Corte dei Conti Sez. II giuridizionale d'appello sent.684 del 27 novembre 2014
Beni Ambientali.Trasformazione di terreni comunali e danno erariale

Vicenda riguardante la trasformazione di terreni comunali, dati in concessione per l’apertura di una cava. Trasformazione assentita su autorizzazione del competente Ufficio regionale, nonostante il Coordinamento del Corpo Forestale avesse più volte evidenziato che su quei terreni – già fatti oggetto di consistenti opere di rimboschimento – gravava il diritto di uso civico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati:

Gabriele DE SANCTIS                               Presidente

Angela SILVERI                                          Consigliere relatore

Luigi CIRILLO                                            Consigliere

Francesca PADULA                                    Consigliere

Marco SMIROLDO                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello, iscritto al n. 32136 del registro generale, promosso dal Procuratore regionale per il Molise

contro

-          FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale e MARTINO Pietro Aldo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ennio Mazzocco e Maria Grazia Picciano presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61;

-          LA BANCA Alfonso e RICCI Cosmo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’Avv. Clementino Palmiero;

-          CARUGNO Elvio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Roberto e Antonello Veneziano e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Grazioli n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Consoli e Maria Rosaria Russo Valentini;

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise n. 148/2007 del 19 novembre 2007.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2014 il relatore, Consigliere Angela Silveri, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Paola Briguori, nonchè gli Avv.ti Maria Grazia Picciano, Emanuela Consoli (delegato dall’Avv. Erminio Roberto) e Stefano Ceni (delegato dall’Avv. Vincenzo Colalillo).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10 ottobre 2006 la Procura regionale per il Molise chiamava in giudizio i signori FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo, LA BANCA Alfonso, RICCI Cosmo, GIRARDI Domenico e CARUGNO Elvio chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e all’immagine – complessivamente quantificati in via equitativa in un milione di euro – e contestati ai singoli convenuti nelle seguenti misure:

- euro 300.000,00 ciascuno a FARDONE Camillo (sindaco del Comune di Macchia di Isernia), GIRARDI Domenico e CARUGNO Elvio (funzionari dell’Ufficio cave regionale);

- euro 12.500,00 ciascuno a PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo (assessori del Comune di Macchia di Isernia);

- euro 25.000,00 ciascuno a LA BANCA Alfonso (segretario comunale) e RICCI Cosmo (funzionario dell’Ufficio tecnico).

Nell’atto di citazione venivano analiticamente ricostruite le vicende che avevano riguardato la trasformazione di terreni comunali, che erano stati dati in concessione nel 2002 per l’apertura di una cava (c.d. cava DUOLFA) alla s.p.a. “MC Group Conglomerati”.

La Procura regionale evidenziava che: la trasformazione era stata assentita su autorizzazione del competente Ufficio regionale, nonostante il Coordinamento del Corpo Forestale di Isernia avesse più volte evidenziato che su quei terreni – già fatti oggetto di consistenti opere di rimboschimento – gravava il diritto di uso civico; il contratto, stipulato il 25 febbraio 2002, risultava difforme dalla deliberazione n. 107 del 2001 in quanto prevedeva il pagamento del canone solo dopo l’avvenuta misurazione del materiale estratto; la trasformazione dell’area boscata veniva definitivamente assentita con determina dirigenziale n. 175 del 22 settembre 2003 senza l’adozione della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonostante fosse già entrato in vigore il D.P.R. n. 120 del 2003; la coltivazione della cava veniva sospesa nel 2006 dopo aver acquisito un parere dell’Università di Napoli sull’esistenza degli usi civici.

Nell’atto di citazione si evidenziava l’esistenza di un danno patrimoniale, che veniva indicato nelle seguenti poste:

-          le somme, opportunamente rivalutate, spese per l’attività di rimboschimento vanificata dall’illegittima apertura della cava, che all’origine erano state pari a lire 94.452.301 (euro 48.780,81), liquidate nel 1998 dalla Comunità Montana Centro Pernia, e a lire 52.533.296 (euro 27.131,18) liquidate nel 2000 dal Coordinamento Corpo Forestale; per un totale di lire 146.985.597 (euro 75.911,73); somme da ritenersi meramente indicative e da integrare con valutazione equitativa, tenendo conto sia dell’età adulta raggiunta all’epoca dell’apertura della cava (2004) dalle essenze arboree piantate con fondi pubblici nel 1998 e nel 2000 e distrutte a seguito della illecita concessione della coltivazione, sia della mancata revoca della concessione; con riguardo a questa seconda circostanza si evidenziava che la revoca si imponeva anche per la violazione delle prescrizioni contrattuali perpetrate dal concessionario (totale manomissione dell’area, anziché la prevista gradualità di intervento) e che la mancata revoca aveva comportato il mancato incameramento del deposito cauzionale di euro 176.500,00; circa tale posta di danno la Procura evidenziava «la natura meramente patrimoniale del danno connessa all’esigenza di ripristino ambientale» e ne sottolineava la divergenza rispetto al cosiddetto « danno ambientale e paesaggistico che rimane perseguibile in altra sede», divergenza risultante dall’art. 23, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2005 che pone a carico della Regione Molise l’onere finanziario del ripristino di aree degradate conseguenti la coltivazione di cave abbandonate; evidenziava, altresì, che, trattandosi di area destinata ad uso civico, in assenza dell’incameramento delle garanzie finanziarie, l’obbligo di ripristino transitava a carico della collettività locale ovvero – in caso di mancato intervento del Comune – a carico della Regione; in sostanza, «al danno patrimoniale rappresentato dalle spese di rimboschimento rivalutate all’attualità» si doveva aggiungere il danno derivante dalle spese necessarie per la «risistemazione dell’area di cava interamente dissestata da un intervento di manomissione totale non consentito»;

-          la mancata percezione del canone connesso al mutamento di destinazione dell’area di uso civico;

-           le conseguenze finanziarie derivanti dalla soccombenza, in sede comunitaria, cui è esposta la Regione Molise per aver assentito un’illecita attività di cava in un’area assoggettata al cosiddetto vincolo “p S.I.C.” (proposto Sito di Importanza Comunitaria); conseguenze che potevano essere determinate con valutazione equitativa tenendo conto di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa 142/02 del 20 marzo 2003;

-          la mancata percezione dell’anticipato pagamento annuale del valore complessivo delle quantità da estrarre negli anni di vigenza della concessione; tale danno è stato indicato nella misura di euro 218.049,46 sulla base delle valutazioni effettuate dal consulente tecnico incaricato dalla stessa Procura.

E’ stato anche contestato il danno all’immagine, in considerazione della cosciente violazione dei canoni costituzionali di buona amministrazione e di parità di trattamento e tenuto conto della diffusione di notizie di stampa e televisive sulla vicenda.

In definitiva, la Procura regionale quantificava il danno complessivo (patrimoniale e all’immagine) in un milione di euro e riteneva che i 9/10 del danno fossero da imputare (in quote ripartite) ai due funzionari dell’Ufficio cave e al sindaco e 1/10 a tutti gli altri convenuti; nell’ambito del decimo residuo, riteneva che dovesse essere apprezzata la specifica posizione di LA BANCA e RICCI per la stipula del contratto difforme dalla delibera di Giunta e a questi imputava il 50% del decimo, pari a 25.000,00 euro ciascuno.

Con la sentenza n. 148 del 2007 la Sezione Molise:

- ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei sigg.ri FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo, GIRARDI Domenico e CARUGNO Elvio «trattandosi di una fattispecie di danno ambientale che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 8 luglio 1986 n. 348, è devoluta alla giurisdizione … del giudice ordinario»;

- ha mandato assolti i sigg.ri LA BANCA Alfonso e RICCI Cosmo «per insussistenza nonché inconfigurabilità del danno erariale di cui alla pretesa attrice»; nei confronti dei convenuti assolti ha liquidato gli onorari spettanti al collegio difensivo nella somma di euro 1.310,00.

