TAR Puglia (BA) Sez. I n. 1896 del 14 maggio 2010
Rumore. Limiti differenziali

Già nella vigenza del d.p.c.m. 1.3.1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio "differenziale" all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.

N. 01896/2010 REG.SEN.
N. 01744/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2000, proposto da Natale Lavolpicella, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tosches, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, 102;


contro


Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,


dell’ordinanza prot. n.1569/2000/I/SISP notificata il 26.5.2000, con cui il Sindaco di Bari ordinava all’odierno ricorrente, titolare del panificio con sede alla via Brigata Bari n. 104, di porre in essere entro trenta giorni tutte le idonee misure tecniche e organizzative, finalizzate all’abbattimento delle emissioni rumorose prodotte dagli impianti tecnici, nel rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, nonché di esibire entro lo stesso termine l’esito delle indagini fonometriche effettuate a cura e spese dello stesso sig. Lavolpicella Natale dalla A.U.S.L. BA/4, ovvero da tecnico competente esperto in acustica, al fine di dimostrare l'efficacia delle misure adottate;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Tosches e Rosa Cioffi (quest’ultima per delega di Anna Valla);


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il ricorrente, titolare di un panificio situato in via Brigata Bari n. 104, impugna l’ordinanza sindacale in epigrafe, con la quale il Comune gli ha ordinato di attuare tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per l’abbattimento delle emissioni rumorose, onde ricondurre gli impianti al rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, nonché di esibire entro lo stesso termine l’esito delle indagini fonometriche effettuate, a sue spese, dalla A.U.S.L. BA/4 ovvero da tecnico abilitato.


Si affida ad unico motivo di censura con il quale deduce violazione del principio del contraddittorio, difetto di motivazione, violazione del d.p.c.m. 1.3.1991, violazione del d.p.c.m. 14.11.1997, violazione della legge n. 447 del 1995, violazione della legge regionale n. 36 del 1984 ed eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, contraddittorietà, sviamento.


Si è costituito il Comune di Bari, resistendo al gravame.


Alla pubblica udienza del 24 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Il Comune di Bari, con ordinanza sindacale notificata il 26.5.2000, ha ordinato a Natale Lavolpicella di attuare tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per l’abbattimento delle emissioni rumorose provenienti dal panificio situato in via Brigata Bari n. 104, onde ricondurre gli impianti al rispetto del "limite differenziale di immissione in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento notturno" previsto dal d.p.c.m. 14.11.1997, con l’obbligo di produrre entro lo stesso termine l’esito delle indagini fonometriche effettuate, a sue spese, dalla A.U.S.L. BA/4 ovvero da tecnico abilitato.


2. E’ assorbente e fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 447 del 1995 e del combinato disposto del d.p.c.m. 1.3.1991 e del d.p.c.m. 14.11.1997.


Risulta infatti incontestato che il Comune di Bari, all’epoca dell’adozione dell’ordinanza impugnata, fosse privo del piano di zonizzazione acustica.


La materia dell’inquinamento acustico è stata compiutamente disciplinata dalla Regione Puglia con la legge regionale n. 3 del 2002. L’art. 3 della legge stabilisce, al terzo comma, che per le zone non esclusivamente industriali (come quella ove risulta ubicato il laboratorio artigianale del ricorrente), oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto "criterio differenziale", in base al quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno.


Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656/2007


Il provvedimento gravato è stato invece assunto nel periodo antecedente all’entrata in vigore della legge regionale pugliese n. 3 del 2002. Trova allora applicazione, nella fattispecie, l’orientamento prevalso in giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, primo comma - lett. a), della legge quadro n. 447 del 1995, operano i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli "differenziali" (cfr., tra molte, TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 385/2008; TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 578/2005; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 813/2004; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 847/2004).


Depone in tal senso l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.p.c.m. 14.11.1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991". Ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto (che al primo comma regola i limiti "assoluti" ed al secondo comma regola i limiti "differenziali") sarebbe stato necessario un rinvio integrale alla disciplina previgente.


D’altra parte, non persuade la tesi che, per giustificare il richiamo parziale al solo primo comma dell’art. 6, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente industriali) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività nella fase transitoria per i Comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica. In realtà, già nella vigenza del d.p.c.m. 1.3.1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio "differenziale" all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.


Pertanto, non avendo il Comune di Bari provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, all’epoca dei fatti controversi non operava il criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata, fondata proprio sull’accertato superamento del limite differenziale notturno di immissione.


Il carattere assorbente del vizio esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi.


3. Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza impugnata.


Considerata la peculiarità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:


Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/05/2010