Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38136 del 25/09/2001 Ud.
(dep. 24/10/2001 ) Rv. 220351
Presidente: Accattatis V. Estensore: Onorato P.
Imputato: Triassi P. P.M. Di Zenzo C. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App.Palermo, 26 marzo 2001).
EDILIZIA
- COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Natura di reato
permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
Il
reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in
cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento
di
cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa
volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori
per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo
grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla
data del giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 25/09/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 2617
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 29154/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TRIASSI Paola, nata a Ribera il 7.1.1911,
avverso la sentenza resa il 26.3.2001 dalla corte d'appello di Palermo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giacomo Di Grado, che ha
insistito nel ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo ha
confermato in punto di responsabilità quella resa il
20.1.2000 dal tribunale di Sciacca, che aveva condannato Paola Triassi
a pena di giustizia quale colpevole del reato di cui all'art. 20 lett.
b) legge 47/1985.
2 - Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione,
deducendo inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in
ordine alla cessazione temporale dei lavori edilizi e alla conseguente
prescrizione del reato.
3 - Va preliminarmente osservato che, secondo quanto risulta dalla
sentenza impugnata, il reato è stato accertato in Ribera il
26.3.1997, mentre il manufatto è stato sequestrato
l'11.4.1997. La Triassi, già nell'atto di appello, ha
sostenuto che l'attività edilizia era stata sospesa sin dal
1995, sicché il reato doveva ritenersi estinto per
prescrizione.
La corte palermitana ha respinto la tesi difensiva, osservando in fatto
che al momento del sequestro l'immobile non era stato completato e in
diritto che la permanenza del reato si protrae sino alla ultimazione
dei lavori, compresi quelli di rifinitura. L'argomentazione giuridica
della corte territoriale non è corretta, perché
in linea di principio il reato permane sinché dura in
concreto l'attività edilizia e può accadere che
questa attività sia interrotta prima dell'ultimazione
dell'edificio e non più ripresa sino all'accertamento del
reato e al sequestro del cantiere edile.
In altri termini, il reato di costruzione abusiva, che ha natura
permanente, perdura sino a che continua nel tempo l'illecita
attività edilizia: più precisamente, questa cessa
a) Con la sospensione dei lavori (sia essa volontaria o imposta ex
autoritate), b) con l'ultimazione dei lavori per completamento
dell'opera, c) con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano
dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Tanto
premesso, va osservato che, nel caso di specie, entrambi i giudici di
merito hanno accertato da una parte che i lavori non erano stati
ultimati, ma dall'altra che i lavori non erano più in corso
alla data dell'accertamento (26.3.1997): il cantiere - come risulta
anche dalla documentazione fotografica in atti - non era più
aperto. I giudici non hanno però accertato quando i lavori
erano stati spontaneamente sospesi (secondo l'imputata sin dal 1995).
Senza questo riscontro probatorio, il reato deve dichiararsi prescritto
in base al principio in dubio pro reo.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2001
Urbanistica. Cessazione permanenza del reato urbanistico
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