In particolare i primi giudici hanno osservato che: ai sensi delle disposizioni appena citate, il Pubblico Ministero contabile è legittimato ad agire non per il danno ambientale , ma per il ripristino dei luoghi reso necessario da tale danno; se l’amministrazione pubblica non provvede al ripristino dei luoghi - e, quindi, non sopporta alcuna spesa a tale fine – non è configurabile alcun danno patrimoniale e non è neppure ipotizzabile l’azione di rivalsa prevista dall’art. 22 del D.P.R. n. 3 del 1957 richiamato dall’art. 18, comma 2, della legge n. 348 del 1986. Quindi, ha rilevato che nella specie non era stato azionato un danno patrimoniale, bensì un asserito danno ambientale che, al momento, non aveva dato luogo ad alcuna spesa.

I primi giudici hanno, altresì, rilevato l’incertezza di alcune poste dannose contestate dalla Procura; mentre con riguardo alla mancata percezione dell’anticipato pagamento annuale del valore complessivo delle quantità da estrarre nei nove anni di vigenza della concessione – che deriverebbe dalla difformità del contratto rispetto a quanto deliberato dalla Giunta comunale – ha proceduto ad una disamina della consulenza tecnica e – in adesione alle argomentazioni difensive esposte da RICCI e LA BANCA - ha escluso la sussistenza di tale danno; ha, altresì, escluso la sussistenza del danno all’immagine.

La sentenza è stata impugnata dal Procuratore regionale con appello proposto nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di GIRARDI Domenico in quanto medio tempore deceduto.

Riepilogata la vicenda e le contestazioni mosse nell’atto di citazione, nel gravame si deduce, innanzitutto, “travisamento dei fatti” ed “errata prospettazione giuridica inerente la competenza della Corte dei conti in materia proprio di danno ambientale”. Rileva l’appellante che il danno perseguito è collegato alla lesione arrecata ad un bene di pertinenza pubblica (uso civico), la quale comporta che l’attività di ripristino gravi sulla finanza pubblica, su cui grava anche la distruzione del rimboschimento. Evidenzia che la pronuncia è frutto di un totale travisamento dei fatti, non essendo stato considerato che: nell’atto di citazione era stata evidenziata la totale manomissione dell’area anche in violazione delle previsioni del provvedimento concessorio ed erano state offerte le modalità di quantificazione del relativo danno con riferimento alle spese sostenute in passato per il rimboschimento; era stata, altresì, evidenziata l’illegittimità della mancata revoca che aveva comportato l’omesso incameramento della cauzione; diversamente da quanto affermato in sentenza, nell’atto di citazione era stato segnalato che l’incendio avvenuto prima dell’attivazione della cava aveva distrutto sei ettari dei 14 interessati; si era sottolineato che l’illecita manomissione dell’area, in violazione della concessione, aveva reso inintelligibile il reale asporto di materiale posto in essere dal concessionario che, per ciò solo, andava dichiarato inadempiente e decaduto dalla concessione; ancora attinente ad una precisa lesione patrimoniale era il richiamo alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea.

L’appellante osserva, inoltre, che l’affermato difetto di giurisdizione si fonda sull’art. 18 della legge n. 349 del 1986, senza considerare che tale articolo, salvo il 5° comma, è stato abrogato dall’art. 318 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e senza considerare che ai sensi dell’art. 313, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 156/2006 il danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti deve essere segnalato all’ufficio della Procura regionale competente per territorio.

