TAR Piemonte, Sez. I, n. 792, del 27 giugno 2013
Urbanistica.Definizione costruzione in appoggio

Per costruzione in appoggio deve intendersi quella che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino, che in tal modo ne assicura la staticità necessaria; si ha, invece, costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente combaciano perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso. (Segnalazione e massima a cura di F. albanese)

N. 00792/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2009, proposto da: 
Piero Carlo Gallo, Canna Graziella, Berlucchi Angelo e Sigaudi Franca, rappresentati e difesi dall'avv. Piero Carlo Gallo, con domicilio eletto presso Giancarlo Biginelli in Torino, via Federico Paolini, 11;

contro

Comune Di Tronzano Vercellese;

nei confronti di

Rosanna Luisetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Carecchio e Stefano Carecchio, con domicilio eletto presso Maurizio Falletti in Torino, corso Francia, 19 Bis;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 19/2009 in data 30.4.2009 rilasciato dal Responsabile dell'Urbanistico del Comune di Tronzano Vercellese alla sig.ra Luisetti Rosanna per ampliamento fabbricato civile abitazione mediante chiusura parte terrazzo - nuova costruzione basso fabbricato uso legnaia sull'area e sull'immobile distinti a Catasto al Foglio 7 mappale n. 398 - 418 in Via Firenze n. 2.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rosanna Luisetti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO



1) I ricorrenti Gallo e Canna sono comproprietari del terreno sito in Tronzano Vercellese, distinto al catasto al foglio 7 n. 422, confinante con il fondo distinto al n. 398, di proprietà di Luisetti Rosanna.

Con il mappale n. 398 confina, per un tratto, anche il terreno distinto al n. 850 del foglio 7, di proprietà dei ricorrenti Berlucchi e Sigaudi.

Nel presente giudizio viene impugnato il permesso di costruire n. 19, rilasciato in data 30.04.09 in favore di Luisetti Rosanna per la costruzione, sull’area distinta al mappale n. 398, di un basso fabbricato ad uso legnaia dell’altezza di mt. 2,40, della lunghezza di mt. 5,18 e della larghezza di mt. 6.

Tale manufatto risulterebbe posizionato in parte sul confine Berlucchi - Sigaudi e in parte a distanza di mt. 1 sia dal confine Berlucchi – Sigaudi, sia dal confine Gallo – Canna.

A detta dei ricorrenti risulterebbe violato l’art. 19 bis delle NTA del PRG vigente nel Comune di Tronzano Vercellese, il quale impone che la distanza minima dai confini, in difetto di diverso accordo tra i proprietari confinanti, deve essere di 3 mt.

Quale secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 6 delle NTA del PRG vigente, in quanto tra l’erigenda costruzione e altro fabbricato antistante di proprietà Luisetti, destinato a civile abitazione e insistente sullo stesso mappale n. 398, non sussisterebbe la distanza minima prescritta di 6 mt.

Con un terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione del combinato disposto degli artt. 19 bis e 33 delle NTA in relazione agli indici di cubatura e di superficie coperta ivi previsti.

Con il quarto motivo denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33, comma 4, delle vigenti NTA, in quanto, con le licenze n. 59/2001 e n. 84/2002 sarebbe già stato concesso alla Luisetti l’incremento “una tantum” del 20% del volume esistente sul mappale n. 398 del foglio 7, per cui il permesso di costruire n. 19/2009 sarebbe stato rilasciato in violazione dell’art. 33, non potendosi concedere un ulteriore incremento del volume edificato.

Con un quinto e ultimo motivo i ricorrenti rilevano l’illegittimità dell’impugnato permesso di costruire per la violazione degli artt. 19 bis e 33 NTA, stanti l’omesso computo nei calcoli rassegnati delle cubature e delle coperture degli edifici esistenti sul mappale 418, l’omessa indicazione della superficie del mappale 418 che viene unita al mappale 398, nonché l’omessa indicazione della quantità residua di cubature e superfici di tale mappale da sfruttare ai fini del nuovo incremento edificatorio.

2) In giudizio si è costituita la sola parte controinteressata Luisetti Giovanna, mentre è rimasto inerte il Comune di Tronzano Vercellese.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare e del rigetto della successiva istanza di revoca della misura cautelare avanzata dalla controinteressata, il procedimento è pervenuto a decisione all’udienza del 13.06.2013.

3) Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

3.1) Al fine di meglio inquadrare i termini della questione in esame occorre premettere che l’art. 19 bis delle NTA del PRG vigente nel Comune di Tronzano Vercellese, impone che la distanza minima dai confini, in difetto di diverso accordo tra i proprietari confinanti, debba essere di 3 mt.

A detta dei ricorrenti l’art. 19 bis risulterebbe violato nel caso di specie in quanto il tetto del basso fabbricato in costruzione sul mappale n. 398 viene a posizionarsi alla distanza di soli mt. 1 dalle proprietà confinanti.

3.2) Dalle planimetrie versate in atti si evince che la tettoia solo per una piccola superficie risulta appoggiata ad elementi verticali, mentre per la restante parte risulta caratterizzata da un notevole sbalzo, che varia dai mt. 2,00 ai mt. 3,00 circa, verso il confine dei ricorrenti.

3.3) Tra le prescrizioni contenute nell’art.10 del permesso di costruire si prevede che “i sostegni della copertura e le pareti fisse della “legnaia” vengano in qualunque caso posizionati oltre mt. 3,00 (misurati a raggio) dal confine di proprietà con i mappali n. 422 e 850 del foglio n. 7”.

Secondo la tesi fatta propria dal Comune e dalla controinteressata, la distanza della falda del tetto dal confine non verrebbe in considerazione ai fini del calcolo della distanza prevista dall’art. 19 bis delle NTA, e ciò in quanto i 3 mt. dovrebbero essere calcolati a partire dalle strutture di sostegno e dalle pareti fisse della legnaia.

3.4) La tesi de qua viene argomentata anche mediante il richiamo dell’art. 6 delle NTA, il quale, nel definire la superficie coperta di un edificio, specifica che la stessa “si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronda, pensiline, balconi e simili) sino al limite di mt. 2,00 di sporgenza”. Pertanto, in applicazione del citato art. 6, la distanza del basso fabbricato dal confine andrebbe comunque misurata al netto della pensilina aggettante sino al limite di metri 2 di sporgenza.

3.5) In dissenso da tale impostazione, i ricorrenti sostengono che ai fini del computo della distanza minima dovrebbe comunque essere considerato anche il tetto, nella sua intera estensione, in quanto parte strutturale della costruzione.

3.6) Ulteriore punto di contrasto deriva dal rilievo della parte resistente secondo cui non sussisterebbe alcuna violazione della distanza dal confine della proprietà Berlucchi/Sigaudi, in quanto sul confine di tale proprietà esiste altro fabbricato, e né l’art. 19 bis, né altra disposizione delle NTA deroga alla disciplina della prevenzione di cui all’art. 873 e ss. c.c., la quale implica la possibilità, per chi edifica per secondo, di eliminare la distanza dalla costruzione posta sul fondo vicino, andando a costruire in aderenza o in appoggio al primo fabbricato.

4) Nell’esaminare il motivo di ricorso va subito sgombrato il campo dal profilo da ultimo menzionato.

4.1) L’insegnamento del giudice di legittimità è chiaro nel precisare che “in tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire ‘‘in aderenza’’ od ‘‘in appoggio’’, la preclusione di dette facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione” (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18593). In questi termini è anche la consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato che nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine (come, nella specie, le NTA vigenti nel Comune) non può ritenersi consentita la costruzione in aderenza o in appoggio a meno che tale facoltà non sia consentita come alternativa all’obbligo di rispettare le suddette distanze (T.A.R. Veneto, sez. II, 11 novembre 2011, n. 1683; T.A.R. Palermo, sez. II, 5 settembre 2012, n. 1835).

Infine, il principio della prevenzione può trovare spazio laddove la norma regolamentare prescriva esclusivamente distanze tra fabbricati, non già nei casi (come quello in esame) in cui essa statuisca una distanza tra fabbricati con riguardo al confine (così Cass., Sez. Un., 18 agosto 2002, n. 11489; T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 8 gennaio 2013, n. 9).

Il caso in esame, incentrato su una disposizione delle NTA che impone una distanza minima dai confini di 3 mt (derogabile solo in forza di diverso accordo tra i proprietari confinanti) rientra quindi tra le ipotesi in cui il principio di prevenzione non può trovare applicazione.

4.2) Quand’anche poi si facesse applicazione di tale principio, risulterebbe chiaro che la fattispecie al vaglio esula dall’ipotesi della costruzione in appoggio o in aderenza al fabbricato confinante.

Ed infatti, per costruzione in appoggio deve intendersi quella che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino, che in tal modo ne assicura la staticità necessaria; si ha, invece, costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente combaciano perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso (cfr. Cass. Civ. sez. II, 04 maggio 2012, n. 6768).

Nel caso di specie non si configura alcuna delle condizioni sopra richiamate, atteso che la tettoia, posizionata verso le proprietà confinanti, si compone di una falda non ancorata né aderente, secondo le caratteristiche sopra indicate, al manufatto confinante.

4.3) Va parimenti esclusa la possibilità di includere la tettoia tra le “parti aggettanti aperte” per le quali l’art. 6 NTA prevede lo scomputo di mt. 2 di sporgenza.

Ed infatti il manufatto in questione, secondo quanto si ricava dalla documentazione tecnica in atti, risulta chiuso su almeno tre lati: a nord, dalla muratura perimetrale dell’autorimessa; a sud, dalla muratura perimetrale in blocchi di cemento; a ovest, in parte da una parete fissa e in parte da una porta scorrevole. Infine, a est, a confine con la proprietà dei ricorrenti, la tettoia è chiusa in parte dal muro pieno della recinzione, alto circa mt. 2,00.

Tali caratteristiche costruttive appaiono di rilievo in quanto privano la struttura di quei requisiti di “apertura” e “sporgenza” cui l’art. 6 NTA condiziona lo scomputo dei 2 mt.

4.4) Tale conclusione appare in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le strutture aggettanti sono solo quelle che sporgono dalla facciata dall'edificio e non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio (Cons. St. sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3381; Cass. civ. sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913 e 7 settembre 1996, n. 8159), con la conseguenza che mentre le prime, quelle aggettanti, non determinano volume dell'edificio, nel secondo caso esse costituiscono corpo dell'edificio, e contribuiscono quindi alla determinazione del volume e delle distanze.

Per le ragioni esposte, l’inosservanza dei 3 mt. dalle proprietà dei ricorrenti è ingiustificata e determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso, non potendosi riscontrare alcuna circostanza (riferita alle NTA o alla disciplina della prevenzione di cui agli artt. 873 e ss. c.c.) idonea a giustificare la deroga al predetto limite di distanza.

5) In stretta consecuzione con i rilievi sin qui svolti, va esaminata la censura sviluppata al terzo motivo di ricorso.

Dai calcoli allegati al permesso di costruire n. 19/2009 rilasciato dal Comune di Tronzano risulta che la totale superficie coperta dichiarata in progetto è pari a mq. 137,15 (di cui mq. 11,80 occupati dalla tettoia), a fronte di una superficie coperta massima consentita pari a mq. 142,80 (calcolata, ai sensi dell’art. 33 NTA, applicando il rapporto di copertura massima - pari al 40% - alla superficie fondiaria complessiva, pari a mq 357).

Tuttavia, la superficie imputata - nel progetto assentito - alla tettoia, pari a mq. 11,80, tiene conto solo della parte della struttura poggiante sui pilastri e ancorata alla muratura, e non già invece della parte a sbalzo verso la proprietà dei ricorrenti, che, per quanto si è esposto, va invece computata nella superficie coperta.

Tale carenza di computo rende incompleto il riscontro circa l’osservanza del limite di superficie coperta massima consentita dalle NTA del PRG, concorrendo a determinare un ulteriore profilo di invalidità del titolo edilizio impugnato.

6) L’accoglimento delle censure esaminate, implicando l’esigenza di arretramento del manufatto, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi inerenti la violazione degli indici di edificabilità, in quanto connessi con la parte edificata in violazione delle distanze e soggetta ad arretramento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ai sensi di cui in motivazione.

Condanna in solido le parti resistenti a rifondere in favore dei ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre Iva, Cpa e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)