TAR Campania (SA) Sez. II n. 2788 del 24 ottobre 2022
Urbanistica.Strumenti di pianificazione territoriale

Quello paesaggistico e quello urbanistico costituiscono strumenti di pianificazione territoriale tra loro funzionalmente e teleologicamente distinti, dove il primo si pone in rapporto di ‘specialità gerarchica’ col secondo, nel senso che le disposizioni dell’uno, solo se e in quanto finalizzate alla salvaguardia dei valori allo stesso elettivamente sottesi, prevalgono su quelle dell’altro. Col conseguente corollario che la valutazione dell’autorità preposta alla tutela dei beni ambientali non può che restare saldamente ancorata ai parametri dettati dallo strumento di pianificazione paesaggistica, nonché, eventualmente, alle disposizioni dettate, in via di adeguamento a quest’ultimo, dallo strumento di pianificazione urbanistica


Pubblicato il 24/10/2022

N. 02788/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00711/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, proposto da
Ivo Pierni, Ezio Elia Muccio, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
S.U.A.P. Cilento, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

del provvedimento del 10 febbraio 2022, prot. n. 968: conclusione negativa della Conferenza di servizi relativa ad un progetto di realizzazione di “case ed appartamenti per vacanze”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Pierni Ivo (in appresso, P. I.) e Muccio Ezio Elia (in appresso, M. E. E.) impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 10 febbraio 2022, prot. n. 968, col quale il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico del Cilento – SUAP Cilento aveva determinato negativamente la conclusione della Conferenza di servizi relativa al progetto presentato con istanza del 20 luglio 2021, prot. n. 5864, ed avente per oggetto la realizzazione di “case ed appartamenti per vacanze” sul suolo ubicato in Castellabate, frazione Ogliastro Marina, censito in catasto al foglio 35, particelle 174 e 208, nonché ricadente in zona classificata F2 (“Verde pubblico”) dal Piano regolatore generale (PRG) di Castellabate, RUA (“Recupero urbanistico, edilizio e restauro paesistico ambientale”) dal Piano territoriale paesistico (PTP) del Cilento Costiero (approvato con d.m. 4 ottobre 1997), D (“Zone urbane o urbanizzabili”) e in area SIC (Sito di interesse comunitario); -- la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino) prot. n. 2373-P del 4 febbraio 2022; - la nota del SUPA Cilento prot. n. 8964 del 21 dicembre 2021, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 20 luglio 2021, prot. n. 5864; -- i pareri paesaggistici sfavorevoli del 20 dicembre 2021, prot. n. 27629-P, e del 20 dicembre 2021, prot. n. 24497, pronunciati su quest’ultima, rispettivamente, dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino e dal Responsabile dell’Area Governo del Territorio, Ambiente e Demanio del Comune di Castellabate.

2. Il duplice avviso sfavorevole, sulla scorta del quale era stata conclusa negativamente la suindicata Conferenza di servizi, si fondava essenzialmente sulla considerazione che il progetto proposto collideva con la regressione a “zona bianca” conseguita dall’area di intervento, per effetto della maturata decadenza del vincolo espropriativo su di essa gravante dall’originaria classificazione F2 (“Verde pubblico”), riservatale dal PRG di Castellabate e che su tale sopravvenuto regime urbanistico-edilizio di zona non poteva far premio la disciplina dettata dall’art. 14, comma 6, delle NTA del PTP del Cilento Costiero (permissiva dell’edificazione di «nuove attrezzature turistiche -ricettive a rotazione d'uso o complementari», in conformità agli specifici parametri all’uopo enucleati), la cui applicazione non avrebbe potuto prescindere da quella (non automaticamente recessiva) riveniente dalla strumentazione urbanistica generale, ove implicante – tramite disposizioni maggiormente restrittive – l’innalzamento della soglia di tutela dei valori paesaggistico-ambientali; e, quanto alla valutazione compiuta dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, si arricchiva dell’ulteriore rilievo che la divisata estensione del “costruito” (mediante la realizzazione di due nuovi fabbricati) risultava riverberarsi in termini particolarmente impattanti e dissonanti rispetto al contesto territoriale di riferimento.

