Cass. Sez. III n. 17419 del 28 aprile 2016 (Ud 3 mar 2016)
Pres. Amoresano Est. Andreazza Ric. Bezzi
Acque. Avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio

L'avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell'impianto o comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall'altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza. In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato l'avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l'impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni.

RITENUTO IN FATTO

1. B.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, del in relazione all'effettuazione di scarico di acque reflue industriali con concentrazione di zinco superiore ai valori - limite fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, allegato 5, tabella 5.

2. Con un primo motivo deduce la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e segnatamente dell'art. 223 disp. att. c.p.p. con particolare riferimento al mancato avviso all'imputato della data e dell'ora dell'accertamento ritenuto irripetibile con conseguente nullità dello stesso. Nella specie, l'avviso è stato dato all'imputato mediante il fratello al quale è stato comunicato che le analisi sarebbero state effettuate il giorno (OMISSIS) ad ore 8:30 presso il laboratorio Amiacque s.r.l. in (OMISSIS); nessun avviso quindi è stato direttamente rivolto all'interessato, ovvero a colui che dall'esito sfavorevole delle analisi avrebbe potuto risultare pregiudicato. La mancanza dell'avviso ha dunque comportato l'inutilizzabilità delle analisi come mezzo di prova e la nullità della sentenza la cui decisione non risulta sorretta da altri elementi. Nè la conoscenza comunque avuta aliunde del luogo e dell'ora dell'analisi potrebbe sostituire l'avviso ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Va ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte, l'avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell'impianto o comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto (tra le tante, Sez. 3, n. 3271 del 11/01/1999, Tomasetta, Rv. 213012; Sez. 3, n. 3568 del 26/02/1998, Gandolfini, rv. 210468; Sez. 3, n. 1967 del 21/01/1997, Cella, rv. 206942; Sez. 3, n. 4342 del 27/02/1991, Bracco, Rv.

186807); da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall'altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinchè siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.

In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato l'avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l'impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni.

E nella specie, tale collegamento è indubbio, posto che l'avviso è stato consegnato a B.M., socio accomandatario della "Bezzi Laundry" s.a.s. alla pari, peraltro, dell'imputato B.L., socio accomandatario e legale rappresentante.

Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2016