TAR Umbria Sez. I n. 738 dell'11 ottobre 2022   
Urbanistica.Abusi in area demaniale

Nel caso in cui l’abuso sia stato posto in essere su un’area demaniale, ovvero di proprietà pubblica, posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario il legislatore, all’art. 35 del T.U., individua il soggetto legittimato passivo della sanzione unicamente nel responsabile dell’abuso. In altre parole, tale norma presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile.

Pubblicato il 11/10/2022

N. 00738/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2021, proposto da Unione dei Comuni del Trasimeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Magione, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 83 del 21.5.2021 del Responsabile dell’Area Governo del territorio, Suape e Cultura del Comune di Magione, notificata in data 3.6.2021, con la quale è stato ordinato all’Unione dei Comuni del Trasimeno la rimozione, demolizione e remissione in pristino, entro 90 giorni dalla notifica, delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 143 della l.r. 1/2015 e degli art. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità dell’ordinanza n. 83/2021 in data 21/5/2021 con la quale il Comune di Magione ha ingiunto all’Agenzia del Demanio (in qualità di proprietaria) e all’Unione dei Comuni del Trasimeno (in qualità di Ente Gestore, nonché odierna ricorrente), la demolizione delle opere abusive di carattere edilizio ricadenti sulle particelle demaniali n.ri 58 e 89 censite al Fg. 35.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi.

I. Violazione dell’art. 35, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e dell’art. 143 della legge regionale 21.1.2015 n. 1, non avendo l’Amministrazione comunale compiuto alcuna istruttoria onde individuare il responsabile degli abusi.

II. Violazione dell’art. 3, l. 9.8.1990, n. 241 e dell’art. 167, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, individuando dette disposizioni, come soggetto obbligato alla rimessione in pristino il solo trasgressore.

Il Comune di Magione non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Si è invece costituita l’Agenzia del Demanio quale formale intestataria delle particelle su cui insistono gli abusi de quibus, che come rilevato el separato ricorso 496/21 (proposto proprio dalla Agenzia contro lo stesso provvedimento qui impugnato) adduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che la demolizione avvenga unicamente “a spese del responsabile dell’abuso”, non aggiungendo quale criterio residuale quello dell’accollo delle spese al proprietario della particella modificata abusivamente.

All’udienza pubblica del giorno 29 luglio 2022, la causa è passata in decisione.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto sotto il denunciato profilo di difetto di istruttoria, come pure rilevato in sede cautelare con ordinanza n. 161/2012.

Come chiarito in giurisprudenza, <<nel caso in cui l’abuso sia stato posto in essere su un’area demaniale, ovvero di proprietà pubblica, posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario (…) il legislatore, all’art. 35 del T.U., individua il soggetto legittimato passivo della sanzione unicamente nel responsabile dell’abuso (art. 35 del d.P.R. n. 380/01: “Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”). In altre parole, tale norma presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile. Tale soluzione interpretativa è conforme alla giurisprudenza, secondo cui: “il proprietario dell’immobile rientra nell’ambito dei soggetti passivi delle sanzioni urbanistico edilizie. Solo nella particolare ipotesi relativa alla sanzione degli abusi realizzati sul demanio e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il proprietario è esonerato totalmente dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio. In questi casi specifici le sanzioni demolitorie possono essere legittimamente irrogate unicamente nei confronti del responsabile dell’abuso”>> (Cons. St., Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2211)” (Cons. St., sez. VI, 26.3.2021, n. 2558).

Come correttamente evidenziato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e dall’Agenzia del Demanio, nel caso di specie non risulta essere stato disposto - aldilà della locuzione di stile secondo cui “non è stato possibile accertare il responsabile dell’abuso” - alcun accertamento volto a individuare detto responsabile, che da semplice riscontro documentale sembrerebbe agevolmente identificabile nel destinatario dell’ordinanza di demolizione della Provincia di Perugia in data 3/6/2019, avente ad oggetto proprio le particelle 89 e 58 fg. 35 di proprietà demaniale.

Per quanto precede il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Magione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), da dividersi in parti uguali tra l’Unione dei Comuni del Trasimeno e l’Agenzia del Demanio, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Primo Referendario