3. Nell’avversare siffatta determinazione i ricorrenti deducevano, in estrema sintesi, che: a) il parere soprintendentizio sfavorevole del 20 dicembre 2021, prot. n. 27629-P: aa) sarebbe stato pronunciato in contrasto con l’arresto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4908 del 25 ottobre 2017 con riferimento al medesimo progetto di cui all’istanza del 20 luglio 2021, prot. n. 5864; ab) avrebbe debordato nella sfera di valutazioni di ordine urbanistico-edilizio, riservata all’amministrazione comunale; ac) erroneamente avrebbe postulato la eterointegrazione delle autoesecutive e prevalenti disposizioni urbanistico-edilizie dettate dall’art. 14 del PTP del Cilento Costiero con la recessiva disciplina del PRG di Castellabate (nella specie sostituita da quella di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001); ad) altrettanto erroneamente avrebbe ravvisato nell’attività edificatoria un elemento di per sé detrattore dei valori paesaggistico-ambientali, nonostante la stessa sia consentita dall’art. 14, comma 6, delle NTA del PTP del Cilento Costiero, e cioè proprio dalla normativa emanata a tutela di quei medesimi valori; ae) in violazione del principio del ‘dissenso costruttivo’, codificato dall’art. 14 bis, comma 3, della l. n. 241/1990, nonché a fronte di interventi anche più impattanti ex ante approvati entro il medesimo comparto territoriale, avrebbe omesso di indicare le soluzioni mitigatorie, suscettibili di ovviare alle rilevate disarmonie del progetto proposto rispetto al contesto paesaggistico di riferimento; b) il parere sfavorevole del Responsabile dell’Area Governo del Territorio, Ambiente e Demanio del Comune di Castellabate prot. n. 24497 del 20 dicembre 2021: ba) non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 né dal parere della competente Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) di Castellabate; bb) avrebbe pretermesso le statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4908 del 25 ottobre 2017 e l’attività amministrativa posta in essere in sua esecuzione conformativa (approvazione del progetto esecutivo convenzionato, giusta delibera del Consiglio comunale di Castellabate n. 14 del 29 aprile 2021, e stipula dell’apposita convenzione urbanistica, in data 3 giugno 2021); bc) si sarebbe posto in contraddizione con la precedente proposta favorevole di provvedimento prot. n. 2548 del 22 ottobre 2012; bd) siccome espresso ai fini paesaggistici dall’“Ufficio Paesaggio”, avrebbe debordato, al pari del parere soprintendentizio sfavorevole del 20 dicembre 2021, prot. n. 27629-P, nella sfera di valutazioni di ordine urbanistico-edilizio; c) il provvedimento del Responsabile del procedimento del SUAP Cilento prot. n. 968 del 10 febbraio 2022 sarebbe stato adottato senza la previa ponderazione della posizione silente del Comune di Castellabate, avuto precipuo riguardo alla valutazione di incidenza (VI), compiuta in senso positivo dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (nota del 21 settembre 2021, prot. n. 14856).

4. Costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero della Cultura depositava la relazione tecnica dell’8 luglio 2022, ove il sottoscrittore Responsabile del procedimento rassegnava le proprie controdeduzioni al gravame esperito ex adverso.

Si costituiva, altresì, in resistenza, il Comune di Castellabate, il quale eccepiva l’infondatezza del ricorso.

5. All’udienza pubblica del 20 settembre 2022, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Meritano favorevole apprezzamento le censure riportate retro, in narrativa, sub n. 3.aa-c e 3.bd (scrutinabili congiuntamente, stante la loro stretta interrelazione reciproca), alla stregua dei precedenti giurisprudenziali che si richiamano in appresso e che si riproducono testualmente per ragioni di chiarezza argomentativa.

1.1. Con riferimento alla medesima vicenda in esame, ossia con riferimento al qui ripudiato progetto di realizzazione di “case ed appartamenti per vacanze” sul suolo ubicato in Castellabate, frazione Ogliastro Marina, censito in catasto al foglio 35, particelle 174 e 208, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 4908 del 25 ottobre 2017 ha già avuto modo di statuire, contro le posizioni espresse nei pareri paesaggistici sfavorevoli del 20 dicembre 2021, prot. n. 27629-P, e del 20 dicembre 2021, prot. n. 24497, pronunciati, rispettivamente, dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino e dal Responsabile dell’Area Governo del Territorio, Ambiente e Demanio del Comune di Castellabate, che: l’art. 14 del PTP del Cilento Costiero, «nel dettare la disciplina per le aree comprese nelle zone di recupero urbanistico-edilizio (come l’area di cui è causa), prevede la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche ricettive a mezzo di piani esecutivi o progetto convenzionato nel rispetto di parametri edilizi ivi contemplati. Tale previsione … ha “una indubbia valenza prescrittiva in campo edilizio oltreché vincolistica stante la natura e valenza dello strumento territoriale in questione, laddove peraltro una siffatta prescrizione deve considerarsi applicabile anche a voler considerate come zona bianca quella in cui è inserita l'area di proprietà del sig. P.”. In sostanza, la disciplina del PTP interviene in luogo ed in assenza di una pianificazione comunale, avendo valenza sovraordinata anche per gli aspetti urbanistici ed edilizi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5821) per espressa previsione di legge (art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991). Da ciò discende che fino ad una nuova e specifica pianificazione comunale, il regime giuridico applicabile al caso di specie non è quello … costituito dalle previsioni dello strumento urbanistico comunale per le zone bianche, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001, proprio perché l'area in questione non può farsi rientrare nelle c.d. zone bianche, prive cioè di pianificazione».

1.2. A suffragio delle proposizioni attoree, milita, altresì, il seguente arresto, sancito da questa Sezione, con riferimento ad una controversia perfettamente omologa, instaurata dal medesimo P., nella sentenza n. 852 del 6 aprile 2021, confermata in appello da Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2022, n. 5148, precipuamente sulla scorta della traccia segnata in subiecta materia da Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670.

«“Stante quindi il dato di fondo rappresentato dal fatto che l’area è inserita in zona B3 – “Residenziale estensiva” che lo stesso PRG del Comune di Castellabate destina a “prevalente destinazione residenziale e turistica” – recita la decisione richiamata [Cons Stato, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670] – occorre a questo punto individuare la disciplina urbanistica da applicare al caso di specie e al riguardo non può non convenirsi con la tesi della parte appellante volta ad evidenziare la conformità urbanistica del progettato intervento alle previsioni recate dal PTP Cilento Costiero.

E’ pacifico che il territorio del Comune di Castellabate rientra nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero che si atteggia com’è noto a strumento di pianificazione di tipo sovraordinato sia pure a contenuto prevalentemente paesaggistico-ambientale.

Ora il predetto PTP all’art. 14, nel dettare la disciplina per le aree comprese nelle zone di recupero urbanistico-edilizio … prevede la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche ricettive a mezzo di piani esecutivi o progetto convenzionato nel rispetto di parametri edilizi ivi contemplati.

Quella testé riportata è una previsione che ha una indubbia valenza prescrittiva in campo edilizio oltreché vincolistica stante la natura e valenza dello strumento territoriale in questione, laddove peraltro una siffatta prescrizione deve considerarsi applicabile anche a voler considerare come zona bianca quella in cui è inserita l’area di proprietà del sig. P.

