Cass. Sez. III n. 3064 del 21 gennaio 2008 (ud. 5 dic. 2007)
Pres. Papa Est. Ianniello Ric. P.G. in proc. Boninsegna
Beni Ambientali. Estinzione reato per spontaneo ripristino
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato paesaggistico - Estinzione per effetto della rimessione in pristino - Spontaneità - Necessità.
In tema di tutela penale del paesaggio, l\'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall\'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell\'autore dell\'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell\'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell\'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell\'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Pres. Papa Est. Ianniello Ric. P.G. in proc. Boninsegna
Beni Ambientali. Estinzione reato per spontaneo ripristino
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato paesaggistico - Estinzione per effetto della rimessione in pristino - Spontaneità - Necessità.
In tema di tutela penale del paesaggio, l\'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall\'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell\'autore dell\'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell\'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell\'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell\'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/12/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02971
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 012158/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D\'APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) BONINSEGNA ANDREA, N. IL 16/07/1974;
2) BONINSEGNA MARCO, N. IL 02/08/1982;
avverso SENTENZA del 16/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CAVALESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l\'annullamento in parte, con rinvio;
udito il difensore avv. Stella Richter Paolo di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 ottobre 2006, il Tribunale di Trento - sezione distaccata di Cavalese - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea e Marco Boninsegna in ordine al contestato reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c) (per avere realizzato in Predazzo tra l\'autunno 2004 e il luglio 2005 - ma la sentenza ha accertato la diversa data dell\'anno 2002, senza permesso di costruire, un manufatto in lamiera tipo box appoggiato su assi di legno e usato come ripostiglio), perché estinto per prescrizione e per il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 (avere realizzato l\'opera suddetta oltre una tettoia in legno e un forno a sassi in zona con vincolo paesaggistico) perché estinta per intervenuta rimessione in pristino.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione in data 9 novembre 2006 il Procuratore della Repubblica di Trento, deducendo, quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, premesso che la spontanea remissione in pristino deve avvenire prima che sia disposta (e non già eseguita coattivamente: Cass. 1 febbraio 2006 n. 3945, Donzelli) d\'ufficio dal Comune rileva che l\'esistenza dell\'abuso è stata rilevata il 6 agosto 2005, che il 13 ottobre 2005 il funzionario competente del Comune ha ingiunto la remissione in pristino, notificata agli imputato il 18 successivo e solo dopo gli interessati hanno provveduto alla demolizione, costatata il 4 ottobre 2006, l\'anno successivo.
Chiede pertanto l\'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato considerato, con rinvio al Tribunale di Trento. Con memoria depositata il 15 novembre 2007, il difensore degli imputati deduce la mancata notifica ex art. 584 c.p.p., a lui e ai suoi assistiti, dell\'atto di impugnazione del P.M., appreso solo in sede di notifica il 24 settembre 2007 dell\'odierna udienza avanti a questa Corte. Chiede pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento affinché si proceda all\'omessa notifica dell\'atto di impugnazione del P.M..
In via subordinata e nel merito del ricorso del P.M., contesta l\'interpretazione da questi sostenuta della norma di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, deducendo che nel caso in esame gli imputati avrebbero ottemperato all\'ordine di rimessione in pristino impartito in data 21 settembre 2006 (e non in data 13 ottobre 2005, come erroneamente indicato dal P.M.) dall\'autorità competente con immediatezza, nei cinque giorni successivi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta degli imputati di trasmissione degli atti al Tribunale perché proceda all\'omessa notifica ex art. 584 c.p.p. è infondata. L\'unico effetto ricollegabile a tale omessa notifica è infatti rappresentato dalla mancata decorrenza del termine per la proposizione das parte del soggetto interessato di un eventuale appello incidentale o di un ricorso per saltum (cfr. Cass. sez. 5, 12 gennaio 1999 n. 38, citata dai ricorrenti), che gli imputati non hanno nessuna intenzione di proporre come risulta dalle difese svolte nel merito in via subordinata, il cui svolgimento sarebbe comunque sanante di eventuali nullità ai sensi dell\'art. 183 c.p.p., lett. b).
Altrettanto infondato è l\'assunto difensivo degli imputati che fonda su di una interpretazione alternativa del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, essendo infatti l\'estinzione del reato prevista da tale norma esplicitamente subordinata dalla stessa al fatto che la rimessione in pristino da parte dell\'autore dell\'abuso sia spontanea, avvenga cioè prima che essa venga disposta dall\'autorità amministrativa competente (cfr., al riguardo, recentemente, Cass. sez. 3, 1 febbraio 2006 n. 3945). Ciò premesso, va dichiarata d\'ufficio l\'estinzione del reato contestato ai ricorrenti per intervenuta prescrizione dello stesso. Trattandosi infatti di contravvenzione punibile anche con la pena detentiva, la durata della prescrizione è stabilita in tre anni, maggiorabili fino alla metà, a norma del combinato disposto dell\'art. 157 c.p., comma 1, n. 5 e art. 160 c.p. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, legge inapplicabile al caso in esame ratione temporis, a norma della citata legge, art. 10) e in assenza di cause di sospensione del relativo decorso.
Quanto al periodo di decorrenza di tale prescrizione, il giudice ha accertato che il box esisteva già nel 2002, mentre difetta ogni accertamento in ordine alla data di completamento della tettoia e del forno a sassi.
Nella incertezza relativamente a tale data, che costituisce onere dell\'accusa provare rigorosamente e valutando viceversa probabile che anche queste opere, in quanto connesse alla prima, siano state eseguite in un periodo molto prossimo a questa, anche il reato ambientale va dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, estinta per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/12/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02971
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 012158/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D\'APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) BONINSEGNA ANDREA, N. IL 16/07/1974;
2) BONINSEGNA MARCO, N. IL 02/08/1982;
avverso SENTENZA del 16/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CAVALESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l\'annullamento in parte, con rinvio;
udito il difensore avv. Stella Richter Paolo di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 ottobre 2006, il Tribunale di Trento - sezione distaccata di Cavalese - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea e Marco Boninsegna in ordine al contestato reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c) (per avere realizzato in Predazzo tra l\'autunno 2004 e il luglio 2005 - ma la sentenza ha accertato la diversa data dell\'anno 2002, senza permesso di costruire, un manufatto in lamiera tipo box appoggiato su assi di legno e usato come ripostiglio), perché estinto per prescrizione e per il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 (avere realizzato l\'opera suddetta oltre una tettoia in legno e un forno a sassi in zona con vincolo paesaggistico) perché estinta per intervenuta rimessione in pristino.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione in data 9 novembre 2006 il Procuratore della Repubblica di Trento, deducendo, quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, premesso che la spontanea remissione in pristino deve avvenire prima che sia disposta (e non già eseguita coattivamente: Cass. 1 febbraio 2006 n. 3945, Donzelli) d\'ufficio dal Comune rileva che l\'esistenza dell\'abuso è stata rilevata il 6 agosto 2005, che il 13 ottobre 2005 il funzionario competente del Comune ha ingiunto la remissione in pristino, notificata agli imputato il 18 successivo e solo dopo gli interessati hanno provveduto alla demolizione, costatata il 4 ottobre 2006, l\'anno successivo.
Chiede pertanto l\'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato considerato, con rinvio al Tribunale di Trento. Con memoria depositata il 15 novembre 2007, il difensore degli imputati deduce la mancata notifica ex art. 584 c.p.p., a lui e ai suoi assistiti, dell\'atto di impugnazione del P.M., appreso solo in sede di notifica il 24 settembre 2007 dell\'odierna udienza avanti a questa Corte. Chiede pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento affinché si proceda all\'omessa notifica dell\'atto di impugnazione del P.M..
In via subordinata e nel merito del ricorso del P.M., contesta l\'interpretazione da questi sostenuta della norma di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, deducendo che nel caso in esame gli imputati avrebbero ottemperato all\'ordine di rimessione in pristino impartito in data 21 settembre 2006 (e non in data 13 ottobre 2005, come erroneamente indicato dal P.M.) dall\'autorità competente con immediatezza, nei cinque giorni successivi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta degli imputati di trasmissione degli atti al Tribunale perché proceda all\'omessa notifica ex art. 584 c.p.p. è infondata. L\'unico effetto ricollegabile a tale omessa notifica è infatti rappresentato dalla mancata decorrenza del termine per la proposizione das parte del soggetto interessato di un eventuale appello incidentale o di un ricorso per saltum (cfr. Cass. sez. 5, 12 gennaio 1999 n. 38, citata dai ricorrenti), che gli imputati non hanno nessuna intenzione di proporre come risulta dalle difese svolte nel merito in via subordinata, il cui svolgimento sarebbe comunque sanante di eventuali nullità ai sensi dell\'art. 183 c.p.p., lett. b).
Altrettanto infondato è l\'assunto difensivo degli imputati che fonda su di una interpretazione alternativa del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, essendo infatti l\'estinzione del reato prevista da tale norma esplicitamente subordinata dalla stessa al fatto che la rimessione in pristino da parte dell\'autore dell\'abuso sia spontanea, avvenga cioè prima che essa venga disposta dall\'autorità amministrativa competente (cfr., al riguardo, recentemente, Cass. sez. 3, 1 febbraio 2006 n. 3945). Ciò premesso, va dichiarata d\'ufficio l\'estinzione del reato contestato ai ricorrenti per intervenuta prescrizione dello stesso. Trattandosi infatti di contravvenzione punibile anche con la pena detentiva, la durata della prescrizione è stabilita in tre anni, maggiorabili fino alla metà, a norma del combinato disposto dell\'art. 157 c.p., comma 1, n. 5 e art. 160 c.p. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, legge inapplicabile al caso in esame ratione temporis, a norma della citata legge, art. 10) e in assenza di cause di sospensione del relativo decorso.
Quanto al periodo di decorrenza di tale prescrizione, il giudice ha accertato che il box esisteva già nel 2002, mentre difetta ogni accertamento in ordine alla data di completamento della tettoia e del forno a sassi.
Nella incertezza relativamente a tale data, che costituisce onere dell\'accusa provare rigorosamente e valutando viceversa probabile che anche queste opere, in quanto connesse alla prima, siano state eseguite in un periodo molto prossimo a questa, anche il reato ambientale va dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, estinta per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008