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CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 17/2004
definita dal Consiglio il 7 gennaio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE sull'igiene dei prodotti alimentari
GUCE 30 marzo 2004

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (3), stabilisce i
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti, compresi
i composti organici volatili (in seguito denominati «COV»),
da conseguire entro il 2010 nel quadro della strategia
comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e
l'ozono troposferico, ma non prevede valori limite per le
emissioni di questi inquinanti da fonti specifiche.
(2) Per rispettare i limiti nazionali di emissione di COV gli
Stati membri devono agire su differenti categorie di fonti
di tali emissioni.
(3) La presente direttiva integra le misure adottate a livello
nazionale per assicurare il rispetto dei limiti di emissione
di COV.
(4) In mancanza di disposizioni comunitarie, le legislazioni
degli Stati membri che prevedono valori limite di COV
per alcune categorie di prodotti possono differire. Tali
divergenze, unitamente alla mancanza di una siffatta legislazione
in alcuni Stati membri, potrebbero creare inutili
ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza
nell'ambito del mercato interno.
(5) È pertanto necessario armonizzare le leggi e le disposizioni
nazionali che, al fine di combattere la formazione di
ozono troposferico, fissano valori limite per il contenuto
di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva
per garantire che non limitino la libera circolazione di tali
prodotti.
(6) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione
delle emissioni di COV, non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le emissioni
di COV in uno Stato membro influenzano la qualità
dell'aria negli altri Stati membri, e può dunque, a causa
delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo
5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto
è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(7) Il contenuto di COV di pitture, vernici e prodotti per
carrozzeria determina emissioni significative di COV
nell'atmosfera, che contribuiscono alla formazione a livello
locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello
strato limite della troposfera.
(8) Il contenuto di COV di talune pitture e vernici e di taluni
prodotti per carrozzeria dovrebbe essere ridotto, per
quanto tecnicamente ed economicamente possibile, tenendo
conto delle condizioni climatiche.
(9) Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente è
necessario stabilire e rispettare un contenuto massimo di
COV per i prodotti contemplati dalla presente direttiva.
(10) È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti
fabbricati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni
della presente direttiva.
(11) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rilasciare
licenze individuali per la vendita e l'acquisto a fini specifici
di quantità strettamente limitate di prodotti non conformi
ai valori limite di solventi stabiliti dalla presente direttiva.
(1) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 43.
(2) Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del 7 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del . . .
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
(12) La presente direttiva integra le disposizioni comunitarie in
materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici.
(13) La protezione della salute dei consumatori e/o dei lavoratori
e la protezione dell'ambiente di lavoro non dovrebbe
rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva
e, pertanto, quest'ultima non dovrebbe influire sulle
misure adottate a tal fine dagli Stati membri.
(14) È necessario monitorare il contenuto massimo di COV per
stabilire se le concentrazioni di COV riscontrate in ciascuna
categoria di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria
previste dalla presente direttiva rientrano nei limiti
consentiti.
(15) Dato che il contenuto di COV dei prodotti utilizzati per
taluni lavori di carrozzeria è ora regolamentato dalla presente
direttiva, occorrerebbe pertanto modificare la direttiva
1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in
taluni impianti (1).
(16) Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter mantenere o
introdurre misure nazionali per il controllo delle emissioni
derivanti da attività di carrozzeria di veicoli riguardanti il
rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva
70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi (2), o parti di essi, eseguito a fini di riparazione,
manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti
di produzione.
(17) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti
venduti per uso esclusivo in stabilimenti autorizzati ai
sensi della direttiva 1999/13/CE in cui le misure di riduzione
delle emissioni prevedono mezzi alternativi per raggiungere
livelli almeno equivalenti di riduzione delle emissioni
di COV.
(18) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
della presente direttiva ed assicurarne l'applicazione. Tali
sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(19) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in
merito all'esperienza maturata nell'applicazione della presente
direttiva.
