TAR Lombardia (MI), Sez. III, n. 900, del 4 aprile 2014
Caccia e animali.Legittimità diniego detenzione porto d’armi per uso caccia per possibile abuso delle armi

Ai fini dell'applicazione della misura preventiva della sospensione della licenza di porto d'armi, di cui agli artt. 10 e 43, T.U. 18 giugno 1931 n. 773, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne e, nel giudizio sulla affidabilità di un soggetto, nella materia delle autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta riveste un ruolo centrale: ne consegue che la misura cautelare in questione ben può essere sorretta anche da valutazioni fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00900/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02772/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2011, proposto da: …. rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Dini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G. Fiamma, 27;

contro

Ministero dell'Interno Questura di Sondrio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Sondrio del 16.08.2011, con cui è stata respinta l’istanza per la restituzione del titolo autorizzativo per la detenzione e il porto d’armi per uso caccia presentata dal sig. ….. il 09.08.2011.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Sondrio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. ….., odierno ricorrente, è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia.

Con i provvedimenti in epigrafe indicati, il Questore della Provincia di Sondrio ha disposto la revoca del porto di fucile, il divieto di detenzione armi, il rigetto del ricorso gerarchico avverso tali provvedimenti ed, infine, il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza del porto di pistola ad uso difesa personale.

Avverso tali provvedimenti il ricorso in esame solleva i seguenti motivi di illegittimità: Violazione dell’art. 3 L. 241/90; ART. 39 rd 773/1931; artt. 10 e 43 TULPS ed eccesso di potere per le seguenti ragioni: a) non vi sarebbe stato abuso di armi; b) unicità dei fatti contestati; c) ritiro delle armi solo due mesi dopo i fatti; d) le accuse sono state successivamente ritirate dalle due donne; e) la licenza di porto d’armi è stata concessa la ricorrente per oltre 40 anni.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 25 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

I provvedimenti impugnati traggono origine da due episodi verificatisi a cavallo dei mesi di agosto e settembre dell’anno 2010.

Il primo episodio, avvenuto in data 23 agosto 2010, concerne una lite familiare che ha visto coinvolti, oltre al ricorrente, il padre del medesimo, la madre e la sorella.

In tale occasione, gli agenti della Polizia Locale udivano il sig…… rivolgersi rabbiosamente verso la moglie e la figlia minacciandole di morte.

Il secondo episodio è avvenuto in data 22 ottobre 2010. In tale occasione, i Carabinieri di Livigno si sono recati nell’abitazione di…... Al loro arrivo il sig…… si trovava :in camera da letto e alla vista degli operatori, incrociando i polsi, urlava: "'Mettetemi le manette altrimenti li ammazzo ...prima o poi gli faccio la fattura". I carabinieri intervenivano nuovamente nella stessa serata perché dopo il ritorno a casa del sig…… la moglie era irreperibile. La signora è stata ritrovata dai carabinieri nel garage di casa chiusa nell’auto nella quale si era ritirata per paura della reazione del marito.

Successivamente le due donne hanno ritrattato le loro dichiarazioni.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

In merito al primo motivo di ricorso occorre osservare che la giurisprudenza amministrativa è chiara nel sostenere che l’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità in ordine ai provvedimenti che concernono le armi, e che è sufficiente anche un minimo dubbio circa l’affidabilità del titolare affinché possa essere legittimamente disposta la revoca dei titoli che lo autorizzano a detenere e portare le armi stesse per usi sportivi (caccia o tiro a volo).

In particolare si è affermato che “ai fini dell'applicazione della misura preventiva della sospensione della licenza di porto d'armi, di cui agli artt. 10 e 43, T.U. 18 giugno 1931 n. 773, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne e, nel giudizio sulla affidabilità di un soggetto, nella materia delle autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta riveste un ruolo centrale: ne consegue che la misura cautelare in questione ben può essere sorretta anche da valutazioni fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva” (T.A.R. Toscana sez. I 11 settembre 2008 n. 1943; Tar Lazione Latina, 31/03/2014

n. 266).

Con riferimento all’unicità dei fatti contestati, a parte la considerazione che i fatti sono plurimi, anche unificati nella decisione dell’amministrazione, la giurisprudenza ha chiarito che <<del tutto irrilevante è poi il fatto che si sia trattato di un episodio isolato e non di comportamenti plurimi o reiterati; il riferimento al carattere prognostico della valutazione sopra richiamato rende, infatti, ammissibile il riferimento anche ad un solo episodio storico, purché, come nel caso di specie, si evidenzi come sintomatico di un possibile abuso delle armi>> (TA.R. Toscana, sez. II, 23/04/2012

n. 802 ).

Con riferimento al terzo motivo occorre rilevare che i fatti, particolarmente gravi, nella loro materialità sono stati accertati direttamente dagli ufficiali di pubblica sicurezza e quindi la ritrattazione delle due donne è irrilevante.

Con riferimento al quarto motivo il fatto del precedente rilascio delle licenze è irrilevante di fronte a fatti che minano, con un giudizio prognostico rivolto al futuro, l’affidabilità del titolare della licenza.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)