Cass. Sez. III n. 2999 del 20 gennaio 2017 (Ud 13 lug 2016)
Presidente: Andreazza Estensore: Aceto Imputato: Lombardi
Aria.Impianti di un frantoio

Gli impianti di lavorazione di un fratoio non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione per le emissioni nell'atmosfera, stante la loro inclusione, in forza del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.98, nell'elenco degli impianti di cui all'Allegato IV, alla parte V, parte prima (lettera kk), che, ai sensi dell'art. 272, comma primo, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, non sono sottoposti a regime autorizzatorio, con la conseguenza che la condotta di immissione in atmosfera è un fatto non previsto dalla legge come reato

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra L.N. ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/10/2014 del Tribunale di Benevento che l'ha condannata alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, a lei ascritto perchè, quale legale rappresentante della cooperativa agricola "(OMISSIS)", aveva effettuato immissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione regionale; fatto contestato come accertato in (OMISSIS).

1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, in relazione al D.L. n. 69 del 2013, art. 41-ter.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (art. 41-ter, comma 1, lett. d), i frantoi sono stati inseriti, in quanto tali, nell'elenco degli impianti di cui all'allegato 4^, alla parte 5^, parte prima (lettera kk), che, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, non sono sottoposti a regime autorizzatorio ai fini delle emissioni in atmosfera.

3.1.Non v'è dubbio, pur dalla scarna motivazione della sentenza impugnata, che la cooperativa legalmente rappresentata dall'imputata gestisse un frantoio.

3.2.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.