Invero la disciplina recata dal Piano paesistico (PTP Cilento Costiero), come peraltro sul punto affermato da un preciso orientamento giurisprudenziale, interviene in via sostitutiva in luogo ed in assenza di una espressa pianificazione da parte del PRG comunale, stante appunto la valenza sovraordinata dello strumento di pianificazione paesaggistico-ambientale con valenza urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012 n. 6292; Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014 n. 5821).

E’ il caso di aggiungere in ordine alla prevalenza delle previsioni recate dal piano paesistico che la caratteristica di strumento sovraordinato e con efficacia vincolante è data direttamente dal legislatore con la previsione di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 394/1991 …

Se così è, se cioè nella specie torna applicabile la disciplina di tipo non restrittivo dell’esercizio dello ius aedificandi ( ovviamente con le modalità prescritte dallo stesso PTP), appare evidente che la determinazione comunale di revocare il precedente atto di assenso in base ad una pretesa non conformità urbanistica del progettato intervento appare affetta da un errore nei presupposti e perciò stesso si rivela illegittima e va conseguentemente rimossa”.

Alla luce delle argomentazioni svolte, non può riscuotere favorevole apprezzamento l’approccio accreditato dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino … secondo cui la disciplina della zona RUA non sarebbe da reputarsi ‘self executing’, ma necessiterebbe, comunque, dell’intermediazione dei subordinati strumenti di pianificazione urbanistica di primo e secondo livello, le cui eventualmente più stringenti disposizioni … non si rapporterebbero in termini di cedevolezza rispetto alle eventualmente più permissive disposizioni del sovraordinato strumento di pianificazione paesaggistica – quale, appunto, l’art. 14, comma 6, delle NTA del PTP del Cilento Costiero, che ammette “la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche ricettive a rotazione d’uso e complementari mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato” –.

Ed invero, un simile approccio, ancor prima di infrangersi contro il perspicuo arresto sancito in subiecta materia da Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670, sconta il macroscopico sconfinamento dell’autorità tutoria statale dal perimetro delle proprie competenze paesaggistiche nel distinto perimetro delle competenze urbanistico-edilizie, riservato all’autorità comunale: se, cioè, l’art. 14, comma 6, delle NTA del PTP del Cilento Costiero si sospinge sino al punto di declinare analiticamente i parametri di segno urbanistico-edilizio per l’edificazione in zona RUA («indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 m; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune»), l’organo periferico ministeriale non può, a sua volta, legittimamente sospingere la propria valutazione di compatibilità paesaggistica oltre la soglia rappresentata da questi ultimi e debordare, così, nel campo della verifica di conformità urbanistico-edilizia alla stregua dei distinti – e, come visto, recessivi – parametri dettati dallo strumento urbanistico generale, che, per di più, nel caso del territorio comunale di Castellabate, nemmeno risulta adeguato ai principi ed alle regole dettati dal PTP del Cilento Costiero.

In questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016 ha statuito che: “La prevalente giurisprudenza ha più volte avuto cura di chiarire, nel differenziare le valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio, che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l'uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e, l'altro, in termini di sua conformità urbanistico - edilizia (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre, n. 8260) ed anche con diversi e separati procedimenti, l'uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e l'altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia (cfr. ad es. Cons. Stato Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234). In tale ottica va quindi ribadito che all'autorità preposta a rilasciare il titolo o l'assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistico-edilizia demandata in via propria e primaria all'amministrazione comunale. La tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell'urbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse. La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è, infatti, quella di verificare la compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l'autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso. In ragione della funzione dell'autorizzazione paesaggistica, volta ad accertare in concreto la sola compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi, il gravato diniego di autorizzazione, in quanto omette qualsiasi valutazione in ordine a tale compatibilità e fa assurgere a motivi ostativi al rilascio del nulla osta profili di esclusivo rilievo urbanistico, risulta illegittimo, non essendo l'amministrazione regionale in alcun modo chiamata ad effettuare valutazioni circa la conformità del progetto alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, la cui valutazione è demandata all'amministrazione comunale in sede di rilascio dei titoli edilizi” (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2017, n. 4908).

I superiori approdi non restano, poi, menomati, ma sono, anzi, in qualche modo, corroborati dalle statuizioni formulate da questa Sezione nella sentenza n. 450 del 22 marzo 2019 … in merito ai rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesaggistica.

“I rapporti fra le due pianificazioni … – recita la pronuncia citata – non si esprimono in termini di gerarchia, ma secondo ambiti di rispettiva competenza, sicché si ritiene che il c.d. “piano di settore”, finalizzato a salvaguardare interessi specifici (come per il piano territoriale paesaggistico), incanali e condizioni l’attività di pianificazione, senza che, però, ciò possa tradursi nella diretta gestione dei profili invece demandati alla pianificazione di carattere generale.

In buona sostanza, le indicazioni del piano territoriale paesaggistico ben possono individuare le attività di trasformazione o uso del territorio compatibili in un suo determinato ambito, così come ben può il Comune, nel pieno rispetto di quei limiti, individuare la vocazione urbanistica che più ritiene consona a quella determinata zona.

Soltanto qualora la vocazione urbanistica individuata dallo strumento urbanistico generale contrasti con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico si porrà un problema di antinomia tra i due strumenti, che andrà risolto, ovviamente, con la prevalenza del piano di settore su quello generale, mentre, ove questi limiti non vengano violati, ben potrà il Comune individuare quella destinazione funzionale che più ritiene opportuna per il migliore impiego del territorio di sua appartenenza.

In concreto, ciò implica che, mentre il Comune non avrebbe potuto destinare l’area in cui si colloca il fondo del ricorrente ad usi urbanistici e a interventi edilizi che esorbitavano e risultavano più invasivi di quelli individuati dal PTP Cilento Costiero per la c.d. zona RARI, per converso resta legittima la conformazione del suolo che preveda un impiego meno invasivo, rispetto a quello astrattamente possibile in ragione della pianificazione paesaggistica.

Corrobora questa conclusione anche quanto statuito da Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1201, secondo cui “Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della regione Puglia, ancorché riconducibile alla categoria dei piani urbanistici territoriali, consiste in uno strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, abbraccia l'intero territorio regionale, ha finalità precipua e primaria di promuovere e salvaguardare le risorse paesaggistiche del territorio regionale. Tale strumento di pianificazione territoriale reca un complesso di norme e previsioni, variamente articolate sotto forma di orientamenti, direttive e prescrizioni, tutte finalizzate alla tutela dei valori paesaggistici delle varie zone del territorio. Infine, in ragione di come è strutturato, è possibile rinvenire in capo a detto strumento una duplice natura: la prima, di atto normativo che detta orientamenti previsioni e parametri cui la pianificazione comunale e intercomunale devono uniformarsi; la seconda, di atto recante prescrizioni concrete in tema di regimi di tutela paesaggistica, di definizione delle aree dei vari ambiti territoriali da tutelarsi e di individuazione degli elementi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio meritevoli di tutela”.

In sostanza, anche nel caso appena richiamato, il ruolo e la valenza da attribuirsi al Piano avente valenza paesaggistica non è quella di una diretta sovrapposizione agli strumenti urbanistici in uso nei vari Comuni, ricompresi nella pianificazione settoriale, bensì quella programmatoria finalisticamente orientata a far sì che, all’atto della pianificazione comunale, si tenga conto delle prescrizioni paesaggistiche, anche con prevalenza di quest’ultime ove gli strumenti urbanistici si pongano rispetto ad esse in antinomia.

E, del resto, aderire alla diversa prospettazione, che colloca in capo all’amministrazione statale dei Beni Culturali e del Paesaggio questa attività di pianificazione prevalente, significherebbe postulare uno spostamento delle competenze pianificatorie attinenti al governo del territorio dagli enti locali e territoriali allo Stato, il quale, attraverso la pianificazione paesaggistica se ne intesterebbe, in ultima istanza, la competenza.

Ciò, tuttavia, urterebbe con il riparto di competenze delineato dall’art. 118 Cost., che attribuisce, in virtù del principio di sussidiarietà, ai Comuni quelle funzioni più direttamente attinenti alla comunità e al territorio di riferimento, salvo che ricorra un’esigenza di assicurarne “l’esercizio unitario”, e con quella che è, allo stato, la legislazione in materia”.

In altri termini, a tenore dell’arresto dianzi riportato, quello paesaggistico e quello urbanistico costituiscono strumenti di pianificazione territoriale tra loro funzionalmente e teleologicamente distinti, dove il primo si pone in rapporto di ‘specialità gerarchica’ col secondo, nel senso che le disposizioni dell’uno, solo se e in quanto finalizzate alla salvaguardia dei valori allo stesso elettivamente sottesi, prevalgono su quelle dell’altro. Col conseguente corollario che la valutazione dell’autorità preposta alla tutela dei beni ambientali non può che restare saldamente ancorata ai parametri dettati dallo strumento di pianificazione paesaggistica, nonché, eventualmente, alle disposizioni dettate, in via di adeguamento a quest’ultimo, dallo strumento di pianificazione urbanistica, le quali non sono, di certo, rinvenibili, nel PRG di Castellabate (giammai conformato al PTP del Cilento Costiero)» (statuizione – questa – non smentita, nella sostanza, da Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864, confermativa di TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 marzo 2019, n. 450 e richiamata dall’organo periferico ministeriale a suffragio del proprio indirizzo applicativo).

2. Le superiori osservazioni inducono ad accreditare anche il profilo di doglianza rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ad, secondo cui erroneamente la Soprintendenza di Salerno e Avellino avrebbe ravvisato nell’attività edificatoria un elemento di per sé detrattore dei valori paesaggistico-ambientali, nonostante la stessa sia consentita dall’art. 14, comma 6, delle NTA del PTP del Cilento Costiero, ossia proprio dalla normativa emanata a tutela di quei medesimi valori: se, cioè, detta attività edificatoria è annessa nella zona RUA, essa non può essere stigmatizzata sulla base dell’apodittica affermazione del disvalore del “costruito” rispetto all’equilibrio morfologico-vegetazionale del co testo territoriale.

3. Infine, come fondatamente denunciato dal P., il radicale ripudio del progetto di cui all’istanza del 20 luglio 2021, prot. n. 5864, nella parte in cui se ne assume l’irrimediabile dissonanza rispetto alla conformazione naturalistico-architettonica del comparto territoriale di relativa localizzazione, risulta confliggere col principio del dissenso costruttivo, codificato dall’art. 14 bis, comma 3, della l. n. 241/1990 e ormai radicatosi nell’ordinamento, proprio in materia di valutazioni paesaggistico-ambientali.

In virtù di tale principio, vi è l'obbligo dell’amministrazione competente di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4732/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1657/2020).

In altri termini, essa è chiamata ad evidenziare le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato il prescritto assenso o nulla osta, in quanto la protezione dei preminenti valori paesaggistico-naturalistico-ambientali non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati – come accennato – a fattiva collaborazione delle autorità tutorie, funzionali a conformare le iniziative di trasformazione del territorio al rispetto dei valori estetici e naturalistici propri di quest’ultimo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 1/2020; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1374/2020; n. 2629/2021).

4. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento sia dei pareri paesaggistici sfavorevoli del 20 dicembre 2021, prot. n. 27629-P, e del 20 dicembre 2021, prot. n. 24497, pronunciati, rispettivamente, dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino e dal Responsabile dell’Area Governo del Territorio, Ambiente e Demanio del Comune di Castellabate, sia del provvedimento del Responsabile del procedimento del SUAP Cilento prot. n. 968 del 10 febbraio 2022 che ha nei primi l’indeclinabile presupposto logico-giuridico.

5. Il dibattito giurisprudenziale sulle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario