Cass. Sez. III n. 19977del 19 maggio 2008 (Ud. 16 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Petti Ric. Bergman
Beni Ambientali. Sbancamenti e apertura nuovo vano

Lo sbancamento, senza autorizzazione, di un\'area sottoposta a vincolo paesaggistico, configura reato, atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell\'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. La semplice chiusura di un vano, ricavato ove preesisteva un terrapieno sottostante un terrazzo, non estingue il reato poiché non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.
Si considerano interventi di nuova costruzione non solo i manufatti edilizi realizzati fuori terra ma anche quelli interrati ovvero l\'ampliamento di quelli esistente all\' esterno della sagoma perché anche essi possono incidere sul carico urbanistico e quindi anche per essi deve essere assicurato il controllo da parte dell\' autorità comunale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Enrico Altieri presidente
Dott: Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott Aldo Fiale Consiliere
Dott.Maria Silvia Sensini consiliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dal difensore di Bergman Donata, nata a Milano il 27 maggio del 1957, avverso la sentenza della corte d\'appello di Firenze del 9 luglio del 2007;
- udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglilemo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;
- udito il difensore avv. Mario Lupi, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:


IN FATTO


Con sentenza del 9 luglio del 2007, la corte d\'appello di Firenze confermava quella pronunciata dal tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello,il 20 ottobre del 2006, con cui Bergman Donata era stata condannata alla pena di giorni Otto di arresto ed euro 23.000 di ammenda, quale responsabile dei reati di cui agli artt 44 lettera c) D.P.R. n 380 del 2001 e 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, perché, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa escavazione di un terrapieno, aveva realizzato sotto una terrazza prospiciente l\'edificio di sua proprietà un nuovo vano. Fatto commesso il 22 ottobre del 2003.


A fondamento della decisione la corte osservava che reato ambientale non si era estinto per il ripristino della stato dei luoghi poiché la prevenuta si era limitata a chiudere il vano ma non aveva riportato la situazione allo stato preesistente; che era inutile sospendere il processo per la presentazione della domanda di condono perché l\'opera non era condonabile, sia perché eseguita in zona vincolata, sia perché realizzata dopo la scadenza del termine previsto per l\'applicabilità del condono.


Ricorre per cassazione l\'imputata per mezzo del proprio difensore denunciando:
- la violazione dell\'articolo 163 ed omessa motivazione sul punto: assume che l\'escavazione eseguita all\'interno del terrapieno non aveva in alcun modo alterato i caratteri ambientali e paesaggistici dell\'immobile; d\'altra parte il collegio aveva del tutto omesso di motivare in ordine all\'offensività della condotta;
- la violazione dell\'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n 380 del 2001 perché l\'intervento ascritto alla prevenuta non richiedeva il permesso di costruire in quanto non aveva comportato alcuna trasformazione urbanistica o edilizia del territorio;
- la violazione della legge n 241 del 2006 perché giudici del merito, oltre alla sospensione condizionale della pena, avrebbero dovuto concedere l\'indulto non essendovi incompatibilità tra il beneficio dell\'indulto e quello della sospensione condizionale della pena.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Con riferimento al primo motivo si rileva che integra il reato di cui all\'art. 163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004) qualsiasi intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla sua natura e dall\'effettiva alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che l\'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il bene a destinato o ponga in essere interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo (Cass. sez III, 9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006) .Sono esenti da autorizzazione ai sensi dell\'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, oltre agli interventi relativi all\'attività agro-pastorale, anche quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici, a condizione però che non alterino lo stato dei luoghi e l\'aspetto esteriore degli edifici. L\'intervento in questione oltre a modificare lo stato dei luoghi ha anche alterato l\'aspetto esteriore dell\'edificio in quanto, dove v\'era un terrapieno sottostante un terrazzo, è stato ricavato un vano.


Secondo l\'orientamento di questa corte configura reato in esame lo sbancamento, senza autorizzazione, di un\'area sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell\'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi (Cass. 1172 del 2002 n 3725 del 2005; n 12231 del 19888). Sul punto quindi la motivazione dei giudici del merito non presenta vizi logici o errori giuridici censurabili in questa sede.
La semplice chiusura del vano, per le ragioni già espresse dai giudici del merito, non estingue il reato poiché non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.


Con riferimento al secondo motivo si osserva che, a norma dell\'articolo 3 comma primo lettera e 1) del D.P.R. n 380 del 2001, si considerano interventi di nuova costruzione non solo i manufatti edilizi realizzati fuori terra ma anche quelli interrati ovvero l\'ampliamento di quelli esistente all\'esterno della sagoma. Secondo l\'orientamento di questa corte sono interventi di nuova costruzione anche quelli completamente interrati perché anche essi possono incidere sul carico urbanistico e quindi anche per essi deve essere assicurato il controllo da parte dell\'autorità comunale (cfr Cass. sez III 18 dicembre 2002, Trani, 1° giugno 1994, n 6367, Gargiulo; Cass. 9 novembre 1983 ,n 9377, Salvatore.)


Con l\'intervento in questione la prevenuta ha realizzato un nuovo vano aumentando la volumetria e la superficie complessiva del fabbricato esistente. La successiva chiusura del vano non estingue il reato urbanistico perché tale causa estintiva non è prevista in via generale dal testo unico sull\'edilizia e, peraltro, con la riapertura, potrebbe sempre essere ripristinata l\'utilizzabilià del vano.


Con riferimento al terzo motivo è ben vero che non vi è incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello dell\'indulto, giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito, qualora condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un reato della stessa indole -art. 167 cod. pen.-, mentre l\'indulto estingue immediatamente la pena. Tuttavia allorché sussistano le condizioni per la concessione di entrambi i benefici, deve essere data la prevalenza alla sospensione condizionale della pena perché più favorevole, in quanto questa, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, determina l\'estinzione del reato e non della sola pena (Cass. 2 novembre del 1990 Cipriani, Cass. sez 1 45756 del 2007). D\'altra parte il prevenuto non ha un attuale interesse alla concessione cumulativa dei due benefici perché l\'interesse all\'indulto subentrerebbe qualora non dovessero verificarsi le condizioni per l\'estinzione del reato ovvero dovessero verificarsi le condizioni per la revoca. In tali ipotesi però il condannato potrebbe chiedere in sede esecutiva l\'applicazione dell\'indulto. Non v\'e quindi la necessità di un\'immediata concessione cumulativa dei due benefici con l\'intesa che l\'indulto dovrebbe subentrare nell\'ipotesi di mancata estinzione del reato o di revoca del beneficio della sospensione.


P.Q.M.
La CORTE


Letto l\'articolo 616 c.p.p.


RIGETTA


il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Cosi deciso in Roma il 16 aprile del 2008-