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Corte di Giustizia CE I Sezione sent. 2 ottobre 2003
«Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE»

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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 ottobre 2003

«Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE»

Nella causa C-348/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1, e - rettifica - L 188, pag. 54), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della detta direttiva,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed


cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1, e - rettifica - L 188, pag. 54), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della detta direttiva.

2.

La direttiva 1999/13 dispone, all'art. 15, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1° aprile 2001 e che ne informano immediatamente la Commissione.

3.

Ritenendo che la direttiva 1999/13 non fosse stata trasposta nel diritto italiano entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, la Commissione, il 20 dicembre 2001, ha emesso un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Poiché la Repubblica italiana non ha risposto a tale parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

4.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni pertinenti di questa.

5.

La Repubblica italiana precisa che un progetto di decreto di attuazione della direttiva 1999/13 è stato elaborato dal Ministero dell'Ambiente e si trova in fase di approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni.

6.

Al riguardo, occorre constatare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, non erano ancora state adottate le misure necessarie per trasporre la direttiva 1999/13 in diritto nazionale, ma si limita a precisare in che fase si trova il procedimento di trasposizione.

7.

Tuttavia, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 24 ottobre 2002, causa C-455/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9231, punto 21).

8.

Nella fattispecie, è dimostrato che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato non era stata adottata alcuna misura per la trasposizione della direttiva 1999/13 nell'ordinamento giuridico italiano.

9.

Pertanto, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

10.

Di conseguenza, va dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della stessa.

Sulle spese

11.

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della stessa.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2003.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

M. Wathelet