Consiglio di Stato Sez. II n. 3260 del 22 aprile 2021
Ambiente in genere.Ordinanze contingibili e urgenti
Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in tema di sanità e igiene pubblica, attribuito al sindaco dagli articoli art. 50, comma 5 (in tema di sanità e igiene pubblica, attinente al presente giudizio), e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale
Pubblicato il 22/04/2021
N. 03260/2021REG.PROV.COLL.
N. 07937/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7937 del 2011, proposto dal Comune di Ciriè, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;
contro
la -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rocchetti e Domenico Cavaliere, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Costantino Corvisieri, n. 46;
nei confronti
dell’Azienda sanitaria -OMISSIS-, in persona del direttore generale pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020, il consigliere Francesco Frigida e udito, per parte appellante, l’avvocato Ermanno Gatto, su delega dell’avvocato Guido Francesco Romanelli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellata ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, avverso l’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS-n. 41 del 24 febbraio 1996, notificata in pari data, con cui è stata confermata la precedente ordinanza sindacale n. 297 del 23 ottobre 1995, è stato vietato lo svolgimento all’interno dello stabilimento dell’interessata «di qualsivoglia attività che presupponga l’attuale vigenza ed efficacia delle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 nonché di qualsivoglia altra e diversa attività il cui svolgimento debba essere oggetto di preventiva comunicazione e/o autorizzazione di competenza dell'Autorità comunale, provinciale e/o regionale» ed è stato disposto lo sgombero integrale, entro sessanta giorni, dei rifiuti o materiali depositati presso il predetto stabilimento.
1.1. Il Comune di -OMISSIS-si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza d’interesse e comunque la sua infondatezza, mentre l’allora Azienda regionale-OMISSIS- (oggi-OMISSIS-non si è costituita.
2. Con l’impugnata sentenza n. 166 del 17 febbraio 2011, notificata il 7 giugno 2011, il T.a.r. per -OMISSIS-, sezione seconda, ha respinto la pregiudiziale eccezione d’improcedibilità, ha accolto il ricorso, annullando conseguentemente l’ordinanza sindacale n. 41/1996, e ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento, in favore della società interessata, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 settembre 2011 e in data 11 ottobre 2011 – il Comune di -OMISSIS-ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza,
articolando due motivi d’impugnazione.
4. La società interessata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.a.r., siccome assorbiti. L’Azienda sanitaria locale -OMISSIS-non si è costituita in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 ottobre 2020.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
7. Tramite il primo motivo di gravame, il Comune di -OMISSIS-ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, laddove il T.a.r. per -OMISSIS- ha rigettato l’eccezione, formulata dall’amministrazione, d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della precedente dichiarazione d’improcedibilità di altri due ricorsi veicolati dalla società interessata dinanzi al medesimo T.a.r. (numeri -OMISSIS-) e in particolare del primo di questi, inerente all’impugnazione della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 209-3361 del 20 novembre 1995, poi revocata del delibera n. 80-10999 del 29 luglio 1996, con cui era stata disposta la sospensione dell’autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera, rilasciata con delibera n. 168-45898 del 15 maggio 1995.
Siffatta doglianza è infondata.
In proposito si osserva che del tutto correttamente il collegio di primo grado ha affermato che nel caso di specie «In assenza (…) di una formale dichiarazione di carenza di interesse da parte del ricorrente e in assenza di una chiara revoca o annullamento dell’atto impugnato, ritiene il Collegio di dover esaminare la causa nel merito».
A differenza di quanto dedotto dall’appellante, infatti, la revoca della sospensione dell’autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera non determina di per sé una carenza d’interesse all’impugnazione dell’ordinanza sindacale, non riscontrandosi tra i due atti un nesso stringente e indefettibile di presupposizione.
Al riguardo va precisato che una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in assenza di concorde asserzione della parte interessata, deve basarsi su un certo e inequivocabile sopraggiunto di difetto d’interesse, che si verifica soltanto qualora il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente, in quanto la decisione di annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe più garantirle alcuna utilità, neppure meramente strumentale o morale.
Sul punto la giurisprudenza ha specificato che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 ottobre 2020, n. 6228; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 2 ottobre 2020, n. 5785, e 24 settembre 2020, n. 5609).
Orbene, nel caso di specie non si è verificata alcuna rilevante mutazione della situazione di fatto che ha determinato il Comune di -OMISSIS- ad emettere l’ordinanza sindacale oggetto del presente giudizio, atteso che la sospensione dell’autorizzazione regionale è stato solo uno degli atti amministrativi presi in considerazione dall’amministrazione comunale, né questa ha provveduto a revocare la propria ordinanza, sicché è tuttora sussistente l’interesse alla decisione in capo alla società appellata, come peraltro da questa ribadito.
8. Mediante il secondo motivo d’impugnazione, l’appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un’erronea motivazione «in punto di ricostruzione della situazione di fatto e di diritto e valutazione dei presupposti e della motivazione dell’Ordinanza». Segnatamente, ad avviso del Comune di Ciriè, il T.a.r. non avrebbe considerato che l’ordinanza sindacale non aveva rappresentato l’inizio dell’azione amministrativa comunale, in quanto era confermativa di precedente analogo provvedimento, fondato su elementi asseritamente oggettivi, e avrebbe erroneamente reputato acritico l’intervento dell’ente e privo di valutazione di altri accertamenti svolti dagli organi tecnici competenti.
Tale censura è infondata. Ed invero, il Comune di -OMISSIS-ha emanato il provvedimento contingibile e urgente impugnato in difetto dei necessari presupposti di legge e, in particolare, senza una previa adeguata e ponderata istruttoria. L’amministrazione comunale, infatti, ha agito sulla base di segnalazioni di alcuni abitanti della frazione di Borche, nonché di valutazioni di altri enti pubblici e segnatamente di una nota dell’assessore all’ambiente della Provincia di Torino del 2 gennaio 1996, della delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1995 di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del rapporto della competente Unità sanitaria locale del 30 ottobre 1995, pervenuto il 4 novembre 1995, aderendovi in modo apodittico, mentre il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in tema di sanità e igiene pubblica, attribuito al sindaco dagli articoli art. 50, comma 5 (in tema di sanità e igiene pubblica, attinente al presente giudizio), e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (e all’epoca dell’ordinanza de qua dal corrispettivo art. 38, comma 2, della legge n. 142/1990), «presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2020, n. 5780; negli stessi termini, Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 29 maggio 2019, n. 3580, 21 febbraio 2017, n. 774, e 22 marzo 2016, n. 1189).
Va altresì sottolineato, ad abundantiam, che la successiva revoca, dopo pochi mesi, da parte della Regione Piemonte della già menzionata sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera corrobora la ritenuta carente istruttoria svolta dall’amministrazione comunale.
Tanto premesso, il riscontrato deficit istruttorio riverbera i suoi effetti sulla motivazione del provvedimento, che è stata basata su dati fattuali non sufficientemente verificati, sicché è stato illegittimamente individuato il rischio concreto di un danno grave e imminente alla salute pubblica, senza peraltro che sia stata specificamente e analiticamente esplicitata l’effettiva mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, come, per contro, sarebbe stato doveroso, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 maggio 2019, n. 3580).
9. Il totale rigetto del gravame assorbe gli altri motivi del ricorso di primo grado riproposti dalla società appellata.
10. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante Comune di -OMISSIS-al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 4.000 (quattromila), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali); nulla per le spese di lite in relazione all’Azienda sanitaria locale -OMISSIS-stante la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7937 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna il Comune di -OMISSIS-al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali); nulla per le spese di lite in relazione all’Azienda sanitaria locale-OMISSIS-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’auRitenuto che sussistano i presupposti Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte privata appellata, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Roberto Politi, Consigliere