Tribunale Palermo Sez. III ord. 22 giugno 2009
Pres. Loforti Est. Loforti

Ordinanza con la quale il tribunale penale di Palermo ha ammesso la costituzione di parte civile contro il sindaco ed assessori all'ambiente per l'inquinamento atmosferico in città (segnalazione dell'Avv. N. Giudice)

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, sez. III penale, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri:

dott. Raimondo Loforti, Presidente

dott Nicola Aiello, Giudice

dott. Riccardo Corleo, Giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili, come formulate all'odierna udienza, il Tribunale
Osserva
Va premesso che si precede nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 328 e 674 C.P. per essersi gli stessi rifiutati di adottare i dovuti provvedimenti, negli anni dal 2001 al 2007, a seguito del superamento, da parte degli inquinanti atmosfefici indicati nei capi di imputazione, dei limiti a tal fine previsti dalla legge; per avere ornesso di informare il pubblico sullo stato della qualità dell'aria; ai sensi dell' art. 40 CP, per non avere impedito, nel territorio del comune di Palermo, il superamento dei limiti di legge da parte dei medesimi inquinanti atmosferici.
Tali reati sono inquadrati nel Codice Penalc, il primo, tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, il secondo, tra le contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
Nel presente, processo, in sostanza, si ipotizzano due distinti reati che potrebbero avere determinato un danno ambientale sia alle singole persone che agli enti la cui azione è volta alla tutela, appunto, dell'ambiente.
La Corte di Cassazionc ha in proposito affermato che <>.
Di conseguenza, prosegue la Corte, “ proprio perchè nel danno ambientale è inscindibile 1' offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani c sociali di ogni persona la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomiParchi Nazionali ecc. (in nome dell'ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell'ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo). " E con specifico riferimento al WWF ha aggiunto che "le Associazioni di protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perchè formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all' ambiente” (v. Cass., Sez. 3, n. 9837 del 1 ottobre 1996, Locatelli).
Al riguardo, la giurisprudenza costante ha riconosciuto il diritto al risarcimento in capo alle associazioni ambientatiste riconosciute ai sensi della citata L. 8 giugno 1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto all'ambiente
Ed è stato altresì affermato che il WWF Italla è un' associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria “la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dcll'ambiente tramite:
a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terrra” ecc.
Con la conseguenza che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela del patrimonio naturale, come quelli indicati nei capi di imputazione, può effettivamente comportare per se stessa un danno risarcibile per 1'associaziaone ambientalista (v. Cass., sez. 3, n. 35393 del 2008).
Alla luce di quanto sopra e dello specifico tenore delle imputazioni per cui si procede, deve in primo luogo affermarsi la ritualità della costituzione di parte civile di Legambiente, comitato Regionale Siciliano con sede in Palermo e dell'Associazione italiana per il WWF, operanti nel territorio del comune di Palermo attraverso le proprie sedi regionali locali.
Per converso, deve essere esclusa la costituzione del Comitato "Movimento di Difesa del Cittadino" e ciò in considerazione del fatto che dall'atto di costituzione e dagli atti allo stesso allegati non risulta alcun legame concreto al territorio del comune di Palermo, neanche con riferimento ai periodi in cui si sarebbero realizzate le condotte illecite in contestazione.
Quanto, poi, alle eccezioni riguardanti la costituzione di Alaimo Roberto, Di Napoli Michelangelo, Gemelli Maurizio e Milio Pietro il tribunale ritiene in primo luogo la ritualità di tale atto e della relativa procura speciale conferita in calce.
Al riguardo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei temini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.
Nè può dirsi che, diversamente opinando, ogni nomina di difensore da parte della persona offesa ex art.101 c.p.p.dovrebbe intendersi come incarico a costituirsi parte civile, principio in sè esatto, ma non applicabile nel caso di specie, in cui rileva il fatto che la procura sia stata apposta in calce all'atto di costituzione (v. Cass. Sez. 4, n. 14683/2004).
Quanto, ancora, al rilievo secondo cui Di Napoli Michelangelo non sarebbe residente nel comune di Palermo, si osserva che ciò non vale ad escludere la sua coslituzione, dal momento che nel relativo atto si da conto dell'esistenza di un suo domicilio in questo comune, sicchè, procedendosi per un reato di pericolo, non può affatto escludersi la sua legittimazione.
Parimenti deve essere ammessa la costituzione di Romeo Fabrizio + 28 e di Guzzo Francesca e Cudia Giuseppe trattandosi di soggetti che nella esposizione delle ragioni che giustificano la loro domanda, hanno dichiarato di essere dipendenti del Comune di Palermo quali vigili urbani e tanto basta, in questa fase, ai sensi dell'art. 78 c.p.p., per escludere la sostenuta inammissibilità della costituzione.
Pertanto le richieste di esclusione devono essere respinte, fatta eccezione per quella riguardante il Movimento di difesa del cittadino,
P.Q.M.
Visti gli artt. 74 e segg. c.p.p., esclude dal processo la parte civile Movimento di difesa del cittadino;
respinge le altre richieste di esclusione come sopra formulate.
Ed ordina procedersi oltre.
Palermo, 22 giugno 2009.