Decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 (milleproroghe) convertito in legge 27 febbraio 2014, n.15: cenni.

di Alberto PIEROBON

Per quanto riguarda il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 “Milleproroghe” ora convertito in Legge 27 febbraio 2014, n.15 è l’articolo 10 che dispone la “Proroga in termini in materia ambientale” (rectius, ripete: peraltro di anno in anno) ovvero dispone vari allungamenti temporali.

Evitando al lettore di rincorrere tutte le modifiche (nel tempo) delle disposizioni ivi citate 2 diamo qui sommariamente cenno delle “novità” (sic!) delle proroghe (come dire… immancabilmente reiterate da anni) che più interessano gli enti locali:

 

  • comma uno: il termine già previsto nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 attuativo della direttiva del Consiglio del 26 aprile, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (e l’avviamento/ammissibilità in esso dei rifiuti, oltre che l’imposizione di metodiche di costruzione e di gestione delle discariche, etc.) viene prorogato di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2014.

Più esattamente, si tratta dell'art. 6, comma 1, lettera “p” sul quale ci siamo (in sede di continue proroghe ogni fine anno) già soffermati in questa Rivista e che riguarda il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg., rifiuti che dovranno essere, invece, smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico.

Tale divieto non era stato previsto dalla succitata direttiva comunitaria 1999/31/CE, ma era stato pensato per incentivare il recupero energetico dei rifiuti (tramite il correlativo limite/divieto di loro avvio in discarica per cui si apriva la necessità di collocare diversamente questo materiale, aprendo teoricamente una nuova industrialità nel trattamento preliminare e poi nella combustione a fini energetici).

Insomma, manca una strategia prima della normativa!

Infatti, l’accompagnamento al “trapasso” di cui sopra - ovvero dalla ipotizzata situazione del quasi tutto in discarica, a quella della limitazione dell’avvio di rifiuti in discarica - non è avvenuto se non ragionando solo con l’ottica del command and control, cioè (per dirla brutalmente) dell’imporre e sanzionare, senza però pensare (e incentivare/disincentivare al di là delle sanzioni allestite) impianti e operatori a questo nuovo scenario

E’ stato, quindi, ritenuto dal nostro legislatore più “comodo” spostare in avanti il problema, di fatto facendo acquiescenza all’italica incapacità di anticipare i tempi, ovvero tollerando questa incapacità (in quanto non modificata o non orientata al cambiamento, ma solo – appunto - perseguita) del nostro sistema a p.c.d. riadattarsi, “rewamparsi”, cambiare, etc.

Mi pare che questo sia un ennesimo esempio del varo di discipline comportanti fondamentali incisioni nell’assetto della gestione dei rifiuti (con riflessi pesantemente impiantistici, oltre che di servizio) però in assenza di una previa (valutata, concordata, soppesata, etc.) strategia.

Ecco che una scelta ambientale (passata con uno strumento giuridico claudicante anche con riferimento a questa parte del “passaggio” dalla situazione vecchia a quella nuova, forse anche della “intertemporalità”) resta, al concreto, una mera petizione di principio che arranca negli anni……

E, Così avanti per anni a chiedere da parte del Ministero dell’Ambiente, delle Regioni, delle Provincie, etc., quale fosse la situazione (saturazione della capacità di ricezione autorizzata, etc.) delle varie discariche ove venivano conferiti rifiuti non differenziati (soprattutto, se ricordo bene, le maggiori preoccupazioni erano per la Sicilia e altre realtà similari), anziché preparare (e aiutare) questo cambiamento , il quale, giocoforza, impone l’esistenza di alternative al rifiuto non conferibile in discarica.

Di qui il rischio di diventare come Paese Italia l’ennesima barzelletta: per una (pur condivisibile in linea di principio) scelta ambientale (che nasce dall’europa, ma che è draconiana in Italia) si impedisce da una certa data (prossima, ma sempre spostata come abbiamo visto) di conferire per lo smaltimento, certuni rifiuti in discarica: ma non essendoci alternative (prossime, idonee, legittime) al predetto conferimento, si costringono gli operatori a ipotizzare di conferire questi rifiuti addirittura all’estero (a costi di gran lunga maggiori, con impatti ambientali maggiori, etc.). Assurdo!

Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010 aveva integrato la cit. lettera “p”, prevedendo che l’ivi previsto divieto di smaltimento in discarica non si applichi ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”;

  • comma 2: si proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, ovvero la previsione per la quale i Comuni della Regione Campania continuano a gestire le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Non sono ancora le Provincie (loro società in ambito provinciale) a subentrare in siffatte funzioni (come previsto dal comma 2 del succitato art. 11). Il suddetto termine è stato, più volte, spostato nel corso degli anni, da ultimo era stato indicato nel 31 dicembre 2013 (vedi l’art. 3, comma 3-ter del decreto-legge n. 43 del 2013);

  • comma tre: viene prorogato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio italiani possono aumentare la propria capacità autorizzata sino all'8% per accettare i rifiuti umidi (sostanzialmente: forsu e vegetale) provenienti dal circuito integrato di gestione dei rifiuti della Campania;

Come si ricorderà si tratta di una iniziativa varata ancora in regime (con decretazione di urgenza e necessità) emergenziale (rectius, commissariale), prevedendo un potenziamento della capacità ricettiva degli impianti di cui trattasi, basandosi su una semplice constatazione (che è nota agli operatori, meno agli autorizzatori, cosiccome ai controllori) che è la seguente: i rifiuti umidi e vegetali che entrano dal cancello di un impianto di compostaggio, una volta pesati, non vanno direttamente conferiti al trattamento (cella-container o tunnel per il rivoltamento),ma vengono “accatastati” in apposite aree (solitamente in box, talvolta all’aperto, pavimentati, etc.) dove essi rifiuti sono soggetti a fenomeni di evaporazione (soprattutto di estate) perdendo così peso e liquidi (intercettati e convogliati).

Ecco dunque che le quantità di rifiuti che effettivamente entrano e vengono gestite entro la processistica di un impianto di sono ben minori di quelle pesate in ingresso (a bocca di impianto).

Di qui il….. riconoscimento (sic!) dello aumento della capacità impiantistica dell’impianto, rispetto a quanto è stato anzitempo autorizzato dall’ente competente.

Sarebbe però da chiedersi, soprattutto da parte dei soggetti concedenti (comuni o loro soggetti delegati) se nella tariffa praticata dall’impianto di compostaggio (o a suo tempo determinata con piano economico finanziario e progetto alla mano) si tenga esattamente e puntualmente conto di tutto questo….

Anche se ciò fosse, questo incremento di quantità di rifiuti conferiti, che comporta un aumento di ricavi, rapportato al medesimo orizzonte temporale del “consumo” dei costi (fissi e variabili) comporta una rivisitazione della tariffa in senso (diciamo, per non creare aspettative comunque ben fondate: tendenzialmente) “positivo”.

Ciò avviene nel complesso: non tanto come tariffa marginale, bensì come tariffa media, anche laddove siano state determinate diverse articolazioni tariffarie per l’utenza, e pure ove si siano discriminate le utenze ricadenti sotto l’egida del concedente, che solitamente sono favorite rispetto alle altre, oppure a quelle “fuori privativa”.

E questo è, sicuramente, un altro tema sovente negletto e sconosciuto ai funzionari (o ai consulenti) che guardano solo alle carte dove, quasi sempre…. tutto torna e viene rappresentato in modo coerente e lineare.

Ma, queste persone (funzionari, consulenti, controllori,etc.) ove non colluse o intenzionalmente omittenti, spesso non riescono a comprendere una siffatta situazione “reale” (che viene coperta dall’ombrello formale) e non si addentrano quindi nelle storture e nei vari giochetti di “incastro” tra dati e informazioni economico-finanziarie, tecnico-organizzative, contrattual-contabili.

Meccanismi, invece, ai quali sono bene adusi molti gestori (privati e pubblici ormai non fa più differenza nella mimetica comportamentale) e, puranche (ma, in forme ancora più evolute e affinate), la criminalità organizzata.

Anche qui l’interesse pubblico (assieme ad altro) sembra andare a (come dirla in termini diversi?)…. farsi friggere!

(continua)3



1 Estratto dalla nona parte dello scritto “Legge di stabilità 2014, Milleproroghe…”, pubblicato i primi di marzo nella rivista on line Gazzetta enti locali della Maggioli.

2 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

 

3 Nella prossima parte (la decima) prevista per il 17 marzo 2014 affronteremo (ancora) il tema del SISTRI nel testo della bozza del D.M. semplificazioni informalmente diffuso presso le associazioni di categoria ed altri, ai primi di marzo 2014.