Cass. Sez. III n. 30844 del 9 luglio 2018 (Ud 27 mar 2018)
Presidente: Andreazza Estensore: Reynaud Imputato: Manuello
Aria.Campionamento ed analisi
 
L'omesso avviso all’interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio, con la conseguenza che – laddove, come nella specie, non vi sia prova della tempestiva deduzione – ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. la nullità, verificatasi nelle indagini preliminari, non può più essere rilevata né dedotta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 aprile 2013, il Tribunale di Cuneo ha condannato Marino Manuello alla pena di 800 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 279, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’emissione in atmosfera detenuta in relazione allo stabilimento della società di cui era legale rappresentante.
 
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, l’omessa motivazione sull’eccezione di nullità delle operazioni di campionamento effettuate ai sensi dell’art. 223 disp. coord. cod. proc. pen., per non essere stato dato il prescritto preavviso all’interessato circa il giorno, l’ora e il luogo in cui si sarebbero svolte le analisi.

3. Va innanzitutto osservato che, trattandosi di sentenza che ha applicato la sola pena dell’ammenda, la stessa non è appellabile giusta la previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Trattandosi, tuttavia, di impugnazione avente ad oggetto motivi apparentemente riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, la Corte territoriale impropriamente adita ha giustamente trasmesso gli atti a questa Corte  (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117).

4. Detta impugnazione – suscettibile di conversione in quanto presenta apparentemente i requisiti di sostanza (già si è detto dei motivi dedotti) e di forma (è stata presentata nei termini da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione) – è da ritenersi inammissibile e da decidersi con motivazione semplificata.

4.1. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente non indica quando ed in che modo sarebbe stata sollevata l’eccezione di nullità della cui omessa motivazione in sentenza ci si duole e nel verbale del dibattimento di primo grado detta eccezione non risulta essere stata mai formalmente dedotta.
In secondo luogo, deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, se nel giudizio di merito sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado (Sez. 5, n. 5087 del 15/03/1999, Mazzucca, Rv. 213194). Nel caso di specie, invece, la doglianza si limita alla mancanza della motivazione.
Da ultimo, va richiamato il principio – consolidato nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'omesso avviso all’interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3179 del 06/12/2002, dep. 2003, Fullone, Rv. 223538; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248527), con la conseguenza che – laddove, come nella specie, non vi sia prova della tempestiva deduzione – ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. la nullità, verificatasi nelle indagini preliminari, non può più essere rilevata né dedotta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 21136 del 11/05/2006, Licheri, Rv. 234521).

4.2. In secondo luogo, l’unico reato ritenuto poggiava non soltanto sulla contestazione relativa al superamento dei limiti di emissione in atmosfera del monossido di carbonio, ma anche sulla violazione della prescrizione concernente il divieto di alimentare l’impianto termico con rifiuti non pericolosi in assenza di controllo continuo del monossido di carbonio, irregolarità non dipendente dall’esame dei fumi e accertata in sentenza, ove si dà atto che l’impianto veniva in parte alimentato con scarti di lavorazione.
Al proposito deve dunque ribadirsi il difetto di specificità, con violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,  consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27 marzo 2018.