(20) Dovrebbe essere effettuata una revisione per ridurre il
contenuto di COV di prodotti che esulano dall'ambito di
applicazione della presente direttiva ed eventualmente per
ridurre ulteriormente i valori limite di COV già previsti.
(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(3),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente direttiva mira a limitare il contenuto totale di
COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria
allo scopo di prevenire o ridurre l'inquinamento atmosferico
derivante dal contributo dei COV alla formazione di
ozono troposferico.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, la
presente direttiva armonizza le specifiche tecniche di talune
pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria.
3. La presente direttiva si applica ai prodotti di cui all'allegato
I.
4. La presente direttiva non pregiudica né altera le misure,
compresi gli obblighi in materia di etichettatura, adottate a
livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei
consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi
responsabili, in base alle disposizioni legislative degli Stati
membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva;
2) «sostanze», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti,
quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria,
in forma solida, liquida o gassosa;
3) «preparato», qualsiasi miscela o soluzione composta di due
o più sostanze;
4) «composto organico», qualsiasi composto contenente almeno
l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti:
idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto od
un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei
carbonati e bicarbonati inorganici;
5) «composto organico volatile (COV)», qualsiasi composto
organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o
inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di
101,3 kPa;
IT C 79 E/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2004
(1) GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento
(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
49 del 19.2.2004, pag. 36). (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
6) «contenuto di COV», la massa di composti organici volatili
espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto
pronto all'uso. Non è considerata parte del contenuto
di COV la massa di composti organici volatili presente
in un dato prodotto che in fase di essiccamento
reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
7) «solvente organico», qualsiasi COV usato da solo o in combinazione
con altri agenti, per dissolvere o diluire materie
prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente
di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di
dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione
superficiale, plastificante o conservante;
8) «rivestimento», qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi
organici o i preparati contenenti solventi organici necessari
per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola
con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale
su una determinata superficie;
9) «pellicola», uno strato continuo risultante dall'applicazione
su un supporto di uno o più rivestimenti;
10) «rivestimenti a base acquosa (BA)», i rivestimenti la cui
viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;
11) «rivestimenti a base solvente (BS)», i rivestimenti la cui
viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;
12) «immissione sul mercato», la messa a disposizione di terzi,
dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio
doganale comunitario viene considerata come immissione
sul mercato ai sensi della presente direttiva.
Articolo 3
Requisiti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui
all'allegato I siano immessi sul mercato nel loro territorio a
partire dalle date stabilite nell'allegato II solo se hanno un
contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell'allegato
II e se sono conformi all'articolo 4.
Per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo
di COV di cui all'allegato II, si impiegano i metodi analitici di
cui all'allegato III.
Per i prodotti di cui all'allegato I a cui devono essere aggiunti
solventi o altri componenti contenenti solventi affinché siano
pronti all'uso, i valori limite di cui all'allegato II si applicano al
contenuto di COV del prodotto pronto all'uso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri esentano
dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso
esclusivo in un'attività contemplata dalla direttiva 1999/13/CE
e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli
articoli 3 e 4 di detta direttiva.
3. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di
veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi
particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono
concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in
quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai
valori limite di COV stabiliti nell'allegato II.
4. I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente
direttiva che risultano essere stati prodotti anteriormente
alle date stabilite nell'allegato II e che non soddisfano i requisiti
del paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato per un
periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del
requisito che si applica al prodotto in questione.
Articolo 4
Etichettatura
Gli Stati membri provvedono affinché al momento dell'immissione
sul mercato i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di
un'etichetta. L'etichetta indica:
a) la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di
COV espresso in g/l di cui all'allegato II;
b) il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto
pronto all'uso.
Articolo 5
Autorità competente
Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile
dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva
e ne informano la Commissione entro . . . (*).
Articolo 6
Monitoraggio
Gli Stati membri stabiliscono un programma di monitoraggio
allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva.
