TAR Veneto Sez. II sent. 1650 del 28 maggio 2009
Urbanistica. Pianificazione

Le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica giustificazione oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall\'amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni. In tali evenienze, la completezza della motivazione costituisce, infatti, lo strumento dal quale deve emergere l\'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente tutelata
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 95 del 2005, proposto dalla Rino Greggio Argenterie Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mazzola, Franco Zambelli, Stefania Candiotto, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

- il Comune di Selvazzano Dentro - (Padova), in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l\'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale 21.10.2004 n. 35 di adozione di variante parziale al P.R.G. di cui è dotato il Comune di Selvazzano Dentro, di tutti gli elaborati tecnici alla stessa allegati, dei richiamati pareri della Commissione Edilizia del 18.10.2004 e della III Commissione Consiliare del 19.10.2004 e di ogni atto presupposto e/o conseguente;

nonché per il risarcimento dei danni arrecati alla ditta ricorrente dai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Il Comune di Selvazzano Dentro ha adottato ed approvato nel 2003 il Programma di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi della l.r. n. 23 del 1999 presentato dalla Rino Greggio Argenterie S.p.a., programma seguito dall’approvazione e sottoscrizione, il 4 marzo 2004, della relativa convenzione.

Il P.I.R.U.E.A è stato finalizzato al trasferimento del complesso industriale della società proponente dalla zona di Tencarola ad una nuova area sita nella frazione di Caselle ed è stata, tra l’altro, prevista la dismissione dell’area di originaria collocazione con demolizione completa della cubatura esistente, bonifica dell’area e trasformazione della zona in residenziale.

Più nel dettaglio, è stata definita la potenzialità edificatoria su tale ultima area destinata a nuova zona residenziale e fissata in 2,5 mc. per mq. ed è stata anche adottata (con la deliberazione n.56 del 18 novembre 2003), una variante generale al P.R.G., al fine di consentire la realizzazione delle opere.

Successivamente, con la deliberazione n.35 del 21 ottobre 2004, il Comune ha adottato una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 della l.r. n.61 del 1985, comportante una modifica alla variante generale adottata con la deliberazione n.56 del 2003. Tale variante, in particolare, ha previsto la riduzione dell’indice di edificabilità per l’area ove dovrà sorgere la nuova zona residenziale di Tencarola dai previsti 2,5 mc. per mq. a 1,90 mc. al mq.

Con il presente ricorso, la Rino Greggio Argenterie S.p.a. ha agito in giudizio per annullamento della predetta variante e dei pareri ad essa presupposti nonché per il risarcimento del danno.

Il Comune di Selvazzano Dentro e la Regione Veneto non si sono costituiti nel presente giudizio.

All’udienza del 2 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ciò alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2008, depositata dalla difesa della ricorrente, con a quale è stata revocata la deliberazione gravata.

In relazione alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, si osserva, per un verso, che i provvedimenti impugnati e rimossi in autotutela non hanno medio tempore prodotto alcun effetto mentre, per altro verso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza del danno risarcibile. La domanda risarcitoria, pertanto, non può trovare accoglimento.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 14 giugno 1996 n. 832) , deve comunque procedersi, anche in questo caso, alla statuizione sulle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La doglianza rappresentata dalla difesa della ricorrente appaio fondate, già ad una prima sommaria delibazione.

Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza formatasi in materia, le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica giustificazione oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall\'amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni. In tali evenienze, la completezza della motivazione costituisce, infatti, lo strumento dal quale deve emergere l\'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente tutelata (cfr., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2837; Cons. St., IV, 21 giugno 2007, n. 3400).

Su tali basi, dunque, la deliberazione gravata si palesa illegittima in quanto manchevole di quell’adeguato substrato motivazionale ed estremamente generica circa le ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’adozione della variante e la loro prevalenza rispetto all’interesse del privato.

Le spese, dunque, per la soccombenza virtuale, vanno in parte compensate ed in parte poste a carico del Comune di Selvazzano Dentro, nella misura di cui al dispositivo. La mancanza di legittimazione passiva della Regione Veneto, resa evidente dalla circostanza che non è stato impugnato alcun atto riconducibile a tale Amministrazione, vale ad escludere, in relazione ad essa, una statuizione sulle spese.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) quanto alla domanda di annullamento, dichiara cessata la materia del contendere;

b) quanto alla domanda risarcitoria, la rigetta.

Compensa in ragione della metà le spese di lite tra il Comune di Selvazzano Dentro e la ricorrente, condannando l’Ente alla refusione del residuo in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00 di cui € 200,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Nulla sulle spese di giudizio quanto alla Regione Veneto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l\'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L\'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO