Rifiuti ecotossici da 1° marzo al 5 luglio 2018

di Marcello FRANCO

In risposta ai numerosi – e preoccupati – quesiti sollevati da numerosi operatori ed anche da qualificati esperti, soprattutto del settore chimico-analitico, il Ministero dell’Ambiente, con propria circolare n. 3222 del 28 febbraio 2018 ha fornito certamente utili, ma non risolutivi “criteri interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179”.
Tale regolamento, infatti, da applicarsi dal 1° marzo scorso, in sede di modifica della disciplina sulla classificazione delle sostanze (cosiddetto CLP), ha introdotto per l’ossido di rame il fattore “M” pari a 100, il che comporta per la determinazione dell’ecotossicità dei rifiuti in base alla normativa italiana vigente la riduzione ad un centesimo del limite previsto per tale sostanza. Il Ministero precisa che il fattore M si applica solo alla tossicità acuta (H400) e non anche a quella cronica (H410), ma poco cambia.
Nella circolare, invece, non viene assolutamente considerato come la modifica al CLP, sia pur cosi dimensionata comporti la necessaria rivalutazione, a fini classificatori, dei rifiuti contenenti ossido di rame in via del tutto “transitoria”, essendo già fissata – e assolutamente prossima – la data entro la quale l’ecotossicità dei rifiuti, e quindi l’eventuale attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, dovrà essere totalmente riverificata applicando nuovi criteri.
Al proposito non sembra superfluo ricordare come l’errata classificazione di un rifiuto, in particolare l’aver classificato come non pericoloso un rifiuto che invece lo è, non costituisce una “violazione di legge” direttamente sanzionata. In sé e per sé l’errata classificazione non costituisce un illecito né amministrativo, né, tanto meno, penale.
I comportamenti posti in essere sulla base di un’errata classificazione del rifiuto, in particolare se vengono “gestiti” come non pericolosi dei rifiuti che invece lo sono, possono dal luogo – e per lo più danno luogo nel caso considerato di mancata attribuzione della qualifica di pericoloso – alla commissione di illeciti che possono essere, e nella maggioranza dei casi sono, di rilievo penale: trasporto e smaltimento, anche a titolo di concorso, di rifiuti pericolosi senza autorizzazione o non compresi nell’autorizzazione. Solo l’errata compilazione del registro di carico e scarico e l’errata comunicazione annuale (MUD) derivanti da errata classificazione del rifiuto comportano una sanzione amministrativa e non penale.
Ciò posto, per quanto specificamente concerne l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, come è noto, in assenza di criteri UE – e fino all’adozione degli stessi – in Italia è stato disposto e da ultimo confermato dall’art. 7, comma 9-ter, del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015 che  «nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.».
I criteri comunitari per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 sono sopravvenuti (alla citata legge n. 125/2015) con regolamento (UE) 2017/997 entrato in vigore il 5 luglio 2017 (art. 2, primo comma) e da applicarsi a decorrere dal 5 luglio 2018 (art. 2, secondo comma).
La diversità tra i criteri nazionali, introdotti nelle more dell’adozione di quelli comunitari, e questi ultimi comporta che taluni rifiuti con l’applicazione del regolamento UE acquisiscono la caratteristica di pericolo HP14 ed altri la perdono. E già era ragionevole chiedersi se, essendo già in vigore il regolamento, rifiuti “destinati” a non essere più pericolosi potevano essere considerati e trattati come tali anche prima del 5 luglio p.v.