Articolo 7
Comunicazione dei dati
Gli Stati membri comunicano i risultati del programma di
monitoraggio, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni
della presente direttiva, e le categorie e i quantitativi di prodotti
autorizzati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Le due prime
relazioni sono trasmesse alla Commissione 18 mesi dopo le
date entro le quali occorre conformarsi ai valori di contenuto
massimo di COV di cui all'allegato II; successivamente una
relazione è trasmessa ogni cinque anni. La Commissione elabora
preventivamente un formato comune per la trasmissione
dei dati del monitoraggio secondo la procedura di cui all'articolo
12, paragrafo 2. I dati sono trasmessi con frequenza annuale
alla Commissione su sua richiesta.
IT 30.3.2004 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 79 E/3
(*) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 8
Libera circolazione
Gli Stati membri non possono, a motivo del fatto che sono
trattati nella presente direttiva, vietare, limitare o impedire l'immissione
sul mercato di prodotti che rientrano nell'ambito
d'applicazione della presente direttiva i quali, pronti all'uso,
sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 9
Revisione
La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo
e al Consiglio:
1. entro il 2008, una relazione basata sui risultati della revisione
di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/81/CE. Tale
relazione esamina:
a) il margine d'intervento e il potenziale per riduzioni del
contenuto di COV nei prodotti che non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compresi
gli aerosol per pitture e vernici;
b) l'eventuale introduzione di una ulteriore riduzione del
contenuto di COV (fase II) per i prodotti per carrozzeria;
c) gli eventuali nuovi elementi relativi all'impatto socio-economico
dell'attuazione della fase II per quanto riguarda
pitture e vernici.
2. Entro 30 mesi dalla data di applicazione dei valori limite di
contenuto di COV di cui all'allegato II, fase II, una relazione
che tenga conto, in particolare, delle relazioni di cui all'articolo
7 e di tutti gli sviluppi tecnologici nella fabbricazione
di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Tale relazione
esamina il margine d'intervento e il potenziale per un'ulteriore
riduzione del contenuto di COV nei prodotti contemplati
dalla presente direttiva, compresa l'eventuale distinzione
tra pitture usate per interni e per esterni delle sottocategorie
d) e e) dell'allegato I, punto 1.1 e dell'allegato II,
sezione A.
Ove opportuno, le relazioni sono corredate di proposte di
modifica della presente direttiva.
Articolo 10
Sanzioni
Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili
in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate
ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie
per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali
norme e misure alla Commissione entro . . . (*) e le comunicano
tempestivamente ogni successiva modifica.
Articolo 11
Adeguamento al progresso tecnico
Le eventuali modifiche necessarie per adeguare l'allegato III al
progresso tecnico sono adottate dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo
13 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, in seguito
denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Modifica della direttiva 1999/13/CE
1. La direttiva 1999/13/CE è così modificata:
all'allegato I, nella sezione «Finitura di veicoli», è soppresso il
seguente trattino:
«— il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva
70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione,
manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti
di produzione, o».
2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere
o inserire misure nazionali per il controllo delle emissioni
dovute ad attività di finitura di veicoli soppresse dall'ambito
di applicazione della direttiva 1999/13/CE.
Articolo 14
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro . . . (*). Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
IT C 79 E/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2004
(*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza
tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni
nazionali adottate.
Articolo 15
Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
. . .
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
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ALLEGATO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito
elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su
manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.
1.1. Sottocategorie:
a) «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e
soffitti, con grado di brillantezza (gloss) £ 25@60 °;
b) «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e
soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60 °;
c) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in
muratura, mattoni o stucco;
d) «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti che formano una
pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per i
supporti di legno, di metallo o di plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti
intermedi;
e) «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti che formano una pellicola trasparente
o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi.
