Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 28 gennaio 2016
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4 – Trattamento secondario o equivalente – Allegato I, sezioni B e D»
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
28 gennaio 2016 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4 – Trattamento secondario o equivalente – Allegato I, sezioni B e D»
Nella causa C‑398/14,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 20 agosto 2014,
Commissione europea, rappresentata da P. Guerra e Andrade e E. Manhaeve, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes, J. Reis Silva e J. Brito e Silva, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Lycourgos (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non garantendo un adeguato livello di trattamento delle acque reflue urbane in 52 agglomerati, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»).
Contesto normativo
2 Il primo, il terzo, il quarto e l’ottavo considerando della direttiva 91/271 prevedono quanto segue:
«considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 28 giugno 1988, sulla protezione del Mare del Nord e di altre acque della Comunità, [GU C 209, pag. 3] il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte relative a misure necessarie a livello comunitario per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane;
(...)
considerando che, per evitare ripercussioni negative sull’ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;
considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento più spinto e che in ambienti meno sensibili si potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento primario;
(...)
considerando che occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell’ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue».
3 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
4 L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento;
(...)
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
(...)
8) “trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I;
(...)».
5 L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
(...)».
6 L’articolo 4 della direttiva 91/271 ha il seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
– entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I sezione B. (...)
(...)».
7 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva:
«In casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per gruppi di popolazione definiti geograficamente, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo per adempiere le disposizioni dell’articolo 4».
8 L’articolo 15, paragrafi 1, primo trattino, e 4, della direttiva in esame così dispone:
«1. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:
– sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell’allegato I D;
(...)
4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
9 La sezione B dell’allegato I alla stessa direttiva, sezione intitolata «Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti», così prevede:
«1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.
(...)».
10 La sezione D dell’allegato I alla direttiva 91/271, relativa ai metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati, ha il seguente tenore:
«1. Gli Stati membri assicurano l’applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.
Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo applicato. Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.
2. I campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all’entrata dell’impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.
Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l’analisi.
3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno:
− 2 000‑9 999 a.e.: |
12 campioni nel primo anno. 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l’acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni. |
− 10 000‑49 999 a.e.: |
12 campioni |
(...) |
4. Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell’acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:
a) per i parametri specificati nella tabella 1 e nell’articolo 2, punto 7), si precisa nella tabella 3 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell’articolo 2, punto 7);
b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100% dai valori parametrici. Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si possono accettare scarti fino al 150%;
(...)
5. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti».
11 La tabella 1 dell’allegato I a tale direttiva contiene i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e soggetti agli articoli 4 e 5 della stessa direttiva. Si presenta come segue:
Parametri |
Concentrazione |
Percentuale minima di riduzione [in rapporto al carico dell’affluente] |
Metodo di riferimento per la misurazione |
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD da 5 a 20 °C) senza nitrificazione (...) |
25 mg/l O2 |
70-90 (...) |
(...) |
Richiesta chimica di ossigeno (COD) |
125 mg/l O2 |
75 |
(...) |
Totale solidi sospesi |
35 mg/l (...) 35 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.)
[60] ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 (2 000‑10 000 a.e.) |
90 (...) 90 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.)
70 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 (2 000‑10 000 a.e.) |
(...) |
12 La tabella 3 dell’allegato I alla direttiva 91/271 prevede, in particolare, che, quando la serie di campioni prelevati all’anno è compresa tra quattro e sette, il numero massimo consentito di campioni non conformi è fissato a uno. Quando la serie di campioni prelevati all’anno è compresa tra otto e sedici, il numero massimo consentito di campioni non conformi è fissato a due.
Procedimento precontenzioso
13 Il 23 novembre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Repubblica portoghese, in cui indicava a quest’ultima che non aveva rispettato gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271 per quanto riguarda 186 agglomerati situati nel territorio di tale Stato membro, invitandola di conseguenza a presentare le sue osservazioni.
14 Il 19 febbraio 2010 la Repubblica portoghese ha risposto a tale lettera di costituzione in mora comunicando informazioni relative ai 186 agglomerati in causa e ha attualizzato la sua risposta con una lettera del 12 gennaio 2012.
15 Il 22 giugno 2012 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica portoghese, in cui indicava che, in funzione delle informazioni ottenute, taluni agglomerati che si riteneva violassero l’articolo 3 della direttiva 91/271 erano, a tale data, conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, ma che tale Stato membro veniva comunque meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 91/271 per quanto riguarda 77 agglomerati il cui a.e. è compreso tra 2 000 e 15 000. La Commissione ha rilevato che detti 77 agglomerati scaricavano acque reflue in acque dolci o estuari, sia in aree normali sia in aree sensibili, senza garantire un livello di trattamento adeguato né ridurre la richiesta biochimica di ossigeno (BOD) e la richiesta chimica di ossigeno (COD), conformemente ai valori di cui all’allegato I della direttiva 91/271. La Commissione ha invitato la Repubblica portoghese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato entro un termine di due mesi dal ricevimento del medesimo.
16 Con una lettera del 3 agosto 2012 la Repubblica portoghese ha risposto al parere motivato affermando che 17 dei suddetti 77 agglomerati erano, a tale data, conformi alla direttiva 91/271 e che, a breve termine, le disposizioni di tale direttiva sarebbero state rispettate in oltre la metà dei 77 agglomerati di cui al parere motivato. Essa si è inoltre impegnata a tenere la Commissione regolarmente informata circa gli sviluppi della situazione.
17 In mancanza di informazioni da parte della Repubblica portoghese, la Commissione, con lettera del 23 ottobre 2013, ha chiesto a tale Stato membro a che stadio fosse l’esecuzione dei suoi obblighi. Quest’ultimo ha risposto con una lettera del 26 novembre 2013 indicando che 53 agglomerati non rispettavano ancora le prescrizioni della direttiva 91/271.
18 La Repubblica portoghese, con lettere del 10 giugno e del 4 luglio 2014, ha precisato che 40 agglomerati di cui al parere motivato rispettavano ormai le prescrizioni della direttiva 91/271 e che, per quanto riguarda i 37 agglomerati ove l’infrazione persisteva, la situazione sarebbe stata regolarizzata per 15 di essi alla fine del 2015, mentre i restanti 22 agglomerati rimanevano tuttavia in condizioni di non conformità.
19 Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica portoghese, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
20 Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271 per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane nei seguenti 52 agglomerati: Alvalade, Odemira, Loriga, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Paço, Pontével, Vila Nova de São Bento, Castro Daire, Arraiolos, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Amares/Ferreiras, Alcácer do Sal, Amareleja, Gonsundeira, Salvaterra de Magos, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Santiago do Cacém, Serpa, São Bartolomeu de Messines, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Vendas Novas, Lousada, Felgueiras, Riachos, Tolosa, Meda, Alter do Chão, Tábua, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Vila de Prado, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Mangualde, Nelas, Vila Viçosa, Santa Comba Dão.
21 La Commissione rileva che, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, la Repubblica portoghese doveva, dopo il 1° gennaio 2006, garantire un trattamento secondario o un trattamento equivalente per gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da tali agglomerati, nel rispetto dei valori di cui alla tabella 1 dell’allegato I alla direttiva 91/271. A tale riguardo, la Commissione fa valere che, per soddisfare le prescrizioni dell’articolo 4 di tale direttiva, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto fornirle i risultati delle misure di sorveglianza che stabiliscono, conformemente all’allegato I, sezione D, punto 3, della direttiva 91/271, che l’acqua, raccolta ad intervalli regolari allo sbocco degli impianti di trattamento nel corso del primo anno di funzionamento dei medesimi, corrispondeva a quanto richiesto da tale direttiva.
22 La Commissione considera quindi che la situazione di infrazione, generale e persistente in numerosi piccoli agglomerati, può causare danni irreparabili all’ambiente. Fa altresì valere che le difficoltà finanziarie, invocate dalla Repubblica portoghese durante la fase precontenziosa del procedimento, non sono tali da giustificare l’esistenza dell’inadempimento censurato.
23 Nel controricorso la Repubblica portoghese sottolinea che, nel suo ricorso, la Commissione riconosce che l’inadempimento degli obblighi contenuti nell’articolo 4 della direttiva 91/271 non si verifica per 26 dei 52 agglomerati di cui all’atto introduttivo del ricorso, vale a dire: Loriga, Paço, Vila Nova de São Bento, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Gonsundeira, Salvaterra de Magos, Mogadouro, Melides, Vila Verde-Minho, Santiago do Cacém, Serpa, São Bartolomeu de Messines, Vendas Novas, Lousada, Felgueiras, Riachos, Meda, Alter do Chão, Tábua, Vila de Prado, Mangualde e Nelas.
24 Inoltre la Repubblica portoghese fa valere che, per quanto concerne gli agglomerati di Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde – Sintra, Mação, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Cinfães, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa e Santa Comba Dão, le opere necessarie affinché gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271 sono in corso alla data del deposito del suo controricorso e saranno in ogni caso ultimate entro la fine del 2015.
25 Per quanto riguarda gli agglomerati di Pontével, Castro Daire, Monchique, Tolosa, Viana do Alentejo e Ponte de Reguengo, gli studi e le misure necessari al fine di conformarsi ai requisiti previsti all’articolo 4 della direttiva 91/271 sono, secondo la Repubblica portoghese, in una fase avanzata di esecuzione alla data del deposito del suo controricorso.
26 Tale Stato membro precisa che si sono tenute innumerevoli riunioni ed è stato adottato un gran numero di provvedimenti in modo da garantire la fissazione di termini ragionevoli e il rispetto dei termini di cui trattasi ai precedenti punti della presente sentenza e indica che, per garantire l’esecuzione dei progetti nei comuni che si trovavano in difficoltà finanziarie, è stato pubblicato un parere straordinario del programma operativo di valorizzazione del territorio (POVT), che garantisce il finanziamento dell’85% delle opere in questione.
27 Nella sua memoria di replica la Commissione mantiene il proprio ricorso per i 52 agglomerati di cui all’atto introduttivo del medesimo e rileva in particolare che, per i 26 agglomerati menzionati al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica portoghese non ha allegato al suo controricorso alcun elemento di prova a sostegno delle proprie affermazioni. Pertanto, in mancanza di informazioni sui prelievi di campioni nonché sui metodi di controllo e di valutazione relativi agli agglomerati in causa, la Commissione considera che la Repubblica portoghese non ha soddisfatto le disposizioni della direttiva 91/271. A tale riguardo, detta istituzione sottolinea che le ultime informazioni che le sono state trasmesse dalla Repubblica portoghese risalgono al 4 luglio 2014 e riguardano la situazione al 30 giugno 2014.
28 Nella sua controreplica la Repubblica portoghese fa valere che il 22 dicembre 2014 la Commissione ha ricevuto una risposta complementare al parere motivato, in cui ha fatto il punto sulla situazione degli agglomerati in causa.
29 Basandosi sui nuovi dati trasmessi alla Commissione, la Repubblica portoghese sostiene che gli agglomerati di Loriga, Paço, Vila Nova de São Bento, Vale de Santarém, Gonsundeira, Salvaterra de Magos, Mogadouro, Serpa, São Bartolomeu de Messines, Riachos, Meda, Alter do Chão, Tábua e Mangualde si sono conformati alle disposizioni della direttiva 91/271.
30 Quanto agli altri agglomerati di cui al presente ricorso, la Repubblica portoghese sostiene o che sono in grado di conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 e che i dati analitici mensili sono in via di ottenimento o che l’allineamento è, in via generale, in corso.
Giudizio della Corte
31 In via preliminare occorre rilevare che, nell’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha circoscritto l’oggetto del suo ricorso a 44 agglomerati indicando che quest’ultimo non riguardava più gli agglomerati di Paço, Gonsundeira, Salvaterra de Magos, São Bartolomeu de Messines, Lousada, Felgueiras, Riachos e Meda.
32 Occorre inoltre constatare che è pacifico che tutti gli agglomerati a proposito dei quali la Commissione mantiene il proprio ricorso hanno un a.e. compreso tra 2 200 e 13 400.
33 Secondo la Commissione, gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271 implicano la realizzazione dei controlli previsti all’allegato I, sezione D, di tale direttiva, ai fini dei quali è necessario prelevare, su un periodo di un anno, un numero minimo di campioni, che varia a seconda delle dimensioni dell’impianto di trattamento interessato, in particolare durante il suo primo anno di funzionamento. Quanto alla Repubblica portoghese, in udienza ha sostenuto che gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271 devono essere ritenuti adempiuti quando un campione degli scarichi di un impianto di trattamento in funzionamento rivela valori conformi ai parametri previsti da tale direttiva.
34 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente» e precisa che tale trattamento dev’essere effettuato, a seconda dell’a.e. e dell’area di scarico di tali acque, entro il 31 dicembre 2000 o entro il 31 dicembre 2005. L’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 1 di tale articolo «devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I sezione B» della suddetta direttiva.
35 Dall’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 91/271 risulta che «[l]a progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti». Quanto alla sezione B, punto 2, essa dispone che «[g]li scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 [di tale direttiva], devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1».
