DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.

Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2010

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», ed in particolare
l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante
«Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza
energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica
trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione
europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2006/32/CE;
Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente
efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei
servizi energetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei
termini;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche
agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
115 del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite
dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto
cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti:
«alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad
alto rendimento»;
c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le
seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».


                               Art. 2 


Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del
Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,».


                               Art. 3 


Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Agenzia» e' sostituita dalle seguenti:
«Unita' per l'efficienza energetica»;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare»;
c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello
sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie
specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,»
sono inserite le seguenti: «approvate con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel
decreto legislativo n. 115 del 2008, e' sostituita dalla seguente:
«Unita' per l'efficienza energetica».
3. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del
2008, dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono
inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e)
del comma 1».


                               Art. 4 


Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite
dalle seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi,
entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo
conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e
assicurando che non si producano disparita' di trattamento sul
territorio nazionale»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo
riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle
seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione
e di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a
copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica
prelevata sul punto di connessione»;
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in
vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in
particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al
sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del
suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla
medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero
sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono,
per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, esclusivamente unita' di produzione e di
consumo di energia elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto
giuridico».


                               Art. 5 


Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo
le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite
le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprieta'»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo
periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n.
10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione
straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in
edifici ed impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma
14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti:
«la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione
competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6»
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.
115 del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva
assorbita dall'utente» sono inserite le seguenti: «e le misure
qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in
penali».


                               Art. 6 


Modifiche all'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23
luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di
unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,»
sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza termica nominale
inferiore a 3 MW,».


                               Art. 7 


Modifiche all'allegato C
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le
parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
luglio 2010».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti


Visto, il Guardasigilli: Alfano