TAR Piemonte Torino, Sez. I n. 1320. del 11 dicembre 2012
Urbanistica. Differenza tra risanamento conservativo e demolizione con ricostruzione

Gli interventi di "risanamento conservativo", in particolare, si differenziano sostanzialmente dalla "demolizione con ricostruzione", sia perché non prevedono, come detto, un intervento autorizzato di demolizione diretto alla completa eliminazione della struttura preesistente, sia essa fatiscente o degradata oppure no; sia perché sono volti a conservare, recuperandolo sul piano strutturale ed estetico, l'aspetto e le caratteristiche originarie edilizie attraverso una serie di opere - anche di decostruzione - che, all'esito dei lavori, non determinano un aliquid novi, in quanto assicurano non solo il rispetto della morfologia della vecchia struttura, ma anche il mantenimento di una parte dei precedenti elementi. Ne consegue che qualora si realizzino nuovi volumi sopraelevando o ampliando l'edificio originario sì da vita ad un nuovo edificio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01320/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02043/1995 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 1995, proposto da: 
Biscieglia Raffaele e Billero Alfonsa, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Ronca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Mazzini, 13; Billero Alfonsa;

contro

Comune Pianezza;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 26 prot. 14858, in data 4/8/95, notificata in data 26/8/1995, avente ad oggetto la sospensione lavori e la demolizione di opere abusive;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) I ricorrenti sono proprietari di un appezzamento nel Comune di Pianezza, distinto al N.C.E.U. al F. 16 n. 523. Su tale area è stato realizzato un fabbricato, in un primo momento destinato a tettoia per deposito, oggetto di due istanze di condono, presentate rispettivamente in data 23.06.198 e 23.02.1995. Sulla prima domanda sono maturati i termini del silenzio assenso. In pendenza della seconda istanza - motivata dall’ampliamento del manufatto e dalla sua destinazione ad uso civile abitazione - il Comune di Pianezza ha adottato l’ordinanza qui impugnata, dopo aver riscontrato, a seguito di sopralluogo e di rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale del 03.08.1995, che sul fondo era “ in corso di costruzione” un edificio abusivo, non corrispondente alle opere pertinenti alle suddette istanze di condono.

Il Comune di Pianezza non si è costituito in giudizio.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione, il ricorso è pervenuto a decisione all’udienza del 06.12.2012.

2) Con la prima doglianza il ricorrente deduce che l’amministrazione ha errato nel disporre la demolizione del manufatto per cui è controversia, in assenza di previa delibazione dell'istanza di condono del 23.02.1995.

2.1) Il motivo va disatteso. Si osserva, in proposito, che i lavori abusivi sanzionati - secondo quanto si evince dalle risultanze fidefacienti dei rapporti redatti dagli organi di Polizia locale - erano in corso nell'agosto del 1995, e dunque in data ben posteriore alla data di presentazione della domanda di condono (del 23.02.1995).

È quindi evidente che l'ordinanza impugnata ha sanzionato un ulteriore abuso edilizio in corso, rispetto al quale la precedente domanda di condono, sotto il profilo giuridico, è insuscettibile di spiegare effetto alcuno (Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659).

2.2) Negli stessi termini si è affermato che la mera presentazione dell'istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive. Pertanto, l'ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che, in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Ciò, d’altra parte, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35 della l. n. 47 del 1985.

In definitiva, in siffatte evenienze la misura repressiva costituisce atto dovuto, che non può essere evitata nell'assunto che per le opere realizzate non fosse necessario il permesso di costruire o che avessero natura pertinenziale; ciò perché, in caso di prosecuzione dei lavori di un immobile già oggetto di domanda di condono, vale il diverso principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, senza che sia possibile distinguere tra opere pertinenziali e non, tra opere soggette al permesso di costruire ed opere realizzabili con d.i.a. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 02 luglio 2012, n. 3109; 2 maggio 2012 n. 2006 e 11 maggio 2011, n. 2626; T.A.R. Genova Liguria sez. I, 11 luglio 2011, n. 1084).

3) Le considerazioni che precedono - nella parte in cui evidenziano l’irrilevanza della tipologia di opera e di regime edilizio, a fronte della illegittimità della prosecuzione di opere abusive - risolvono anche i successivi due motivi di censura, con i quali si lamenta la non corretta qualificazione dell’opera e la conseguente errata applicazione della sanzione.

A detta del ricorrente, i nuovi lavori sarebbero inquadrabili nella nozione di “restauro e risanamento conservativo” (ex art. 23 lett. c) NTA del PRG) e non già in quella di “demolizione con ricostruzione” (ex art. 23 lett. g) e h) NTA del PRG); risulterebbe inappropriata al caso, pertanto, l’applicazione della sanzione demolitoria, in luogo di quella pecuniaria – ai sensi dell’art. 8, comma 7 lett. a) e comma 11, D.L. 88/1995.

Ciò in quanto l’art. 8 comma 7 del D.L. 88/1995 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 662/96, art. 2. 61) prevedeva che fossero subordinati a denuncia di inizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra le altre, le “opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”; e, al comma 11, aggiungeva che “l'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 8 .. comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse..”.

3.1) Anche sotto questo profilo, che si esamina per completezza, il ricorso non pare fondato.

Per appurare se le opere per cui è causa rientrino nella nozione di “restauro e risanamento conservativo”, occorre prendere in esame le planimetrie allegate alla prima istanza di condono, dalle quali risulta un’altezza del fabbricato di 3,20 m su un lato e di 2,80 sull’altro, e metterle a confronto con il rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale del 03.08.1995: da quest’ultimo documento emerge che i muri sui quattro lati presentano un’altezza di circa 3,20 m dal piano di campagna circostante e che 17 colonne verticali sporgono dalle murature perimetrali.

Dalla perizia di parte allegata in atti si evince che tali pilastri sono stati progettati con “funzione strutturale di supporto dell’eventuale solaio sottotetto e della copertura”. Si tratta di strutture non presenti nel preesistente fabbricato (come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla stessa perizia).

Si deve concludere che la realizzazione di pilastri sporgenti dalle mura perimetrali che definivano l’altezza del fabbricato preesistente, introduca un elemento di difformità della sagoma, e quindi del volume, del manufatto preesistente.

La circostanza assume rilievo in quanto l'identità di volumetria e sagoma è condizione essenziale per distinguere l'intervento di ristrutturazione o restauro/risanamento conservativo da quello di nuova costruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744 e 9 luglio 2010, n. 4462; Cass. Pen, Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 47046; T.A.R Campania Napoli sez. IV 08 marzo 2012, n. 1169 e Sez. II, 25 marzo 2010, n. 1611).

Qualora, infatti, l'opera comporti la realizzazione di un nuovo volume, essa esula dagli interventi del primo tipo.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (come definiti dall'art. 31 comma 1 lett. c), l. 5 agosto 1978 n. 457) sono caratterizzati, infatti, dall'essere rivolti a conservare l'organismo edilizio preesistente nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, senza modificarne l'identità, la fisionomia e la struttura, né la volumetria, e senza comportare, quindi, la creazione di un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente.

Gli interventi di "risanamento conservativo", in particolare, si differenziano sostanzialmente dalla "demolizione con ricostruzione", sia perché non prevedono, come detto, un intervento autorizzato di demolizione diretto alla completa eliminazione della struttura preesistente, sia essa fatiscente o degradata oppure no; sia perché sono volti a conservare, recuperandolo sul piano strutturale ed estetico, l'aspetto e le caratteristiche originarie edilizie attraverso una serie di opere - anche di decostruzione - che, all'esito dei lavori, non determinano un aliquid novi, in quanto assicurano non solo il rispetto della morfologia della vecchia struttura, ma anche il mantenimento di una parte dei precedenti elementi (cfr. T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 09 giugno 2011, n. 172; T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 844).

Ne consegue che qualora si realizzino nuovi volumi sopraelevando o ampliando l'edificio originario sì da vita ad un nuovo edificio (T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 11 aprile 2012, n. 440; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 23 febbraio 2011, n. 1048; T.A.R. Genova Liguria sez. I, 30 giugno 2009, n. 1621; nello stesso senso Cassazione penale sez. III, 06 maggio 2010 n. 21351).

Stante l’ampliamento di volume e sagoma conseguente alla sopraelevazione del solaio di copertura, va escluso che l’intervento per cui è causa potesse essere ricollegato alla precedente istanza di condono; va escluso, parimenti, che lo stesso potesse essere qualificato come risanamento conservativo, e quindi assentito tramite semplice d.i.a..

Né si giustifica, per le stesse ragioni, la doglianza circa l’errata applicazione della sanzione demolitoria, in luogo di quella pecuniaria.

Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Stante la mancata costituzione del Comune, nulla si dispone in punto spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)