Cass. Sez. III n. 35628 del 27 settembre 2007 (Ud. 11 lug. 2007)
Pres. Papa Est. Sensini Ric. Orrù
Caccia e animali. Uccellagione (differenza con altre forme di caccia)

La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Nella definizione del concetto di uccellagione, occorre, quindi, rifarsi alla esigenza della norma, che ha inteso vietare ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quelle di cui è vietata la caccia. Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, etc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più determinata c comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. Deve, inoltre, escludersi che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo all'uopo sufficiente anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci di indiscriminata cattura di volatili. Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che l'esercizio della uccellagione sia connotato dai seguenti elementi: 1) impiego di strumenti fissi, non di uso momentaneo, diversi dalle armi da sparo; 2) potenzialità offensiva di tali mezzi ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica.
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