TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 601 del 6 settembre 2013
Urbanistica.Contributo di urbanizzazione e modificazione della destinazione d’uso

Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici. Al contrario qualora il mutamento di destinazione d’uso non determina l’incremento del carico urbanistico il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00601/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00591/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2005, proposto da: 
Gamma Group Spa e Sun Time Sas di Pavon Mabielka & C. , rappresentate e difese dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso Luciana Petrella in Bologna, via Marsili 15;

contro

Comune di Cattolica, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'accertamento

del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione degli importi dalle stesse corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da "commercio al dettaglio" - B 2.1- ad “artigianato dei servizi alla persona" B3.1 di n. 2 unità immobiliari ubicate in Cattolica;

nonchè per la conseguente condanna del medesimo Comune di Cattolica alla restituzione di detti importi di cui sopra.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cattolica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti, rispettivamente proprietaria del fabbricato e conduttrice dell’immobile, presentavano una richiesta di rilascio di permesso di costruzione per ottenere il cambio di destinazione d’uso da “negozio” a “centro benessere--solarium”.

Su richiesta del Comune provvedevano al pagamento della somma quantificata dallo stesso per “monetizzazione” di numero due posti auto “P3”.

Ritenendo non dovuto il pagamento dei suddetti oneri con il presente ricorso hanno chiesto la restituzione delle somme pagate, oltre agli interessi legali.

2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze, ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e, comunque, concluso per il rigetto dello stesso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sulla quale insiste il comune con la memoria di costituzione in quanto il pagamento non sarebbe stato effettuato dagli attuali ricorrenti.

Va, infatti, rilevato che la richiesta del permesso di costruzione è stata avanzata dall’attuale ricorrente così come il titolo edilizio è stato alla stessa rilasciato.

Anche il pagamento degli oneri quantificati dal Comune, quale condizione per il rilascio del titolo edilizio, è stato richiesto all’attuale ricorrente.

La circostanza che il pagamento sia avvenuto, su incarico dei ricorrenti e, quindi, quale pagamento riferibile alle società ricorrenti (quindi in nome e per conto), accettato dal Comune, da parte di una terza società (che le ricorrenti indicano quale conduttrice) non significa che il pagamento non sia riferibile, quale pagamento rappresentativo, ai titolare del permesso di costruzione ai quali, quindi, spetta l’azione per la restituzione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto.

4.Va, altresì, respinta l’eccezione di tardività dell’azione proposta. Infatti, le controversie relative al pagamento di contributi per il rilascio delle concessioni edilizie riguardano diritti soggettivi concernenti un rapporto obbligatorio pecuniario (T.A.R.  Potenza  Basilicata,  sez. I,  08 marzo 2013,  n. 126) e non interessi legittimi: esse non sottostanno, pertanto, ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2011, n. 5852 e Sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056) che, nel caso di contributi di concessione, risultano essere decennali (Consiglio di Stato,  sez. VI, 31 maggio 2013,  n. 2996).

A tal fine, pertanto, è perfettamente ammissibile l’utilizzo dello strumento processuale dell’azione di accertamento (T.A.R.  Potenza  Basilicata,  sez. I,  08 marzo 2013,  n. 126) e della conseguente condanna la restituzione degli importi eventualmente dovuti perché indebitamente pagati.

5. Nel merito in linea di diritto va osservato che, per costante giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 7 novembre 2005 n. 1115), il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime – secondo modalità eque per la comunità –, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici.

Al contrario qualora il mutamento di destinazione d’uso non determina l’incremento del carico urbanistico il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa.

6. Nel caso concreto, come previsto nel titolo edilizio, il cambio di destinazione è avvenuto dalla categoria B2.1. “Commercio al dettaglio”, alla categoria B3.1. “Artigianato dei servizi alla persona” per i quali è prevista la dotazione di parcheggi pertinenziali (P2 e P3).

6.2. L’articolo 3.3. delle Norme di Attuazione del PRG, prodotte in giudizio dal Comune, per quanto concerne la tabella di parcheggi pertinenziali, oggetto del presente giudizio, non prevede alcun incremento del carico urbanistico essendo previsto “ 1 p.a. ogni 40 mq. Di SC, tutti di tipo P3” per entrambi gli usi.

6.3. E’, infatti, lo stesso titolo edilizio che richiede la monetizzazione di due posti auto P3 per il cambio di destinazione d’uso in parola.

7. Come rilevato dalla giurisprudenza (T.A.R. Bologna, sez. I, 239/2012), al cambio di destinazione d’uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d’uso, risolvendosi altrimenti la riscossione di una somma maggiore in un pagamento privo di causa.

7.1.Poiché nel caso in esame tale presupposto non ricorre, non essendo previsti per i parcheggi P3, per il cambio di destinazione in parola, alcun incremento di carico urbanistico, sussiste l’obbligo di restituzione ai ricorrenti di quanto versato a tale titolo.

7.2. Detta somma andrà, poi, incrementata degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 dicembre 2006 n. 2901).

8. In questi termini, quindi, il ricorso va accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone quanto in motivazione.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)