Il campo di applicazione del DM n. 188/2020 che istituisce un nuovo regime di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la carta recuperata.
di Massimo RAMUNNI e Massimo MEDUGNO
Abbiamo avuto modo di riflettere sul campo di applicazione del DM n. 188/2020, che istituisce un nuovo regime di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la carta recuperata.
Una riflessione che val la pena di condividere.
1.Va rammentato, una volta ancora, che l’art. 184 ter, comma 1 definisce le quattro condizioni per cui un rifiuto cessa di essere tale dopo essere stato sottoposto da un’operazione di recupero.
Tra le condizioni, alla lett c), c’è quella che “la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”.
Secondo il successivo comma 2 dell’art. 184 ter i criteri del comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria oppure, in mancanza degli stesi, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure di recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 5.2.1998, ecc.
L’art. 7 del DM n. 188/2020 (in attuazione dell’art. 184 ter) prevede che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenti all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La corrispondente tipologia, nel caso della cessazione di qualifica di rifiuto, non può che essere quella della lett b) per la “produzione di materia prima secondaria.
2. A questo punto è fondamentale quanto previsto dal DM 5.2.1998 (non abrogato dal DM. 188/2020, né poteva farlo) dall’Allegato 1, suballegato 1 al punto 1.1.3 relativo alle “Attività di recupero” che disciplina due fattispecie:o
a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:
impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm
Allo stesso modo al successivo punto 1.1.4 sono previsti due possibili materie prime e/o prodotti ottenuti dall’attività, ovvero:
a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate;
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
3. Il DM 188/2020 invece va a normare un’unica fattispecie, ovvero come definito dagli articoli 1 e 3 quando “i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati”. Il DM 188/2020 va quindi a sostituire unicamente la lettera b) del DM 5.2.1998 mentre resta valida e inalterata la lettera a) ovvero il riutilizzo diretto in cartiera. Si determina, per effetto dell’attuazione dell’art. 184 ter, un ‘abrogazione tacita.
Le cartiere, facendo un utilizzo diretto dei rifiuti di carta e cartone non hanno una fase intermedia in cui producono “carta recuperata”, ma producono direttamente “carta riciclata”. Pertanto quanto disposto dal DM 188/2020, incluso l’aggiornamento dell’autorizzazione, riguarda unicamente le attività di selezione che producono una materia prima seconda per l’industria cartaria conforme alla UNI EN 643, mentre le cartiere tipicamente fanno un “riutilizzo diretto” dei rifiuti di carta e cartone, senza che vi sia un prodotto intermedio che venga commercializzato.
Peraltro, una norma del tutto simile (e, forse, poco applicata) la possiamo trovare nel comma 8 septies dell’art. 216 del Dlgs n. 152/2006. Essa prevede una forma di semplificazione della semplificazione, per cui i rifiuti in lista Verde di cui al Regolamento n. 101372006, posso essere utilizzati in impianti industriali autorizzati ai sensi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (e in accordo con le Migliori Tecniche Disponibili) previa comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell’avvio dell’attività.
Nella lista Verde sono presenti rifiuti di carta e cartone.
4. Le cartiere, non producendo carta recuperata non avrebbero neanche la possibilità di applicare quando disposto dal DM. 188/2020 in quanto avendo un processo senza soluzione di continuità, non hanno la possibilità di verificare le caratteristiche di conformità alla UNI EN 643. Peraltro le cartiere non hanno la necessità tecnologica di usare unicamente EoW, in quanto sono in grado di separare i materiali indesiderati presenti nei rifiuti ma anche nell’EoW, sebbene con tolleranze inferiori. La norma tecnica UNI EN 654 è infatti uno standard tecnico europeo che definisce le tipologie di carta da riciclare, tra cui la carta recuperata, maggiormente commercializzate a livello europeo. La produzione di una materia prima seconda deve infatti rispondere a degli standard tecnici (EN 643) e a requisiti di purezza perché deve essere necessario, al fine di garantire il riciclo, che il materiale abbia caratteristiche universalmente riconosciute (standard europeo) e applicabili a qualsiasi impianto cartario in Europa.
Chi produce MPS (ora EOW) non sa infatti a priori in quale cartiera andrà a finire il materiale che produrrà e l’assenza di uno standard non consentirebbe di attribuire il corretto valore economico al materiale. Il rispetto di determinati requisiti minimi è quindi necessario a consentire l’impiego del materiale in qualsiasi impianto cartario e quindi garantire la certezza dell’impiego. L’articolo 184 ter del d.lgs 152/2006 dice infatti che l’EOW deve rispettare le seguenti condizioni: “…b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti“.
5. Nel caso di riutilizzo diretto questo non è necessario in quanto il prodotto per il quale deve esistere “un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;” e che deve soddisfare “i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti“ è la carta finita. È per questo che il DM 5 febbraio differenzia tra lett. a) e lett. b) proprio perché sono lavorazioni differenti, altrimenti non avrebbe fatto questa distinzione. Coerentemente con ciò, nel DM 5 febbraio 1998 i riferimenti alle impurezze e alla UNI EN 643 sono presenti unicamente alla lettera b) in quanto non necessari in caso di riutilizzo diretto in cartiera di cui alla lettera a).
È anche da notare che la UNI EN 643 fornisce una classificazione delle principali tipologie di carta da riciclare ma, come indica essa stessa, non può essere una lista esaustiva. Esistono quindi tipologie di maceri che non rientrano in questa classificazione. Di solito questo avviene per tipologie particolari di carte da riciclare che non possono essere riciclate in impianti standard o per materiali con volumi ridotti, prodotti di nuova creazione o a carattere locale, tali da non essere stati ritenuti interessanti per la classificazione. Tali materiali non possono quindi diventare EoW in quanto non ricompresi nella UNI EN 643 ma questo non vuol dire che non possano essere riciclati. Potranno infatti comunque essere riciclati per mezzo del riutilizzo diretto in cartiere in grado di lavorarli ed eventualmente rientrare successivamente nelle liste della UNI EN 643, qualora l’impiego divenisse sufficientemente diffuso a livello europeo. In assenza della possibilità di accedere al riutilizzo diretto questi materiali non potrebbero essere avviati a riciclo e dovrebbero essere smaltiti in discarica.
In conclusione, il DM 188/2020 non è applicabile nel caso in cui la cartiera effettui un riutilizzo diretto dei rifiuti, per la quale rimane in essere quanto disposto dal DM 5.2.1998 all’Allegato 1, suballegato 1 al punto 1.1.3 lettera a).