Cass.Sez. III n. 14873 del 18 aprile 2012 (CC 28 mar. 2012)
Pres.Mannino Est.LombardiRic.Rispo
Polizia giudiziaria.Nullità derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 28/03/2012
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 743
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 43647/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rispo Stefano, nato a Napoli il 15/12/1956;
avverso l'ordinanza in data 23/09/2011 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la Impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata in data 1.8.2011 nei confronti di Rispo Stefano, indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 93, 95, 64 e 65 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 734 c.p..
Il fabbricato oggetto della misura cautelare era stato sequestrato di urgenza dai CC di Sorrento.
Il G.I.P. aveva convalidato il sequestro di urgenza, emettendo contestualmente un decreto di sequestro preventivo dell'immobile. Secondo l'ordinanza in base alle risultanze del verbale redatto dada polizia giudiziaria sul fabbricato erano in corso lavori di ristrutturazione, che avevano comportato la chiusura di un preesistente loggiato, il rifacimento di tutti i solai interni dell'edificio con abbassamento della quota del preesistente solaio del sottotetto e l'incremento delle superfici abitabili, l'incremento della volumetria degli ambienti del piano seminterrato mediante lavori di sbancamento.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità del sequestro, per non essere stato avvisato l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ed ha affermato (a sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine oltre che delle esigenze cautelari per essere ancora in corso i lavori.
Sul primo punto l'ordinanza ha affermato la tardi vita dell'eccezione, formulata per la prima volta con l'istanza di riesame, rispetto al momento in cui sfa l'indagato che il difensore avevano avuto conoscenza della violazione del diritto di difesa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 114 disp. att. e 365 c.p.p.. Con il mezzo di annullamento viene riproposta l'eccezione di nullità del decreto di sequestro per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le operazioni di sequestro.
Si deduce che in ordine alla tempestività dell'eccezione formulata mediante la richiesta di riesame vi è un contrasto tra gli orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte, che dovrebbe essere superato mediante la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Si osserva comunque che l'eccezione proposta in sede di riesame doveva essere considerata tempestiva con riferimento alla posizione dell'indagato, trattandosi per quest'ultimo del primo atto successivo al verificarsi della nullità.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dei fumus commissi delicti.
Si deduce, in sintesi, che dal verbale di sequestro emerge solo lo stato attuate dei luoghi, mentre manca in atti qualsiasi mappa, foto o altro elemento da cui possa desumersi la situazione preesistente e quindi la configurabilità degli abusi edilizi oggetto di indagine. Sul punto si denuncia anche l'omessa valutazione delle uniche documentazioni tecniche esistenti in atti prodotte dalla difesa dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
L'indirizzo interpretativo più recente ed assolutamente prevalente di questa Corte, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, con la conseguente superfluità della rimessione della questione alle Sezioni Unite, ha affermato che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (sez. 4, 14.3.2008 n. 15739, Alberti, RV 239737; sez. 2, 12.4.2011 n. 19100, Syll Mouhamadou, RV 250191; sez. 1, 4.2.2010 n. 8107, Gravagna, RV 246382; sez. 2, 23.3.2011 n. 13392, Mbaye, RV 250046).
Orbene, l'ordinanza impugnata ha già puntualmente osservato che il difensore era a conoscenza del verbale di sequestro dal 3.8.2011, avendone chiesto copia in tale data, con la conseguente tardività dell'eccezione formulata con l'istanza di riesame. Peraltro, anche l'indagato aveva conoscenza della nullità dal momento del sequestro, essendo presente all'atto.
Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato pienamente atto di avere esaminato la produzione tecnica della difesa dell'indagato e delle ragioni della sua inattendibilità, sicché anche sul punto l'ordinanza si sottrae alle censure del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012