36 Occorre rilevare che l’articolo 4 della direttiva 91/271 non fa alcun riferimento all’allegato I, sezione D, della medesima, che disciplina i «[m]etodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati». Detta sezione risponde alla necessità, indicata al considerando 8 di tale direttiva, secondo cui «occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell’ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue» e si inserisce nell’ambito di un controllo continuo degli scarichi. A tale riguardo l’allegato I, sezione D, punto 3, della direttiva 91/271 stabilisce il numero minimo annuo di campioni da prelevare e prevede che, in determinati casi, i risultati di un anno influiscano sui prelievi dell’anno successivo.
37 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la sezione D dell’allegato I alla direttiva 91/271 si riferisce a un obbligo continuato inteso a garantire che gli scarichi rispondano «nel tempo» ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento.
38 Pertanto, sebbene l’articolo 4 della direttiva 91/271 contenga un obbligo di risultato relativo alla conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle prescrizioni della sezione B dell’allegato I a tale direttiva, esso non impone tuttavia, ai fini di stabilire tale conformità, che siano effettuati prelievi di campioni durante un intero anno.
39 Quindi, qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione corrispondente alle prescrizioni previste all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima devono essere ritenuti soddisfatti.
40 Si deve rilevare che, al fine di rispettare l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi delle acque reflue, come sancito all’articolo 1 della direttiva 91/271, l’obbligo di cui al suddetto articolo 4, secondo cui gli scarichi delle acque reflue urbane devono essere sottoposti a un trattamento che rispetta le prescrizioni dell’allegato I, sezione B, è reso permanente dal controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, di questa stessa direttiva, che fa un riferimento espresso all’allegato I, sezione D, della medesima. A tale riguardo occorre rilevare che la presente causa non ha ad oggetto un inadempimento degli obblighi che incombono alla Repubblica portoghese in forza dell’articolo 15 della direttiva 91/271.
41 A sostegno di tale interpretazione occorre constatare che gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271 impongono agli Stati membri le stesse scadenze, per quanto concerne il primo di tali articoli, per dotare gli agglomerati di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane e, per quanto concerne il secondo, per sottoporre tali acque a un trattamento secondario o equivalente prima di essere scaricate. Se si dovesse accogliere l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271 sostenuta dalla Commissione, i termini previsti all’articolo 4 di tale direttiva dovrebbero collocarsi a distanza di un anno rispetto a quelli indicati all’articolo 3 della medesima, poiché tale periodo consentirebbe agli Stati membri di procedere ai prelievi di campioni, conformemente all’allegato I, sezione D, della suddetta direttiva. Orbene, non è previsto alcun termine supplementare a quello concesso nell’articolo 3 della direttiva 91/271 affinché gli Stati membri si conformino alle prescrizioni dell’articolo 4 della medesima.
42 Peraltro, sebbene l’articolo 8 della direttiva 91/271 consenta un’estensione del termine accordato per conformarsi ai requisiti dell’articolo 4 di questa stessa direttiva, occorre sottolineare che una siffatta proroga è eventualmente accordata solo sulla base di una richiesta speciale e che, in ogni caso, tale articolo non indica che si terrà necessariamente conto di un numero minimo di prelievi cui lo Stato membro interessato dovrebbe procedere nel corso di tale termine supplementare.
43 Non può inoltre essere accolto l’argomento invocato in udienza dalla Commissione, secondo cui tale anno di prelievi sarebbe giustificato dal «principio di dimensionamento», previsto all’articolo 10 della direttiva 91/271, che imporrebbe di tener conto delle variazioni stagionali degli scarichi di acque reflue durante un intero anno per poter validamente ritenere che le prescrizioni dell’articolo 4 della direttiva 91/271 siano state rispettate.
44 Infatti tale articolo 10 prevede che la progettazione e la costruzione degli impianti di trattamento delle acque reflue deve tener conto delle variazioni stagionali. Pertanto il «principio di dimensionamento» dev’essere preso in considerazione ancor prima della messa in opera di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.
45 Di conseguenza occorre considerare che l’articolo 4 della direttiva 91/271 impone agli Stati membri di provvedere affinché, nei termini indicati in tale articolo, gli agglomerati interessati sottopongano le acque reflue urbane, che confluiscono nelle reti fognarie di cui sono dotati gli agglomerati conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, a un trattamento adeguato e affinché gli scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della medesima. Tale obbligo non implica che, per poter validamente accertare che gli impianti di cui trattasi siano conformi alle prescrizioni dell’allegato I, sezione B, della suddetta direttiva, i prelievi di campioni, previsti all’allegato I, sezione D, della stessa direttiva, si estendano su un intero anno.