L’appellante evidenzia, infine, la rilevanza della documentazione acquisita dopo la celebrazione dell’udienza in primo grado, osservando che si tratta di una quantificazione dei danni effettuata dal CFS di Isernia per la costituzione di parte civile nel processo penale; in tale documentazione risulta che le spese per il solo ripristino dei luoghi ammontano ad euro 468.191,73; a tale somma andrebbero aggiunti euro 119.000,00 corrispondenti al profitto conseguito dal concessionario illecitamente legittimato alla coltivazione della cava in un’area di proprietà collettiva e che rappresentano «per ciò stesso il danno inferto alla stessa comunità che è titolare del bene stravolto».

L’appellante ha chiesto, conclusivamente, che sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti per il danno patrimoniale contestato in citazione e che gli appellati siano condannati al risarcimento nelle misure ivi indicate; in via gradata, che sia dichiarata la competenza della Corte dei conti in materia di danno ambientale ai sensi dell’art. 318, comma 1 lettera D, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e che gli appellati siano condannati al danno quantificato dal CFS di Isernia che, a parere della Procura, ammonta ad euro 587.191,73.

Gli appellati si sono tutti costituiti in giudizio, deducendo le seguenti difese.

Con memoria depositata il 12 maggio 2009 RICCI Cosmo e LA BANCA Alfonso hanno evidenziato l’infondatezza dell’appello, osservando che debbono essere condivise le argomentazioni che hanno condotto i primi giudici ad escludere la sussistenza del danno afferente alla stipula del contratto; hanno, comunque, anche evidenziato le ragioni che escludono la riferibilità del supposto danno alla loro condotta nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

Con altra memoria depositata il 27 agosto 2014 gli stessi RICCI e LA BANCA hanno osservato che il capo della sentenza che li ha mandati assolti per insussistenza del danno non è stato oggetto di specifica censura e, quindi, deve intendersi passato in giudicato. Hanno, comunque, ribadito le argomentazioni difensive già esposte nella precedente memoria, evidenziando anche che giustamente il collegio di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986, rilevando che non può trovare applicazione il decreto legislativo n. 156 del 2006 trattandosi di normativa sopravvenuta non applicabile a fatti accaduti antecedentemente alla sua entrata in vigore.

FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale e MARTINO Pietro Aldo si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 3 luglio 2008, conferendo procura all’Avv. Ennio Mazzocco e chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile o infondato. Con altro atto depositato il 16 settembre 2014 hanno conferito altra procura ad litem all’Avv. Maria Grazia Picciano. Con memoria depositata in pari data gli appellati hanno contestato la fondatezza dell’azione risarcitoria proposta nei confronti del sindaco e degli assessori; circa la questione di giurisdizione, hanno osservato che l’abrogazione dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986 non ha fatto venir meno la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno evidenziato che l’art. 313, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 attiene all’ipotesi – diversa da quella di specie - in cui sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale e il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino; osservano, altresì, che nel caso all’esame non risulta essere stata effettuata una qualche istruttoria che abbia indotto il Ministero dell’Ambiente ad inviare un rapporto alla Procura contabile, stante l’inesistenza di pregiudizi economici ricollegabili al ripristino dell’ambiente. Gli appellati hanno chiesto, in subordine, che sia fatto uso del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 15 settembre 2014 si è costituito in giudizio l’appellato CARUGNO Elvio sostenendo l’infondatezza del gravame sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sia per insussistenza del danno. L’appellato ha anche osservato che nel gravame non è contenuto alcun argomento di censura sulla insussistenza del danno che è stata affermata dai primi giudici con convincenti argomentazioni; dal che consegue che tale profilo non sarebbe più confutabile in appello.

All’udienza del 7 ottobre 2014 il Pubblico Ministero ha ripercorso i motivi d’appello, evidenziando in particolare che il danno contestato nell’atto di citazione aveva natura patrimoniale e derivava da un’attività illegittima, come ben risulta dalla consulenza tecnica e dalle relazioni della Guardia di Finanza e dei Carabinieri; ha chiesto, conclusivamente, l’accoglimento dell’appello riportandosi alle argomentazioni ivi contenute e alle evidenze in atti.

L’Avv. Maria Grazia Picciano ha ribadito le argomentazioni difensive esposte nella memoria, evidenziando che non vi è alcuna responsabilità del sindaco nè degli assessori, trattandosi di provvedimento legittimo, come è anche attestato dal fatto che la sentenza del TAR è stata riformata dal Consiglio di Stato; ha, infine, evidenziato che, non sussistendo alcun danno patrimoniale, non si verte in ipotesi appartenente alla giurisdizione contabile.

L’Avv. Emanuela Consoli ha chiesto il rigetto dell’appello riportandosi alle difese scritte.

L’Avv. Stefano Ceni si è riportato alla memoria difensiva ed ha chiesto il rigetto dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.         Il Procuratore regionale per il Molise ha impugnato la sentenza n. 148 del 19 novembre 2007 con la quale la Sezione territoriale:

- ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo, GIRARDI Domenico e CARUGNO Elvio «trattandosi di una fattispecie di danno ambientale che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 8 luglio 1986 n. 348, è devoluta alla giurisdizione … del giudice ordinario»;

- ha mandato assolti LA BANCA Alfonso e RICCI Cosmo «per insussistenza nonché inconfigurabilità del danno erariale di cui alla pretesa attrice»; nei confronti dei convenuti assolti ha liquidato gli onorari spettanti al collegio difensivo nella somma di euro 1.310,00.

L’appello è stato notificato a tutti i soggetti convenuti in primo grado, con esclusione di GIRARDI Domenico in quanto medio tempore deceduto. Deve, peraltro, rilevarsi che nell’appello sono stati svolti estesi e specifici motivi di gravame con riferimento all’affermato difetto di giurisdizione; mentre nessun motivo è stato articolato con riguardo alla pronuncia assolutoria. Deve, pertanto, affermarsi – come, del resto, dedotto dagli stessi appellati LA BANCA e RICCI – che la sentenza è passata in giudicato nei confronti dei convenuti assolti, per assenza di impugnazione sul punto.

A tale conclusione deve pervenirsi anche se il Collegio non può esimersi dal rilevare la contraddittorietà di una pronuncia nella quale, da un lato, si afferma il difetto di giurisdizione con riguardo a tutte le ipotesi dannose contestate nell’atto di citazione e, dall’altro, si procede alla «delibazione delle voci di danno individuate dal Requirente»; e ciò non al solo (legittimo) fine di valutarne l’appartenenza o meno alla cognizione del giudice contabile, bensì pervenendo ad una pronuncia assolutoria nel merito per «insussistenza» e «inconfigurabilità» di una delle poste dannose, il cui accertamento presuppone un potere cognitorio del quale il giudice si è, invece, spogliato.

Altro profilo di contraddittorietà si ravvisa nella circostanza che, in realtà, ai convenuti assolti la Procura regionale imputava – sia pure pro quota - tutte le poste dannose indicate in citazione e non soltanto il danno che la Sezione giudicante ha ravvisato come “insussistente” (e, cioè, la mancata percezione del pagamento annuale anticipato del valore complessivo della quantità di materiale da estrarre dalla cava nell’intero periodo di vigenza della concessione).

Comunque, in mancanza di un motivo di gravame, il Collegio non può che prendere atto del passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria resa nei confronti di LA BANCA e RICCI, in favore dei quali – tenuto conto del conseguente definitivo proscioglimento nel merito – deve disporsi la liquidazione degli onorari, la cui misura - in ragione dell’attività difensiva dispiegata in questo grado di giudizio con difese congiunte - appare equo quantificare in euro 1.500,00 onnicomprensivi.

2.         Venendo alla disamina dei motivi d’appello, osserva il Collegio che la parte pubblica appellante deduce l’infondatezza della impugnata sentenza, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, le contestazioni mosse nell’atto di citazione non attenevano al danno ambientale , bensì inerivano al danno patrimoniale rientrante nella giurisdizione del giudice contabile. Sostiene, altresì, che – anche ammettendo che si trattasse di danno ambientale - la giurisdizione della Corte dei conti andava affermata sulla base di quanto previsto dall’art. 318 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2.a       Circa questo secondo motivo d’appello, osserva il Collegio che, in effetti, il decreto legislativo n. 152 del 2006 nel dettare norme in materia ambientale ha disposto - all’art. 318, comma 2 lettera a) - l’abrogazione dell’art. 18 (con esclusione del comma 5) della legge n. 349 del 1986; è, quindi, venuta meno la disposizione recata dal comma 2 dell’art. 18, a mente della quale per la materia del danno ambientale disciplinata dal comma 1 «la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3».

Lo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto all’art. 313, comma 6, che «nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio».

Dovrebbe, quindi, affermarsi l’applicabilità della menzionata normativa al caso di specie in base a quanto previsto dall’art. 5 c.p.c., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda …»; trattasi, infatti, di domanda di risarcimento del danno che è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Va, però, rammentato che - ai sensi dell’art. 303, comma 1 lett. f), dello stesso decreto legislativo – la parte sesta di tale d.lgs. (che comprende anche l’art. 318) «non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto»; e nella specie i fatti contestati risalgono, appunto, a data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Collegio reputa, peraltro, di poter superare le problematiche ingenerate dalle disposizioni appena richiamate; e ciò nella considerazione che – diversamente da quanto affermato dai primi giudici e come dedotto nel primo motivo d’appello - la fattispecie di responsabilità azionata dalla Procura regionale non esorbita dalle ipotesi di danno erariale appartenenti alla giurisdizione della Corte dei conti. Valgano le seguenti considerazioni.

2.b      Deve, innanzitutto, evidenziarsi che certamente i fatti contestati interferiscono – per alcuni aspetti – con la questione della salvaguardia all’ambiente, quale bene immateriale valutabile economicamente. Dall’atto di citazione risulta, invero, che agli amministratori e ai funzionari convenuti in giudizio si contesta, in primis, di aver illegittimamente consentito l’apertura e la coltivazione di una cava su un fondo di proprietà collettiva destinato ad usi civici, senza considerare che si trattava di zona montana interessata da opere di rimboschimento, soggetta ai vincoli previsti dall’art. 21 del r.d.l. n. 1126 del 1926 e dall’art. 54 del r.d. n. 3267 del 1923.

Tale interferenza – che si riscontra, peraltro, solo in una delle molteplici contestazioni di responsabilità amministrativa contenute in citazione – non implica che la fattispecie inerisca al danno ambientale propriamente inteso. In effetti, come evidenziato in analoghe fattispecie dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 440 del 1989, n. 7677 del 1992), il danno all’ambiente ben può concorrere con il danno erariale azionabile dinanzi al giudice contabile; e ciò nella considerazione che la condotta può risultare illecita sotto vari profili e la valenza plurioffensiva della condotta contra ius può comportare la lesione di diversi beni protetti dall’ordinamento, quali sono, appunto, l’ambiente nel suo valore paesaggistico-naturale (anche se valutabile economicamente) e le risorse economico-finanziarie dell’ente pubblico.

Nella specie, osserva il Collegio che il danno azionato dalla Procura regionale non esorbita dal vero e proprio danno erariale, essendo contestata – sia pur tenendo conto della specificità di ogni posta dannosa - la lesione alle risorse finanziarie pubbliche che si assume derivata (in estrema sintesi e per le ipotesi dannose più rilevanti):

- dalla spesa inutilmente sostenuta negli anni precedenti per il rimboschimento dell’area, che è stata anche assunta a parametro della spesa che si sarebbe dovuto sostenere per la risistemazione dell’area dissestata da un intervento di manomissione totale non consentito dalla concessione;

- dalla mancata entrata derivante dall’omessa revoca della concessione e dal conseguente omesso incameramento del deposito cauzionale;

- dalla mancata entrata per l’omessa percezione del canone connesso al mutamento di destinazione dell’area di uso civico;

- dalla mancata entrata per l’omessa percezione dell’anticipato pagamento annuale del valore complessivo delle quantità da estrarre negli anni di vigenza della concessione.

