TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 1926, del 10 dicembre 2012
Urbanistica. Sanatoria per l’ampliamento di un fabbricato trifamiliare.

E’ legittima la richiesta di integrazione documentale consistente nel verbale di assenso dei condomini e i calcoli degli indici estesi all’interno complesso trifamiliare, subordinando a tali produzioni il rilascio del titolo abilitativo. Infatti, l’indice per il calcolo della superficie e del volume realizzabile deve essere riferito al lotto (e non ad una sua frazione) così come risultante dalla tavola di azzonamento del territorio in vigore al tempo del deposito della domanda di sanatoria, trattandosi di capacità espansiva di cui sono titolari i proprietari delle tre unità immobiliari affiancate. L’iniziativa del singolo deve necessariamente essere avallata dagli immediati confinanti, i quali vengono privati dell’opportunità edificatoria in quanto subiscono un sacrificio (per effetto della riduzione) che investe il potenziale del lotto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 01926/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2005, proposto da: 
Ariassi Fabio, Boldi Silvia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Fontana e Paolo Bassi, con domicilio eletto presso il loro studio Brescia, Via A. Diaz n. 28;

contro

Comune di Collebeato, rappresentato e difeso dall’avv.to Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via A. Diaz n. 9;

per l'annullamento

DELLA NOTA IN DATA 30/12/2004, CONTENENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SULL’ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collebeato;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un immobile residenziale in Via De Gasperi 1/A a Collebeato, in zona classificata B1 di completamento. Il fabbricato è inserito in un ampio complesso, realizzato su un’area urbanizzata in virtù di un P.L. risalente al 1987. Nel comparto edificatorio di cui si discute (n. 54) lo strumento urbanistico generale vigente prevede l’edificazione di “case singole” con un indice di edificabilità del 20% del lotto. Il fabbricato acquistato dai ricorrenti fa parte di una trifamiliare ed è stato assentito con titolo abilitativo rilasciato il 13/7/1994 (doc. 6).

In un periodo successivo i ricorrenti hanno effettuato un ampliamento volumetrico della propria porzione di fabbricato – per una superficie coperta di circa 18 mq. – mediante tamponamento e creazione di un vano adibito a cucina. In data 24/12/2004 i Sigg.ri Ariassi e Boldi hanno depositato istanza di permesso di costruire in sanatoria, allegando relazione tecnica e planimetrie. Con l’atto impugnato il Comune ha richiesto integrazioni documentali e precisamente:

• verbale di assenso dei condomini;

• elaborazione dei calcoli estesi a tutto il complesso, poiché gli indici urbanistici presentati sono riferiti al solo lotto di proprietà;

• estremi dell’autorizzazione per la realizzazione del porticato;

• nuovo stampato relativo alla richiesta debitamente compilato.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano l’atto in epigrafe, deducendo quale unico articolato motivo di diritto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 36 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per motivazione illogica e perplessa in quanto il Comune classifica l’immobile interessato dalle opere edilizie come parte di un ampio compendio coincidente con il complesso residenziale “Il Brolo Due”, sorto in area già urbanizzata, e per questo richiede indebitamente il consenso di tutti gli altri condomini e al contempo intende prendere illogicamente in considerazione gli indici edificatori rapportati all’intero complesso condominiale. E’ evidente che non può esistere una comunione di tutti i residenti del comparto n. 54 su tutti gli immobili ivi realizzati e di proprietà esclusiva di ognuno di essi: nella specie è rispettato l’indice di edificabilità del 20%, riferito al singolo lotto, mentre l’art. 5 del regolamento condominiale consente l’intervento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 7/11/2012 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. I ricorrenti lamentano l’illegittimità della nota del 30/12/2004, contenente richiesta di integrazione documentale sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria per l’ampliamento di un fabbricato residenziale.

2. Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente Comune, ad avviso del quale l’atto impugnato non rivestirebbe natura provvedimentale. Infatti nella lettera contestata in questa sede l’amministrazione esige il verbale di assenso dei condomini e i calcoli degli indici estesi all’interno complesso, subordinando a tali produzioni il rilascio del titolo abilitativo. Poiché i ricorrenti sostengono la possibilità di ottenere la sanatoria in via diretta (con gli elaborati depositati), l’atto di cui si discorre si rivela concretamente e immediatamente lesivo della loro sfera giuridica.

Nel merito il ricorso è infondato.

3. E’ opinione del Collegio che il Comune abbia correttamente preteso l’assenso all’intervento dei proprietari del lotto che ospita il complesso trifamiliare assentito con la concessione edilizia del 13/7/1994 (doc. 6 ricorrenti e doc. 3 amministrazione). Infatti l’indice per il calcolo della superficie e del volume realizzabile deve essere riferito al lotto (e non ad una sua frazione) così come risultante dalla tavola di azzonamento del territorio in vigore al tempo del deposito della domanda di sanatoria (cfr. doc. 9 Comune ultima pagina): trattandosi di capacità espansiva di cui sono titolari i proprietari delle tre unità immobiliari affiancate, l’iniziativa del singolo deve necessariamente essere avallata dagli immediati confinanti, i quali vengono privati dell’opportunità edificatoria in quanto subiscono un sacrificio (per effetto della riduzione) che investe il potenziale del lotto. Anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla difesa del Comune appare frutto di un equivoco l’interpretazione della nota nel senso di richiedere l’approvazione dei titolari di diritti reali su tutti gli immobili che insistono nell’area del P.L.

4. Del tutto legittime sono poi le richieste dell’atto autorizzativo per la realizzazione del porticato – il quale risulta 2,80 metri (cfr. tavola unica di confronto allegata alla pratica di sanatoria) in luogo dei 2,50 metri assentiti con il titolo abilitativo originario (cfr. doc. 3 Comune pianta piano primo) – e la pretesa alla corretta compilazione dei moduli che compongono la domanda. Su questi ultimi adempimenti controparte non ha opposto obiezioni.

5. In conclusione il gravame deve essere respinto. Il possibile fraintendimento delle richieste di cui ai primi 2 punti giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)