Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16710 del 22 aprile 2024 (UP 28 mar 2024)
Pres. Sarno Est. Galanti Ric. Menegotto
Rifiuti.Deposito incontrollato e durata della condotta
In caso di «deposito incontrollato», ossia di quella attività prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero (analoga allo stoccaggio ma precedente alla attività di gestione dei rifiuti), la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una «custodia», integrando così un reato permanente che si esaurisce con la cessazione dell'antigiuridicità mediante il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado, mentre, in assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione (e prima della sentenza di primo grado), la decorrenza della prescrizione deve essere individuata nel momento dell'accertamento nel quale è stata constatata la protrazione della situazione antigiuridica per la mancata rimozione dei rifiuti.
Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi
a cura di Laura MARZANO
Ufficio del massimario della Giustizia amministrativa - Rassegna monotematica di giurisprudenza
TAR Lazio (RM) Sez. III-S n. 6950 del 10 aprile 2024
Sviluppo sostenibile.Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e silenzio-assenso
La formazione del silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrando essi nella materia ambientale, ove non opera l’art. 20 della L. 241/1990. I termini del procedimento stabiliti dall’art. 24, comma 1, del D.M. 23 giugno 2016 hanno natura acceleratoria e ordinatoria, non essendo ricavabile né dal tenore letterale né dalla ratio della disposizione un significato diverso e comunque inteso ad attribuire un valore positivo al compimento del decorso degli stessi.
Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia
(in nota a Trib. Roma 6 marzo 2024)
di Carlo Vittorio GIABARDO
TAR Umbria Sez. I n. 213 del 2 aprile 2024
Urbanistica.Nozione di serra bioclimatica
Con riferimento alla realizzazione di una serra solare, è necessario prendere in esame quelle che ne sono le caratteristiche costruttive. In tal senso, una serra bioclimatica altro non è se non un porticato abitabile chiuso con vetrate. L’opera di chiusura di uno spazio con vetri, tuttavia, può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora essa sia in grado di assolvere alla funzione di introitare la radiazione solare e di coadiuvare il riscaldamento dell’immobile cui accede, garantendo una riduzione del consumo energetico. In tal senso, la serra bioclimatica, per la sua funzione essenziale di completamento e di risparmio energetico dell’immobile cui accede, appare riconducibile alla nozione di “volume tecnico” che, quindi, come tale, pur potendo essere di per sé accessibile e abitabile, non può essere legittimamente destinato alla stabile permanenza delle persone.
Cass. Sez. III n. 15626 del 13 aprile 2024 (UP 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Schlatter
Rifiuti.Analisi quale onere del produttore
Ai sensi dell’art. 188 del Dlgs. 152/06 è onere del produttore dei rifiuti procedere al relativo smaltimento e tale principio determina l’onere dello svolgimento delle attività prodromiche, tra cui può rientrare, ove ritenuta necessaria rispetto al processo di produzione, ai fini del corretto smaltimento, anche l’analisi dei rifiuti. Che dunque integra un onere di chiunque proceda alla produzione dei rifiuti sin dal primo giorno dello svolgimento della relativa attività.
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