46 È alla luce di tali considerazioni che si deve esaminare se è fondato il presente ricorso per inadempimento per quanto riguarda i 44 agglomerati di cui trattasi al punto 31 della presente sentenza.
47 A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE incomba alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento, fornendo alla Corte tutti gli elementi necessari affinché quest’ultima accerti l’esistenza dell’inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire l’effettiva attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo stesso Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, C‑526/09, EU:C:2010:734, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
48 Ne risulta in particolare che, qualora la Commissione abbia fornito elementi sufficienti che dimostrano che le disposizioni nazionali che traspongono una direttiva non sono correttamente applicate nella prassi nel territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in maniera sostanziale e dettagliata gli elementi in tal senso presentati e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, C‑526/09, EU:C:2010:734, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
49 Si deve altresì rilevare che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze Commissione/Grecia, C‑440/06, EU:C:2007:642, punto 16, e Commissione/Belgio, C‑395/13, EU:C:2014:2347, punto 39).
50 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 22 giugno 2012, impartiva alla Repubblica portoghese un termine di due mesi dal ricevimento di tale parere per conformarsi agli obblighi risultanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271. Il termine accordato per tale allineamento scadeva pertanto il 22 agosto 2012.
51 Per quanto concerne gli agglomerati di Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Pontével, Castro Daire, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa, Santa Comba Dão e Tolosa, nel suo controricorso la Repubblica portoghese indica che, alla data del deposito del medesimo, erano in corso o erano pianificate opere relative agli impianti di trattamento al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271. È quindi accertato che tali agglomerati, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, non rispettavano gli obblighi derivanti da tale articolo 4, in quanto non disponevano di impianti di trattamento delle acque reflue operativi.
52 Riguardo agli agglomerati di Loriga, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Serpa, Vendas Novas, Vila de Prado e Nelas, dal fascicolo a disposizione della Corte, in particolare da due tabelle provenienti dall’amministrazione portoghese e attestanti la conformità all’articolo 4 della direttiva 91/271 degli agglomerati al 30 giugno 2014 e al 10 dicembre dello stesso anno, risulta che le opere necessarie per soddisfare i requisiti di cui a detto articolo o sono state ultimate nel corso del 2013 o del 2014, o lo saranno durante il 2014 o il 2015. È pertanto pacifico che nemmeno tali agglomerati rispettavano gli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271 alla scadenza del termine accordato alla Repubblica portoghese per conformarsi ai requisiti di tale articolo.
53 Quanto agli agglomerati di Vila Nova de São Bento, Santiago do Cacém, Alter do Chão, Tábua e Mangualde, dalle tabelle menzionate al punto precedente risulta che tali agglomerati disponevano, dal 2012 o prima, di un impianto di trattamento delle acque reflue pronto per l’impiego. Supponendo che tali opere siano state ultimate durante il 2012 o ancor prima, i risultati di un primo campione avrebbero effettivamente potuto essere trasmessi alla Commissione dalla Repubblica portoghese prima della scadenza fissata nel parere motivato, il 22 agosto 2012. Orbene, la Repubblica portoghese non ha fornito dinanzi alla Corte alcun dato pertinente a tale riguardo. In tali circostanze si deve ritenere che la Commissione abbia fornito la prova della fondatezza della propria censura per quanto concerne questi cinque agglomerati.
54 In tale contesto occorre constatare che, non garantendo che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano sottoposti a un livello adeguato di trattamento, conformemente alle prescrizioni pertinenti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, negli agglomerati di Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Pontével, Castro Daire, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa, Santa Comba Dão, Tolosa, Loriga, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Serpa, Vendas Novas, Vila de Prado, Nelas, Vila Nova de São Bento, Santiago do Cacém, Alter do Chão, Tábua e Mangualde, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 di tale direttiva.
Sulle spese
55 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’inadempimento è stato constatato, occorre condannare la Repubblica portoghese alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non garantendo che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano sottoposti a un livello adeguato di trattamento, conformemente alle prescrizioni pertinenti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, negli agglomerati di Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Pontével, Castro Daire, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa, Santa Comba Dão, Tolosa, Loriga, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Serpa, Vendas Novas, Vila de Prado, Nelas, Vila Nova de São Bento, Santiago do Cacém, Alter do Chão, Tábua e Mangualde, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 di tale direttiva.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Firme