TAR Lazio (RM), Sez. I-Quater, n.8165, del 9 settembre 2013
Urbanistica.Trasformazione del territorio e permesso di costruire

L'assoggettamento al previo rilascio del permesso di costruire riguarda ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non solo l'attività di edificazione, e quindi tutti i manufatti che modificano in modo apprezzabile il precedente assetto territoriale producendo alterazione con rilievo ambientale, estetico o anche solo funzionale; ne consegue che la valutazione in ordine alla necessità del tipo di titolo abilitativo per la realizzazione di opere all’interno di un manufatto preesistente va effettuata sulla scorta dei due parametri consistenti nella natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 08165/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04681/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4681 del 2008, proposto da: 
Soc Romana Selciati Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Bellavia, con domicilio eletto presso Irene Giuseppa Bellavia in Roma, via Costabella, 23;

contro

Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 4014 del 31.1.2008 recante demolizione di opere abusive.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Premesso che con l’ordinanza impugnata il Comune di Frascati ha ingiunto alla società ricorrente la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo abilitativo:

-) una baracca da cantiere delle dimensioni di ml. 6,60x2,20, con altezza di circa m 2,30;

-) un manufatto prefabbricato delle dimensioni di ml 8,00x4,80 con altezza di ml 3,00, poggiato su di un basamento rialzato dal terreno di circa 20 cm adibito ad ufficio sul cui tetto si trova un telaio di ferro supportante due pannelli con pubblicità dell’attività della società;

-) due container di ml. 12,00x2,50 e altezza di ml 3,00, intercalati fra loro nella parte finale da una tettoia di dimensioni pari a ml 5,00x2,50, realizzata con copertura in lamiera coibentata e sorretta pilastri in ferro, utilizzati come rimessaggio attrezzature;

Considerato che con il gravame la società ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e asserendo, nel merito, che per la natura precaria delle opere non poteva ritenersi necessario il previo rilascio del permesso a costruire;

Considerato ancora che, disposta la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;

Ritenuto che il ricorso è infondato e va rigettato;

Ritenuto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, gli atti repressivi di abusi edilizi , e fra questi l'ingiunzione di demolizione, hanno natura urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che ai fini della loro adozione non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che la regola dell'assoggettamento al previo rilascio del permesso di costruire riguarda ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non solo l'attività di edificazione, e quindi tutti i manufatti che modificano in modo apprezzabile il precedente assetto territoriale producendo alterazione con rilievo ambientale, estetico o anche solo funzionale; ne consegue che la valutazione in ordine alla necessità del tipo di titolo abilitativo per la realizzazione di opere all’interno di un manufatto preesistente va effettuata sulla scorta dei due parametri consistenti nella natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione;

Ritenuto che, nel caso di specie, i lavori realizzati dal ricorrente in carenza di titolo abilitativo, a parere del Collegio, anche considerata la mancata produzione ed indicazione in giudizio di elementi diversi, sono qualificabili, per caratteristiche strutturali e funzionali, alla stregua di interventi implicanti una trasformazione edilizia e, quindi, soggetti al regime del permesso di costruire;

Ritenuto infatti che la natura "precaria" di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo , per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; e che, quindi, al fine di escludere la necessità della concessione di costruzione edilizia, i requisiti per poter definire precaria una costruzione possono essere individuati nella destinazione obiettiva finalizzata ad un'esigenza contingente (e cioè ad una necessità temporanea), nell'intenzione originaria di rimozione della struttura da realizzarsi al venir meno della necessità del soddisfacimento dell'esigenza temporanea e nella provata esistenza del rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea;

Ritenuto che, come emerge dal verbale della Polizia Municipale del 9.10.2007, le opere realizzate appaiono invece strumentali, in maniera prolungata nel tempo, e quindi tendenzialmente stabile, alle attività di impresa;

Ritenuto peraltro che la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 380/2001 è stata rigettata dal Comune di Frascati con provvedimento del 20.6.2008 con il quale si definiscono gli interventi realizzati come soggetti a permesso a costruire e non a semplice D.I.A.; e che detto provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente con conseguente consolidamento degli effetti anche sotto il profilo del regime autorizzatorio applicabile agli interventi in parola;

Ritenuto infine che l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire (cfr. da ultimo Tar Campania Napoli n. 3194 del 21 giugno 2013);

Ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere rigettato; e che le spese vanno posto a carico della ricorrente soccombente e liquidate in complessivi euro duemila ( euro 2000,00), oltre accessori come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)