutazione in termini di incidenze significative di dette opere più che valutare l’ampliamento in termini oggettivi di dimensionamento delle opere».

E, infatti, a fronte della circostanza – incontestata da parte delle ricorrenti – che «le opere di progetto analizzate prevedono la perdita definitiva di superfici riconosciute come habitat secondo la Direttiva 92/43/CE nella misura di:

- habitat 6210: 1,33.38 ha (0,57% sulla superficie totale dell'habitat in ZPS);

- habitat 6170: 1,69.28 ha (0,05 % sulla superficie totale dell'habitat in ZPS);

- habitat 8120: 3 m2 (trascurabile);

- habitat 9210: 9.755 m2 (0,02%, trascurabile)» (cfr. determinazione n. 115845/2020, pag. 29);

è ragionevole ritenere che la «la perdita di queste superfici e percentuali nel contesto della ZPS Monte Terminillo, è da ritenersi non significativa ai fini del rischio di compromissione dello stato di conservazione soddisfacente di detti habitat».

D’altronde, non può non ricordarsi che la valutazione di impatto ambientale ex art. 5, d.p.r. n. 357/1997 «attiene alla verifica di compatibilità dell'intervento con riguardo alla zona speciale di conservazione in cui esso, almeno in parte, si inserisce. Ciò che rileva, quindi, è che l'intervento stesso non pregiudichi la funzione di salvaguardia ambientale sottesa all'inserimento della zona stessa in tale ambito di protezione» (cfr. Consiglio di Stato, VI, 12 ottobre 2010, n. 7427).

5.5. Anche tale motivo di ricorso, quindi, è infondato e non può essere accolto.

6. Parimenti infondato – nei termini che seguono – è il terzo motivo di ricorso con cui le associazioni hanno rilevato che «il Comune di Leonessa, nel dicembre 2013, ha già realizzato i Progetti esecutivi a stralcio, denominati “Fonte della Pietra-Campo Stella” e “Monte Tilia”, rientranti nel piano di interventi “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile» senza previo esperimento della necessarie procedura di Via.

A tal proposito, è dirimente il fatto che le opere cui fa riferimento parte ricorrente – realizzate nel 2013 quale stralcio funzionale dell’intero progetto di comprensorio – non sono (per stessa ammissione della Provincia di Rieti, cfr. memoria pag. 14) oggetto del progetto del 2019 (se non in termini descrittivi, come opere già realizzate e facenti parte del comprensorio, cfr. progetto pag. 97) e dell’istanza di Via ad esso connessa e conseguentemente non sono state oggetto di una Via postuma (atteso che peraltro l’atto impugnato non ha espressamente statuito nulla in tal senso, come invece sarebbe stato doveroso in ragione della eccezionalità delle ipotesi di cd. Via postuma).

È appena il caso di rilevare, peraltro, che proprio in ragione del fatto che la Via rilasciata dalla Regione sul progetto non riguarda gli interventi già realizzati nel 2013 la stessa non potrà avere alcun effetto in ordine al paventato incremento della portata oraria della seggiovia 4p T.I. “Fonte della Pietra – Campo Stella” «da 900 p/h a 2.400 p/h» asseritamente vincolato in sede di Vinca (secondo quanto dichiarato in sede progettuale) al rilascio della Via su detta opera.

Anche sotto tale profilo – ferma restando l’estraneità rispetto al presente giudizio di ogni valutazione circa la correttezza dell’iter seguito nel 2013 per la realizzazione di tali opere, e salvi gli eventuali obblighi di regolarizzazione (nei termini ed entro i limiti evidenziati dalla Corte di Giustizia UE) connessi al mancato esperimento della procedura di Via sulle opere realizzate nel 2013 – il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7. Le osservazioni svolte supra sub 5 in ordine alla ragionevolezza e coerenza dell’iter argomentativo seguito dalla Regione al fine di escludere la sussistenza di un aumento dell’impatto sul sito in oggetto in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS consentono di escludere la fondatezza della contestazione relativa alla violazione dell’art. 6, paragrafo 4, Direttiva n. 92/43/CEE – svolta dalle ricorrenti nel quarto motivo di gravame – in considerazione del fatto che le regole ivi previste si applicano solo in caso di «conclusioni negative della valutazione dell'incidenza».

8. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti hanno lamentato – in sintesi – «l’omessa considerazione di misure di tutela a favore dell’Orso Marsicano».

A tal proposito va evidenziato che la determinazione n. 363/2021 ha rilevato che «la presenza delle opere e la frammentazione ambientale da essa generata, il rumore degli impianti, l’aumento dell’accessibilità e della frequentazione complessiva dell’area costituiscono importanti elementi di disturbo al fine di un suo possibile svernamento nel comprensorio e rendono inoltre complessivamente l’area meno idonea a svolgere il ruolo di corridoio di transito di individui in dispersione tra aree maggiormente vocate alla sua presenza più costante» e ha al contempo puntualmente evidenziato che «sovrapponendo la localizzazione delle opere di progetto con l’area critica 338, emerge con chiarezza che esse ricadono per lo più all’interno di aree non idonee alla presenza dell’Orso» e che «i dati di presenza della specie in possesso della Regione Lazio Rete di Monitoraggio dell’Orso) indicano che le segnalazioni di presenza della specie disponibili per i Monti Reatini sono esterne all’area di progetto».

Risultano conseguentemente del tutto ragionevoli e coerenti con tali osservazioni – peraltro non contestate nel merito dalle ricorrenti – oltreché con il quadro normativo di riferimento, le prescrizioni in materia di monitoraggio della fauna, mitigazione dei rischi e riduzione delle interferenze individuate negli atti gravati ovvero:

- le azioni «finalizzate a mettere in sicurezza la SP Turistica del Terminillo da possibili (anche se non probabili) eventi di investimento di Orso bruno marsicano … tratte dal documento realizzato dall’Associazione Salviamo l’Orso (2013) [e consistenti nella] riduzione del limite di velocità, [nell’installazione di] dissuasori ottici riflettenti, segnaletica stradale, pannelli informativi, [e] sistemi di rallentamento a effetto ottico [nonché in specifici interventi di] manutenzione del bordo stradale» (cfr. determinazione n. 363/2021, pag. 109-110);

- le azioni di monitoraggio faunistico (cfr. determinazione n. 363/2021, pag. 117);

- la prescrizione relativa all’utilizzo degli impianti di cui al progetto esclusivamente «nella stagione sciistica» con esclusione di ogni attività nel periodo primaverile ed estivo al fine di mitigare il disturbo determinato dalla frequentazione antropica prevista nell’area specie nel possibile periodo di svernamento dell’orso nel comprensorio (cfr. determinazione n. 1158454/2020, pag. 31).

Anche sotto tale profilo, quindi, le decisioni impugnate si presentano scevre da vizi.

9. Per le ragioni spiegate il ricorso va respinto. Sussistono tuttavia giuste ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda e della specifica natura degli interessi fatti valere in giudizio dalle ricorrenti, per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore