Tar Veneto Sez. II sent. 466 del 17 febbraio 2007
Urbanistica. Piano di recupero
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
seconda
Sezione
Ric. n. 1957/2005
Sent.
n. 466/07
con l’intervento dei signori magistrati
Umberto
Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere, relatore
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1957/2005, proposto da NESPOLO CARLO, rappresentato e
difeso dall’avv. Primo Michielan, come da mandato a margine
del ricorso, con domicilio presso la Segreteria del TAR ai sensi
dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il Comune di Mogliano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D’Alesio e Mauro
Ferruzzi, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in
Venezia-Mestre via F.lli Rondina, 6, come da mandato a margine del
controricorso;
e nei confronti della
Società Molius s.r.l, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
Bottacin Diego, non costituito in giudizio;
e con l’intervento ad opponendum
del Consorzio di Comparto 1 per gli Ambiti 13 MC e 13A MC in Mogliano
Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Bruno Barel e Diego Signor, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’Avv.to Emanuela Rizzi, in Venezia, S.
Croce n. 312/a come da mandato a margine dell’atto di
intervento;
PER
l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di
Mogliano Veneto del 19/05/05 n. 79 di approvazione del Piano di
Recupero di Iniziativa Pubblica denominato “Macevi”
relativo agli ambiti 13 MC e 13A MC, della delibera della Giunta
Municipale 19.10.04 n. 394 di adozione del Piano di Recupero e della
delibera del Consiglio Comunale 27.01.05 n. 5.
Visto il ricorso, notificato il 29/07/05 e depositato presso la
Segreteria il 9/9/05, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Mogliano Veneto, depositato il 15/09/06;
Visto l’atto d’intervento ad opponendum del
Consorzio di Comparto 1 per gli Ambiti 13 MC e 13A MC, depositato il
2/12/06;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2006 - relatore il
Consigliere Elvio Antonelli - l’avv. Primo Michielan per il
ricorrente e l’Avv.to Antonio D’Alesio per il
Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente premette in fatto di essere consigliere comunale del
Comune di Mogliano Veneto e di agire in questa veste per la tutela dei
compiti istituzionali che dal mandato popolare gli sono stati affidati
ed in particolare quelli attinenti al governo del territorio ed alla
gestione del demanio e patrimonio comunale.
Rileva che con il voto contrario del ricorrente, sono state approvate
le delibere di costituzione della società a capitale misto
pubblico e privato, denominata Molius S.r.l. e il piano di recupero
denominato “Macevi” in zona centrale del capoluogo
moglianese, interessante rilevanti aree di proprietà
comunale.
Rileva che queste aree sono incluse negli ambiti 13 Mc e 13A MC come
identificati nel PRG approvato con DGR Veneto n. 317/1993 ed efficace a
far data dal 27.03.1993.
In particolare rileva che con deliberazione di Giunta Comunale n. 394
del 19.10.2004 veniva adottato il Piano di Recupero di Iniziativa
Pubblica di detti ambiti.
Con detto piano veniva operata una progettazione di volumetria
edificabile pari a mc. 91.354,5.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2005 veniva
costituita una società a responsabilità limitata,
da trasformarsi in società per azioni.
Seguiva la pubblicazione del piano di recupero adottato e quindi la
procedura della partecipazione degli interessati, oltre che dei
proprietari avvisati con nota del 5 aprile 2005.
Anche la società Molius S.r.l. in data 27 aprile 2005,
presentava la sua osservazione.
Nel frattempo si celebravano le elezioni regionali, nelle quali il
Sindaco pro tempore Diego Bottacin veniva eletto consigliere regionale
come proclamato il 22 aprile 2005.
Convocato il Consiglio Comunale per il 19.05.2005, ove partecipava
anche il Sindaco Bottacin, già Consigliere Regionale veniva
approvata dapprima la variante al PRG denominata n. 66, con modifica
dell’art. 37 del regolamento edilizio (sul numero di posti
auto) e, quindi, con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del
19.05.2005, con voti favorevoli 11 tra cui quello dell’ ex
Sindaco Bottacin e 10 contrari su 21 consiglieri presenti veniva
approvato il Piano di Recupero di iniziativa pubblica degli ambiti 13
MC e 13A MC.
Veniva approvato definitivamente il piano adottato nei termini e
dimensioni di cui all’osservazione accolta presentata dalla
società Molius che aveva prodotto un suo proprio progetto di
recupero, del tutto diverso rispetto a quello dell’ottobre
2004.
Avverso gli atti impugnati vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 68 D.lgs 18 agosto
2000 n. 267. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e
travisamento dei fatti.
Il sig. Bottacin Diego, Sindaco del Comune di Mogliano Veneto nel
mandato elettorale degli anni 2001-2006 si è candidato in
data 03-04 aprile 2005 alle consultazioni elettorali regionali.
Per effetto della proclamazione degli eletti nell’assemblea
regionale Veneto del 22 aprile 2005, lo stesso è risultato
eletto alla carica di Consigliere Regionale del Veneto e pertanto
incompatibile con la carica di Sindaco nel predetto Comune ai sensi
dell’art. 65 del D. Lgs. 267/2000.
Il sig. Bottacin Diego non provvedeva, però, ad eliminare la
causa di incompatibilità, tanto da doversi applicare il
procedimento di cui all’art. 69 del predetto T.U..
Solo in data 07.05.2005 con delibera consigliare n. 73 del Comune di
Mogliano Veneto veniva avviata la procedura di contestazione per
sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del
sig. Bottacin Diego ai sensi dell’art. 69 del T.U.
Detto procedimento si concludeva con il provvedimento di decadenza del
Sindaco, emanato con delibera consiliare n. 91 del 4 giugno 2005.
Medio tempore l’Amministratore Bottacin aveva continuato ad
esercitare i propri poteri consiliari, tanto che in data 19.05.2005
partecipava alla deliberazione comunale n. 79/05 che approvava con voti
n. 11 favorevoli e n. 10 contrari il piano di recupero
dell’intera area sita in centro storico a Mogliano Veneto
denominata “ex Macevi” qui in discussione.
Il voto espresso dall’Amministratore Bottacin è
quindi illegittimo data la sua situazione di incompatibilità
e ciò perché la seduta consiliare avveniva nel
periodo nel quale per effetto della causa di incompatibilità
l’amministratore non può esercitare validamente
né i poteri di Sindaco né quelli di consigliere
regionale.
Discende che la votazione della deliberazione impugnata e invalida per
effetto dell’illegittimo esercizio del munus consiliare da
parte dell’amministratore Bottacin, invalidante dapprima il
proprio voto e quindi l’intera votazione consiliare.
Escluso il voto del Bottacin, la delibera consiliare impugnata avrebbe
riportato n. 10 voti favorevoli e n. 10 voti contrari e quindi non era
approvata.
2) Violazione dell’art. 38 L.R. Veneto 23 aprile 2004 n. 11;
dell’art. 120 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; degli artt. 3, 41
e 97 Cost.;dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per
sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia grave e
manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei
fatti.
La censura si appunta avverso la delibera n. 5 del 27.01.05 di
costituzione di una s.r.l. a capitale misto, privato e comunale,
derivandone l’illegittimità
dell’impugnato di recupero, poiché è
stato approvato dal Comune di Mogliano Veneto proprio il progetto di
recupero presentato dalla costituita società Molius s.r.l.
con il sistema dell’accoglimento dell’osservazione.
Nel caso di specie la costituzione e la scelta del partner privato
nella società di trasformazione urbana Molius non
è avvenuta seguendo alcuna procedura ad evidenza pubblica,
come si evince dalla delibera impugnata n. 7 del 27 gennaio 2005, ma
seguendo la via del ricorso a trattativa privata.
L’illegittimità della costituita
società Molius si riverbera nella deliberazione n. 79 del 19
maggio 2005.
3) Violazione dell’art. 120 D.Lgs 267/2000;
dell’art. 38 della L.R. Veneto n. 11/2004; violazione
dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Eccesso di potere per irrazionalità ed
illogicità. Sviamento.
Il piano di recupero dell’intera area era già
stato adottato dal Comune di Mogliano Veneto su progetto redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale come risulta dalla
deliberazione consiliare n. 394 del 19.10.04.
Se era stato adottato un piano di recupero su iniziativa comunale del
proprio ufficio tecnico non era consentito alla società
Melius di presentarne altro di sua iniziativa, essendo altro soggetto
esterno, non prescelto alla progettazione per procedura ad evidenza
pubblica.
Né al Consiglio Comunale era consentito di approvare
quest’ultimo progetto evitando la procedura
dell’evidenza pubblica mediante il meccanismo
dell’accoglimento dell’osservazione Molius.
4) Violazioni art. 52 L.R. 61/85 e art. 20 L.R. 11/01; art. 7 della L.
241/90 come modificato dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.
Nel caso di specie il Comune di Mogliano Veneto con la delibera n. 79
del 19.05.2005 ha approvato il Piano di recupero del tutto differente
da quello adottato.
Da qui la violazione del principio di partecipazione per effetto della
omessa ripubblicazione del piano.
5) Violazione degli artt. 12 e 15 L.R. 61/85. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e illogicità.
La cartografia di legge non è stata prodotta a supporto ed
identificazione del progetto di recupero che si andava ad approvare in
consiglio comunale.
Lo strumento attuativo è stato approvato sulla base di uno
schizzo planivolumetrico in recepimento della osservazione presentata
dalla società Molius che ha allegato una modesta piantina a
fronte di un intervento di recupero che interessa un volume edificabile
di 74.700 metri cubi.
6) Violazione dell’art. 37 del Regolamento Edilizio. Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, contradditorietà e
travisamento.
I parcheggi previsti per le unità abitative dalle dimensioni
di 37 mq. ai 60 mq. avrebbero dovuto esser due; mentre per le
unità abitative oltre i 60 mq. avrebbero dovuto essere tre.
Ma il piano di recupero d’interesse che prevede una
volumetria complessiva di mc. 74.700 con destinazione residenziale pari
al 79%, omette di considerare il nuovo e appena adottato art. 37 del
nuovo reg. ed. e prevede soltanto n. 450 parcheggi privati.
7) Violazione del principio generale di copertura della spesa pubblica
- Violazione dell’art. 12 L.R. 61/85.
La delibera di approvazione del P.d.R. in questione non prevede la
copertura di alcuna spesa per la riqualificazione dell’area
di proprietà demaniale interessata, ancorchè
siano previsti investimenti per 9 milioni di euro.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il Consorzio di
Comparto 1 eccependo preliminarmente la tardività e
l’inammissibilità del ricorso e contestandone nel
merito la fondatezza.
All’udienza del 14.12.06 la causa è stata ritenuta
per la decisione.
DIRITTO
Può non darsi seguito alla richiesta di integrazione del
contraddittorio, così come può non essere
esaminata l’eccezione di tardività essendo il
ricorso in esame in parte inammissibile (per difetto di legittimazione)
e in parte infondato.
Ed invero la sollevata eccezione di difetto di legittimazione
è fondata con riguardo ai motivi n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Il Collegio osserva che con riguardo alla possibilità del
Consigliere comunale di impugnare le deliberazioni adottate
dall’Ente di appartenenza la giustizia amministrativa
è ferma nel ritenere che è da escludere
“la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare, in
sede giurisdizionale, le delibere dell’organo di appartenenza
per tutto quanto non inerisca alla denuncia di vizi che si sostanzino
nella lesione del diritto all’ufficio (ad esempio
irritualità della convocazione dell’organo,
violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione
del collegio); pertanto, i vizi che investono la deliberazione nei
contenuti sostanziali sono sottratti all’azione
giurisdizionale dei componenti del collegio, essendo a ciò
legittimati solo i soggetti destinatari dell’atto”
(TAR Veneto, Venezia, sez. I, 12 marzo 2004, n. 640 e TAR Toscana,
Firenze, Sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300).
Questa stessa sezione recentemente ha chiarito che “In linea
di principio, i consiglieri comunali dissenzienti non hanno un
interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle
deliberazioni dell’organismo di cui fanno parte (cfr. CdS, I,
par. 30.07.2003 n. 2695/03), e ciò in quanto il giudizio
amministrativo non è, di regola, aperto alle controversie
tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è
diretto a risolvere controversie intersoggettive: talchè un
ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro
l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi
soltanto allorchè vengano in rilievo atti incidenti in via
diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un
diritto spettante alla persona in quanto investita della carica di
consigliere”. (Cfr. TAR Veneto Sez. II, 6 novembre 2006 n.
3669, idem 5.12.05 n. 4147).
Ebbene nella specie il ricorrente agisce nella qualità di
Consigliere comunale e “per la tutela dei compiti
istituzionali che dal mandato popolare gli sono stati
affidati” e tuttavia con i motivi dedotti (dal n. 2 al n. 7)
censura le delibere impugnate con riguardo al loro contenuto
sostanziale.
Ciò stante alla luce del riportato principio
giurisprudenziale le suddette censure (dal n. 2 al n. 7) devono essere
dichiarate inammissibili.
L’unico motivo ammissibile (il 1°) è
peraltro infondato.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che il Sindaco Diego Bottacin
deve considerarsi in situazione di incompatibilità dalla
data in cui è avvenuta la sua proclamazione di eletto al
Consiglio regionale.
Il Collegio non condivide tale impostazione, al contrario è
dell’avviso che il Sindaco Bottacin seppure già
proclamato eletto al Consiglio regionale abbia perduto la carica di
Sindaco (già posseduta) solo nel momento in cui è
stato dichiarato decaduto dal Consiglio comunale a seguito del
procedimento di contestazione ex art. 69 D. L.vo 267/2000.
In tal senso depone chiaramente il citato art. 69 che nel prevedere uno
specifico procedimento di contestazione delle cause di
incompatibilità all’evidenza ricollega la perdita
della carica politica già posseduta solo al momento in cui
si conclude lo stesso procedimento di contestazione.
Anzi il difetto di dimissioni deve considerarsi indice della
volontà di continuare a svolgere ( finchè la
legge lo consente) le funzioni inerenti la carica già
posseduta e ciò anche perché non si
può escludere che il Sindaco al termine del procedimento di
contestazione decida di continuare a fare il Sindaco e si lasci
dichiarare decaduto dalla carica di Consigliere regionale.
Se si opinasse nel senso voluto dalla difesa del ricorrente (decadenza
automatica alla data di proclamazione degli eletti al Consiglio
regionale ed efficacia retroattiva della dichiarazione di decadenza) si
perverrebbe all’assurdo che nel cosiddetto periodo di
“interregno” (così viene definito dalla
difesa del ricorrente) da un lato il Sindaco Bottacin non avrebbe
potuto esercitare nemmeno i poteri sindacali inerenti emergenze
sanitarie e di pubblica igiene, e dall’altro, la
retroattività della cessazione della carica fino al giorno
di proclamazione degli eletti, avrebbe comportato il travolgimento di
tutti gli atti adottati medio tempore dal Sindaco.
E’ evidente che una retroattività cui sono
ricollegati così gravi conseguenze doveva essere
necessariamente ed espressamente prevista dal legislatore.
Il 1° motivo deve pertanto ritenersi infondato atteso che le
delibere impugnate sono state adottate in data antecedente al 29 maggio
2005 e cioè prima che il Sindaco Bottacin fosse dichiarato
decaduto dalla carica di Sindaco (per mancato esercizio
dell’opzione a mantenere tale carica).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in
parte infondato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara in parte
inammissibile ed in parte lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 14
dicembre 2006.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
Urbanistica. Piano di recupero
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 5428