TAR Puglia (LE), Sez. III, n. 2128, del 5 agosto 2014
Urbanistica.Il piazzale non è pertinenza

La giurisprudenza ha chiarito che la realizzazione di un piazzale attraverso lo spianamento e la deruralizzazione di un’area agricola, pur senza l’esecuzione di opere in muratura (e, quindi, senza incremento di volumi utili), non può essere considerato opera meramente pertinenziale (ai fini urbanistici ed edilizi) e determina comunque una alterazione significativa dell’assetto del territorio rilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 02128/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01323/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2013, proposto da: 
Magazzino Virginia, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maria Cursi, con domicilio eletto presso Alessandra Cursi in Lecce, via Imperatore Augusto, 16;

contro

Comune di Francavilla Fontana, n.c.;

per l'annullamento

dell’ordinanza dirigenziale n° 150 del 17 Aprile 2013, notificata il 30 Maggio 2013, con cui il Comune di Francavilla Fontana ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere eseguite in assenza del titolo abilitativo edilizio;

della nota dirigenziale prot. n° 0010891 del 26 Marzo 2013, notificata l’11 Giugno 2013, recante diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n° 380/2001;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Luglio 2014 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udita per la parte ricorrente l'avv. Alessandra M. Cursi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente – proprietaria di un lotto di terreno (censito in catasto al foglio 97 particella 439) insistente in zona agricola (“E1”) del Comune di Francavilla Fontana, sui cui, in virtù del permesso di costruire n° 48/2008, ha realizzato una casa colonica e che in data 7 Novembre 2012 ha presentato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n° 380/2001, per aver realizzato talune opere in difformità rispetto al predetto permesso di costruire – impugna l’ordinanza dirigenziale n° 150 del 17 Aprile 2013 (notificata il 30 Maggio 2013), con cui il Comune di Francavilla Fontana le ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in assenza del titolo abilitativo edilizio, nonché la presupposta nota dirigenziale prot. n° 0010891 del 26 Marzo 2013 (notificata l’11 Giugno 2013) recante diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n° 380/2001 in relazione alle predette opere abusive (realizzate in difformità dal permesso di costruire n° 48/2008), nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione per omessa applicazione dell’art. 6 primo comma lett. c) D.P.R. n° 380/2001 e violazione dell’art. 3 primo comma lett. e) e dell’art. 6 D.P.R. n° 380/2001 – Violazione degli artt. 33 e 6.b del Regolamento Edilizio vigente – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto – Difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

2) Violazione dell’art. 27 terzo comma D.P.R. n° 380/2001.

3) Eccesso di potere per perplessità – Violazione del giusto procedimento.

4) Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 405 del 5-6 Settembre 2013 (riformata in appello dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 4906/2013).

Alla pubblica udienza del 16 Luglio 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Innanzitutto, è necessario rammentare – in punto di fatto – che l’impugnato diniego di permesso di costruire in sanatoria si basa sulla seguente motivazione: “….. L’intervento di cui si chiede sanatoria di fatto aumenta notevolmente le superfici sui piazzali esterni e determina anche un uso esclusivo ed indipendente dal bene principale….”.

Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, - in diritto - che (come, peraltro, già rilevato nella fase cautelare del giudizio), tutte le censure formulate dalla ricorrente appaiono prive di pregio giuridico, ove si consideri, in primo luogo, che trattasi della realizzazione abusiva di scale, terrazzamenti e piazzali esterni alla casa colonica, mediante lo spianamento di area agricola, determinanti un’alterazione urbanisticamente rilevante dello stato dei luoghi soggetta al regime del permesso di costruire (anzichè della d.i.a.) e non qualificabili alla stregua di opere pertinenziali della casa colonica.

Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale consolidato in “subiecta materia” ha chiarito che la realizzazione di un piazzale attraverso lo spianamento e la deruralizzazione di un’area agricola, pur senza l’esecuzione di opere in muratura (e, quindi, senza incremento di volumi utili), non può essere considerato opera meramente pertinenziale (ai fini urbanistici ed edilizi) e determina comunque una alterazione significativa dell’assetto del territorio rilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 13 gennaio 2010 n° 41; T.A.R. Puglia Bari, III Sezione, 26 Febbraio 2009 n° 404; T.A.R. Piemonte, I Sezione, 25 Ottobre 2007 n° 3242).

Peraltro, va sottolineato che il richiamato art. 33 del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Francavilla Fontana indica quali opere pertinenziali: i “gazebo”, i “pergolati”, e le “serre solari”, ossia solo dei manufatti precari di modesta dimensione consistenti in una struttura leggera costituita da elementi facilmente rimovibili.

In conclusione, le opere realizzate abusivamente dalla ricorrente, in difformità dal permesso di costruire n° 48/2008, (scale, terrazzamenti e piazzali esterni alla casa colonica) non hanno carattere pertinenziale ed aumentano notevolmente le superfici deruralizzate esterne alla casa colonica, in violazione dei parametri previsti e delle tipologie di opere ammesse (“solamente case coloniche con specifici annessi e dipendenze”) per la zona “E1” dalle N.T.A. del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Francavilla Fontana.

Inoltre, sono infondate anche le ulteriori censure formulate nel ricorso, tenuto conto (ex art. 21-octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241) del carattere doveroso dei provvedimenti impugnati e del fatto che l’ordinanza di demolizione n° 150/2013 menziona esplicitamente il diniego di sanatoria del 26 Marzo 2013 e la relativa motivazione, sicchè tale diniego era pienamente efficace, essendo stato prontamente comunicato all’odierna ricorrente.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario

Maria Luisa Rotondano, Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)