Questa sottocategoria comprende gli «impregnanti opachi per legno»: rivestimenti che formano una pellicola
opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione
contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
f) «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno
uno spessore medio inferiore a 5 µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
g) «primer»: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e
soffitti;
h) «primer fissanti»: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà
idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) «pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni,
concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad es. strato di fondo e strato di finitura per
plastica, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione,
rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti, resistenza alla
fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) «pitture bicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con
l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) «pitture multicolori»: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla
prima applicazione;
l) «pitture per effetti decorativi»: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente
preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
2. Ai fini della presente direttiva, per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di
seguito elencate. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o
parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
2.1. Sottocategorie:
a) «prodotti preparatori e di pulizia»: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi
rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
i) i prodotti preparatori comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature,
sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone;
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ii) «predetergente»: prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione
e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b) «Stucco/mastice»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie
prima di applicare il fondo (surfacer);
c) «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per
assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo;
i) «fondo (surfacer)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare
la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una
superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
ii) «primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori
di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili
e fondi riempitivi a spruzzo;
iii) «primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e
destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione
e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e
zincate;
d) «strato di finitura (topcoat)»: rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più
strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici
trasparenti:
i) «base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il
colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie;
ii) «vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la
brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;
e) «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come
effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es.
vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti
antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne e aerosol.
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ALLEGATO II
A. CONTENUTO MASSIMO DI COV DELLE PITTURE E VERNICI
Sottocategoria Tipo
Fase I
[g/l (1)]
(dall'1.1.2007)
Fase II
[g/l (1)]
(dall'1.1.2010)
a) Pitture opache per pareti e
soffitti interni
(Gloss £ 25@60 °)
BA 75 30
BS 400 30
b) Pitture lucide per pareti e
soffitti interni
(Gloss > 25@60 °)
BA 150 100
BS 400 100
c) Pitture per pareti esterne di
supporto minerale
BA 75 40
BS 450 430
d) Pitture per finiture e rivestimenti
interni/esterni di legno
e metallo
BA 150 130
BS 400 300
e) Vernici e impregnanti per legno
per finiture interne/
esterne, compresi gli impregnanti
opachi
BA 150 130
BS 500 400
f) Impregnanti non filmogeni
per legno (per interni ed
esterni)
BA 150 130
BS 700 700
g) Primer BA 50 30
BS 450 350
h) Primer fissativi BA 50 30
BS 750 750
i) Pitture monocomponenti ad
alte prestazioni
BA 140 140
BS 600 500
j) Pitture bicomponenti reattive
per specifici usi finali (es. pavimenti)
BA 140 140
BS 550 500
k) Pitture multicolori BA 150 100
BS 400 100
l) Pitture con effetti decorativi BA 300 200
BS 500 200
(1) g/l di prodotto pronto all'uso.
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B. CONTENUTO MASSIMO DI COV DEI PRODOTTI PER CARROZZERIA
Sottocategoria Rivestimenti
COV
g/l (1)
(1.1.2007)
a) Preparazione e pulizia Prodotti preparatori 850
Predetergente 200
b) Stucchi/mastici Tutti i tipi 250
c) Primer Fondo (surfacer) e primer universali (metallici)
540
Wash primer 780
d) Finiture Tutti i tipi 420
e) Finiture speciali Tutti i tipi 840
(1) g/l di prodotto pronto all'uso. Fatta salva la sottocategoria a) qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere
detratto.
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ALLEGATO III
METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
Parametri Unità di misura
Prova
Metodo Data di pubblicazione
Contenuto di COV g/l ISO 11890-2 2002
Contenuto di COV quando
sono presenti diluenti reattivi
g/l ASTMD 2369 2003
IT C 79 E/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2004
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. Il 10 gennaio 2003, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di
solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica
della direttiva 1999/13/CE.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 25 settembre 2003.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 18 giugno 2003.
3. Il 7 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251
del trattato.
II. OBIETTIVO
Scopo della direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato, è armonizzare le leggi e disposizioni nazionali
che, ai fini della protezione ambientale e della riduzione delle emissioni, stabiliscono valori limite per il
tenore di solventi contenenti composti organici volatili (COV) in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria, al fine di garantire che la libera circolazione di tali prodotti non sia limitata.
I COV si muovono nell'atmosfera su lunghe distanze e rappresentano una delle principali fonti di
inquinamento atmosferico transfrontaliero, trattandosi di sostanze che sono precursori dell'ozono.
La direttiva proposta contribuirà a far sì che gli Stati membri soddisfino i requisiti previsti nella
direttiva sui limiti nazionali di emissione. Secondo la Commissione, in assenza di ulteriori interventi,
il valore stimato delle emissioni di COV nel 2010 si attesterebbe a 7,1 milioni di tonnellate annue,
mentre la direttiva sui limiti nazionali di emissione impegna gli Stati membri a non superare nel 2010
un limite complessivo comunitario di 6,5 milioni di tonnellate.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La direttiva, che integra la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti si ispira
ad una nuova impostazione fondata sul prodotto ai fini della riduzione delle emissioni di COV. Il
suo campo di applicazione comprende le pitture e le vernici, applicate a scopo decorativo, funzionale
e protettivo su manufatti edilizi e strutture connesse, nonché ai prodotti per carrozzeria
utilizzati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.
Il nucleo della proposta è contenuto in due tabelle riportate nell'allegato II, in cui si fissa il
contenuto massimo di COV espresso in g/l per pitture pronte all'uso suddiviso in 12 gruppi di
prodotti impiegati come pitture e vernici decorative e in cinque gruppi di prodotti per carrozzeria. Il
contenuto massimo fissato per questi ultimi prodotti dovrebbe essere in vigore dal 1o gennaio 2007.
Per il mercato delle pitture decorative si propone un'impostazione in due fasi, con specifiche sempre
più rigorose da mettere in vigore entro il 1o gennaio 2007 ed entro il 1o gennaio 2010.
La proposta stabilisce norme in materia di etichettatura nonché di monitoraggio e di comunicazione
di dati.
La Commissione ha accettato la posizione comune adottata dal Consiglio.
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Nella sessione plenaria del 25 settembre 2003 il PE ha adottato 40 emendamenti della proposta.
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Il Consiglio:
a) ha inserito nella posizione comune, integralmente, parzialmente o in linea di massima, 26 emendamenti,
e precisamente:
Gli emendamenti 1, 4 e 7 che chiedono un riferimento esplicito ai prodotti coperti dalla direttiva
sono inseriti nei considerando 7, 8 e 14 rispettivamente.
L'emendamento 5 è in parte inserito nel considerando 9, con una formulazione alternativa.
L'emendamento 6 relativo ai veicoli antichi e pregiati è inserito in linea di massima nel considerando
11.
L'emendamento 84, che sopprime il riferimento alla salute umana dall'articolo 1, paragrafo 1 è
accettato dal Consiglio.
L'emendamento 10 sulle misure nazionali è coperto nella sostanza dall'articolo 1, paragrafo 4.
L'emendamento 11 sulla definizione di contenuto massimo di COV è interamente coperto dalla
nuova versione dell'articolo 2, paragrafo 6. Di conseguenza è stato anche aggiunto un chiarimento
all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma relativo ai prodotti pronti all'uso.
La prima parte dell'emendamento 13 è inserita nell'articolo 2, paragrafo 7.
L'emendamento 14 sulla definizione di «rivestimento» è inserito nell'articolo 2, paragrafo 8.
L'emendamento 16 sulle misure che offrono un più elevato livello di protezione è coperto nella
sostanza dal nuovo paragrafo 4 dell'articolo 1.
L'emendamento 19 che introduce una deroga per taluni veicoli si ritrova, nella sostanza, nell'articolo
3, paragrafo 3. L'articolo 7 è modificato di conseguenza.
L'emendamento 20 sull'etichettatura è in parte inserito nell'articolo 4, mentre il considerando 12
precisa che la direttiva integra le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e
preparati chimici. In tale contesto si rammenta inoltre che l'articolo 1, paragrafo 4 relativo ad
ulteriori misure comunitarie o nazionali si applica anche ai requisiti in materia di etichettatura.
L'emendamento 22 sugli edifici di interesse storico è coperto, nella sostanza, dall'articolo 3,
paragrafo 3 e dall'articolo 7 sulla comunicazione dei dati.
L'emendamento 24 sui metodi di prova si ritrova all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in
collegamento con l'allegato III (nuovo).
L'emendamento 25 che richiede una relazione della Commissione sulle riduzioni in termini di
formazione di ozono si ritrova, nella sostanza, nell'articolo 9. Il Consiglio opera tuttavia una
distinzione tra talune voci specifiche per le quali è prevista una relazione nel 2008 ed altri che
sarebbero oggetto di una seconda relazione, che la Commissione presenterebbe in una fase
successiva.
Gli emendamenti 26 e 54 sulle misure a tutela della salute dei lavoratori sono coperte in linea di
massima dall'articolo 1, paragrafo 4, in collegamento con l'articolo 8 riformulato dal Consiglio.
Gli emendamenti 46 e 48 sul contenuto massimo di COV per i prodotti inclusi nella sottocategoria
d) dell'allegato II, sezione A sono inseriti nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'allegato II,
sezione A. Il Consiglio ha tuttavia prorogato i termini del riesame della Commissione e ne ha
ampliato sensibilmente la portata.
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L'emendamento 31 sulla definizione di pitture e vernici decorative è accettata in parte nell'allegato
I, sezione 1. Di conseguenza sono chiaramente esclusi gli aerosol, mentre i conservanti del
legno e i rivestimenti protettivi ad elevato rendimento sono coperti nella misura in cui essi danno
origine ad una pellicola, come previsto nell'allegato I, sezione 1.1.
L'emendamento 32 sulla definizione di «pitture opache per pareti e soffitti interni» è stato
accettato integralmente e l'allegato II, sezione A, sottocategoria a) è stato modificato di conseguenza.
L'emendamento 33 è inserito integralmente nell'allegato I, sezione 1.1, sottocategoria d).
L'emendamento 34 sulla definizione di «prodotti per carrozzeria» è inserito in parte nell'allegato I.
L'inclusione supplementare di altre attività (il rivestimento originale dei veicoli stradali ed il
rivestimento dei veicoli stradali) non è stata approvata dal Consiglio.
L'emendamento 35 sulla definizione di «finiture speciali» per veicoli è stato accettato soltanto per
quanto riguarda l'inclusione esplicita degli aerosol nell'allegato I, sezione 2.1, sottocategoria e).
Quanto al resto dell'emendamento, il Consiglio non ha ritenuto giustificata dal punto di vista
tecnico una riformulazione completa di tale sottocategoria.
L'emendamento 36 è inserito nell'allegato II, sezione A, sottocategoria e).
b) non ha accolto 14 emendamenti (50, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 37) nella posizione
comune. A tale riguardo il Consiglio si associa alla posizione assunta dalla Commissione.
In particolare, il Consiglio:
— non ha ampliato le finalità ed il campo di applicazione della direttiva, come proposto dagli
emendamenti 50, 2, 3, 21 e 23, ed ha privilegiato un'impostazione limitata a tale proposito e
in questa fase;
— ha ritenuto, riguardo agli emendamenti 8, 28, 29 e 30 sui prodotti per carrozzeria, che le
emissioni derivanti da attività quali il rivestimento originale dei veicoli stradali e il rivestimento
di rimorchi erano già opportunamente coperti dalla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione
delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in
talune attività e in taluni impianti;
— ha preferito non accettare gli emendamenti 9, 15, 17 e 18 poiché essi si riferiscono ad
elementi già coperti dal testo della posizione comune (9, 15), o dal trattato (18) o dal diritto
derivato (17);
— ha ritenuto non sufficientemente giustificato il valore minimo previsto dall'emendamento 37.
3. Principali novità introdotte dal Consiglio
Il Consiglio ha deciso di sopprimere il termine «decorative» dal titolo e dall'articolo 1 (Finalità e
ambito di applicazione) della direttiva. Il termine è stato ritenuto troppo limitato, tenuto conto del
fatto che le pitture e vernici contemplate dalla direttiva sono definite nell'allegato I, sezione 1 come
rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo.
La relazione tra le disposizioni della direttiva, volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, ed altre
misure a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute umana è stata chiarita all'articolo 1,
paragrafo 4.
All'articolo 2 sono state aggiunte le definizioni di «preparato», «pellicola» e «immissione sul mercato».
La definizione di «contenuto di COV» è stata inoltre riveduta.
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L'articolo 3 relativo agli Obblighi è stato oggetto di varie modifiche, tra cui l'aggiunta di:
— un riferimento all'allegato III (nuovo), che elenca i metodi analitici da impiegare per determinare
la conformità con la direttiva;
— specifiche per quanto riguarda i prodotti utilizzati esclusivamente in impianti registrati o autorizzati
ai sensi della direttiva 1999/13/CE, allorché sono utilizzati dei dispositivi di abbattimento
dell'inquinamento (per evitare ripetizioni, l'ultima frase dell'allegato I, sezione 1 sulla definizione
di pitture e vernici è stata soppressa);
— disposizioni relative alle scorte esistenti (articolo 3, paragrafo 4).
I termini per la presentazione delle prime due relazioni degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7 (ed
in collegamento con l'articolo 9 sul riesame da parte della Commissione) sono stati collegati alle date
stabilite nell'allegato II relative all'applicazione dei valori limite di COV (1.1.2007 e 1.1.2010).
Successivamente, le relazioni saranno elaborate ogni cinque anni.
L'articolo 9 sul riesame da parte della Commissione è stato interamente riformulato nella posizione
comune del Consiglio. Ai sensi di tale articolo, la Commissione è invitata a presentare al Parlamento
europeo e al Consiglio due relazioni, corredate, se del caso, di proposte di modifica della direttiva. I
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 contengono un elenco di elementi che la Commissione è tenuta ad
esaminare. La prima relazione dovrebbe essere presentata nel 2008 mentre la seconda, fondata
sull'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva, è prevista per il 2012 (ossia al più tardi
30 mesi dopo la data di attuazione dei valori di contenuto massimo di COV di cui all'allegato II,
Fase II).
Nell'allegato I, sezione 2.1, sottocategoria a) che riguarda i prodotti preparatori e di pulizia destinati
alle rifiniture dei veicoli, il primo trattino (pistole a spruzzo) è stato riformulato in modo da
includere chiaramente tutti i prodotti preparatori.
I metodi analitici da utilizzare per determinare la conformità con i valori di contenuto massimo di
COV della direttiva sono ora elencati esplicitamente nell'allegato III (nuovo) e possono essere adeguati,
se necessario, dalla Commissione secondo la procedura del comitato di regolamentazione.
Infine sono state apportate aggiunte e modifiche ai considerando, per rispecchiare i nuovi elementi
inseriti nella posizione comune.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che incorpora gli emendamenti menzionati nella
sezione III.2, lettera a), tenga ampiamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura.
Esso rappresenta un primo ma importante passo verso un'impostazione orientata sul prodotto al fine di
ridurre le emissioni di COV e che prevede un margine di tempo per consentire all'industria di adeguarsi,
in quanto il calendario per la messa in conformità si estende fino al 2010. La posizione comune
prevede inoltre due riesami successivi della Commissione, corredati, se del caso, da proposte di modifica
della direttiva.
IT C 79 E/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2004