Tutti eventi dannosi che derivano, nella prospettazione accusatoria, prima, dall’aver (illegittimamente) assentito all’apertura della cava in un’area protetta e, poi, dall’aver gestito (illegittimamente) il rapporto concessorio in difformità da quanto previsto nella deliberazione autorizzativa e nella stessa concessione, omettendo anche i dovuti controlli nella fase di coltivazione della cava.

Tutte le indicate poste dannose hanno natura di vero e proprio danno erariale o sotto il profilo dell’inutilità della spesa già sostenuta o con riguardo alla perdita finanziaria derivante dalle mancate entrate. Ma soprattutto – e a prescindere, ovviamente, dalla valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria - non si vede come la natura erariale del danno possa essere negata con riferimento alle contestazioni che ineriscono alle modalità esecutive della concessione, trattandosi in questo caso palesemente di questioni che solo di riflesso incidono sul danno ambientale e, cioè, solo in quanto trattasi della dedotta mancata osservanza di clausole finalizzate a contenere e a graduare la manomissione dell’area cagionata dalla coltivazione della cava.

In realtà, deve dirsi che nell’impugnata sentenza si giunge ad affermare la carenza di giurisdizione del giudice contabile sulla base di motivazioni che attengono più propriamente alla fondatezza o meno della domanda e che, quindi, presuppongono una plena cognitio che contraddice il diniego di giurisdizione. Al riguardo, deve peraltro puntualizzarsi – a fronte delle deduzioni difensive svolte dagli appellati – che il difetto di giurisdizione dichiarato nei confronti di FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo e CARUGNO Elvio implica che le enunciazioni ripetutamente contenute in motivazione sulla insussistenza o sulla inattualità del danno costituiscono meri obiter dicta non suscettibili di passare in giudicato, neppure sotto il più lato profilo dei presupposti logici necessari della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. I n. 8148 del 1998, n. 10869 del 1999, n. 3608 del 2007; Sez. III n. 11778 del 2002, Sez. Lav. n. 2022 del 2000).

3.         In sostanza e conclusivamente, in riforma dell’impugnata sentenza, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità amministrativa di cui è causa.

Ovviamente, in difformità da quanto dedotto dalle parti, è precluso al Collegio l’esame del merito del giudizio (ivi comprese le questioni su altri profili di danno dedotte nel gravame dalla parte pubblica). Il giudizio deve, infatti, essere rimesso alla Sezione territoriale ai sensi dell’art. 353 c.p.c. e dell’art. 105 del R.D. n. 1038 del 1933.

All’accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica consegue la condanna degli appellati FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo e CARUGNO Elvio al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio; peraltro, tenuto conto della complessità della fattispecie, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

ACCOGLIE PARZIALMENTE

l’appello proposto dal Procuratore regionale avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise n. 148/2007 del 19 novembre 2007 e, per l’effetto,

1)        DICHIARA passata in giudicato l’assoluzione disposta dai primi giudici nei confronti di LA BANCA Alfonso e RICCI Cosmo; liquida, a favore di questi, gli onorari difensivi per questo grado di giudizio nella misura onnicomprensiva di euro 1.500,00;

2)        AFFERMA la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità amministrativa di cui è causa nei confronti di FARDONE Camillo, PIROLLI Nicolino, FARDONE Mario, BICCIATO Davide Natale, MARTINO Pietro Aldo e CARUGNO Elvio; rimette gli atti alla Sezione territoriale per l’esame del merito; condanna gli appellati alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.260,30 _________________________________________ (milleduecentosessanta/30).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2014.

L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

(Angela SILVERI)                                   (Gabriele DE SANCTIS)

f.to Angela SILVERI                                               f.to Gabriele DE SANCTIS

Depositata in Segreteria il 26 nov. 2014

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D’Amaro)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri