Cass. Sez. III n. 1610 del 14 gennaio 2010 (CC 15 dic. 2009)
Pres. Petti Est.Teresi Ric.Ciarpella
Urbanistica. Strutture turistico ricettive con installazione di mezzi mobili in assenza di permesso di costruire

Non integra reato l'installazione, in assenza di permesso di costruire, di mezzi mobili di pernottamento, anche in via permanente, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate ed in ottemperanza dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti regionali, non versandosi in presenza di un'attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici come previsto dall'art. 3, comma nono, della L. n. 99 del 2009.

 

 

 

UDIENZA del 15.12.2009

SENTENZA N. 1646

REG. GENERALE N. 26673/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Ciro Petti                                    Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                          Consigliere rel.
2. dott. Aldo Fiale                               Consigliere
3. dots. Margherita Marmo                   Consigliere
4. dott. Guida I. Mulliri                         Consigliere


ha pronunciato la seguente 

SENTENZA


- sul ricorso proposto da Ciarpella Gabriele, nato a Fermo il xx.xx.xxxx, indagato dei reati di cui agli art. 44, lettera c); 181 d. lgs. n. 42/2004, avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo in data 25.06.2009 che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di altri manufatti istallati in un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico;
- Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
- Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con ordinanza 25.06.2009 il Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da Ciarpella Gabriele avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di altri manufatti istallati, tramite base di cemento e impianti fissi al suolo, in un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico.


Rilevava il Tribunale che l'indagato non aveva proposto domanda di riesame; che la revoca della misura non era basata su fatti sopravvenuti idonei a modificare l'originario quadro valutativo e che comunque l'appello era infondato nel merito per l'accertata sussistenza del fumus e del periculum in mora.


Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione del diritto di difesa perché "nessun avviso era stato dato al difensore nè dell'avvenuto sequestro nè delle ulteriori vicende" e rilevando che, avendo pagato la "sanzione pecuniaria", non potevano essergli irrogate altre sanzioni per il medesimo fatto.


Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.


Con memoria depositata il 4.12.2009 l'indagato deduceva che il fatto attribuitogli era stato depenalizzato dalla legge n. 99/2009.


Il ricorso é fondato.


L'art. 3, comma 9, della legge n. 99/2009 dispone che "al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici".
Il sequestro preventivo ha a oggetto un'area attrezzata a parcheggio e sosta di camper e caravan collocati permanentemente, sicché la modifica normativa sarebbe applicabile al bene in sequestro in caso di accertato rispetto della normativa regionale sulle specifiche condizioni strutturali e di mobilità.


Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il suddetto accertamento.


PQM


La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo.

 

Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 15.12.2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GEN. 2010