MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 febbraio 2007
Formato e modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.
Gazzetta Ufficiale N. 62 del 15 Marzo 2007

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in
particolare, l'art. 5, comma 4 e l'art. 13, comma 3;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2006, recante
determinazione dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza
statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2006, n. 59;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
14 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il formato e le
modalita', anche telematiche, per la presentazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte del
gestore della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di
competenza statale.
2. Con successivo decreto saranno stabiliti il formato e le
modalita', anche telematiche, per:
a) la comunicazione annuale al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio da parte della autorita' competente al rilascio
di AIA dei dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni
rilasciate, i successivi aggiornamenti delle autorizzazioni, le
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni riscontrate;
b) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA
da parte dell'autorita' di controllo, di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, degli esiti dei
controlli e delle ispezioni sull'impianto;
c) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA
da parte di ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo,
ispezione e monitoraggio sull'impianto delle informazioni rilevanti
acquisite in materia ambientale, ivi comprese le notizie di reato;
d) la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio di altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio
IPPC di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59.

Art. 2.
Modalita' per la presentazione della domanda di AIA
di competenza statale
La presentazione delle domande di cui all'art. 1, lettera a)
avviene secondo la seguente procedura telematica:
a) il gestore compila la modulistica, di cui all'art. 4, comma 1,
del presente decreto, secondo le modalita' illustrate sul sito
internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (www.minambiente.it);
b) il gestore invia in formato elettronico, attraverso uno o piu'
file firmati elettronicamente, la modulistica di cui alla lettera a)
e gli eventuali allegati a tale modulistica o con le modalita'
telematiche illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o su supporto fisico (CD), a
mezzo posta ordinaria all'indirizzo riportato nel comma 3;
c) sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) e' segnalata l'avvenuta
ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare della modulistica di cui alla lettera a)
completa degli eventuali allegati di cui alla lettera b);
d) il gestore e' abilitato all'accesso sul portale e-gov
(www.impresa.gov.it) alla sezione presso la quale e' possibile
compilare e presentare la richiesta di autorizzazione integrata
ambientale;
e) il gestore compila la richiesta di cui alla lettera d) e la
presenta per via telematica in conformita' a quanto previsto
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) il sistema segnala sul portale e-gov l'avvenuta ricezione da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di tutti gli elementi necessari alla presentazione della
domanda: la modulistica di cui alla lettera a), gli eventuali
allegati di cui alla lettera b), la richiesta di cui alla lettera d).
2. Nel caso in cui la domanda sia correttamente formulata, la data
di comunicazione della avvenuta ricezione di cui al comma 1, lettera
f) costituisce la data di presentazione della domanda di cui all'art.
5, comma 12, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Copia della documentazione completa, di cui al presente comma 1,
lettera b) e' trasmessa o resa accessibile per via telematica dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli
enti interessati di cui all'art. 5, comma 10 e 11 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
4. Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al comma 1,
lettera b) il materiale dovra' essere indirizzato a: Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la salvaguardia ambientale - Divisione VI, rischio
industriale e IPPC - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
5. Nelle more dell'attivazione degli strumenti che consentono
l'utilizzo delle procedure di cui al comma 1, le domande di AIA sono
presentate a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo di cui al
comma 4, secondo il formato della modulistica emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 e disponibile presso il sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.minambiente.it).
6. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale del
19 aprile 2006 dovranno essere integrate, ove necessario, da copia in
formato elettronico nel rispetto delle specifiche di cui al presente
articolo, secondo le modalita' previste dall'art. 5, comma 13 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 3.
Indirizzi per l'espletamento della pubblicita'
delle domande di AIA di competenza statale
1. Ove non si applichino le disposizioni transitorie di cui
all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, il gestore, ai fini della consultazione del pubblico,
provvede, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 7, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla pubblicazione su un
quotidiano a diffusione nazionale dell'annuncio di cui al citato
comma da effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:
a) formato del quotidiano: non inferiore a sei moduli;
b) contenuti di massima dell'annuncio:
b.1) intestazione dell'annuncio: «Richiesta di autorizzazione
integrata ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare»;
b.2) indicazione della localizzazione dell'impianto, con
l'indicazione del comune, frazione o zona o localita' della stessa;
b.3) nominativo del gestore e indicazione della sede legale con
relativo indirizzo;
b.4) specificazione dell'appartenenza dell'impianto ad una o
piu' delle categorie di cui all'allegato V al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59 e descrizione sommaria dell'impianto,
comprendente finalita', caratteristiche e dimensionamento;
b.5) specificazione degli uffici di cui all'art. 5, comma 6 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b.6) indicazione del termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio per la presentazione di eventuali
istanze, osservazioni e pareri al competente ufficio indicato nella
comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 4.
Predisposizione della domanda di AIA
di competenza statale
1. Il formato della modulistica da compilare per la presentazione
della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza
statale e' definito con uno o piu' decreti del direttore generale per
la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base degli elementi informativi
individuati nell'allegato I al presente decreto.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.minambiente.it) e sul portale e-gov (www.impresa.gov.it).
3. Le informazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in possesso del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utili per la
preparazione di domande di AIA, sono rese accessibili ai gestori
degli impianti di competenza statale attraverso l'osservatorio di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato