TAR Sicilia (CT) Sez. IV n.1773 del 12 luglio 2017
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso nell’ambito della stessa categoria urbanistica

Se è vero che un mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all’interno della stessa categoria funzionale, ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti dispositivi degli artt. 22 e 23 ter D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla conclusione che, purchè si rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA

Pubblicato il 12/07/2017

N. 01773/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01666/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2016, proposto da:
Angelo Lopes, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Panatteri, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania, Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Scicli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. 22195 del 9 agosto 2016 con la quale è stata comunicata l'inefficacia della SCIA inerente il cambio di destinazione d'uso da “artigianale” a “commerciale”, senza esecuzione di opere, dell'immobile sito a Scicli in C.da Cozzo Pilato, da destinare a MSV (Media Struttura di Vendita) assieme al contiguo locale commerciale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. Urb/Eco n. 1343 del 04.07.2016 di trasmissione della relazione istruttoria, e la medesima relazione istruttoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente Lopes Angelo espone di aver presentato in data 3 maggio 2016 al Comune di Scicli una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale segnalava l’avvio del cambio di destinazione d’uso - da “artigianale” a “commerciale” - senza realizzazione di opere, di un immobile sito in Scicli, C.da Cozzo Pilato, da destinare a Media Struttura di Vendita.

Dopo il completamento dei lavori, con nota del 9 agosto 2016 (comunicata all’interessato il successivo giorno 16 agosto), lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Scicli ha rilevato che l’intervento proposto non sarebbe ammissibile dal punto di vista della conformità urbanistica, in quanto la destinazione d’uso “commerciale” richiesta confligge con la condizione riportata nella concessione edilizia in sanatoria n. 079/S022182 N del 21/6/2002 rilasciata per l’immobile in questione, che imponeva il mantenimento della destinazione d’uso specificata nel progetto allegato.

In conclusione, l’amministrazione comunale ha ritenuto che la SCIA non abbia prodotto effetti abilitativi e che la destinazione dell’immobile è da intendersi “artigianale”.

Contro tale provvedimento il sig. Lopes è insorto con il ricorso in epigrafe, con il quale deduce:

1.- la violazione degli articoli 22 e 22 ter del DPR 380/2001 in combinato disposto con l’articolo 19 della L. 241/90 - eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto assoluto di motivazione; sviamento dall’interesse pubblico;

2.- violazione degli articoli 22 e 22 ter del DPR 380/2001 - violazione dell’articolo 10 della L.R. 37/1985 - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità - carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione - violazione dell’articolo 35 della L.R. 30/97, dell’art. 89 della L.R. 6/2001 così come sostituito dall’articolo 30, co. 1, della L.R. 2/2002.

Il Comune di Scicli, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 747/2016 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, affermando che “ad un primo e sommario esame, il ricorso appare sorretto da elementi di fondatezza nella parte in cui deduce la tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990;

Ritenuto sussistente il lamentato pregiudizio, con riferimento all’avvio dell’attività economica di vendita;

Considerato, comunque, che rimane salva la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri indicati nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90;”.

All’udienza di merito del 20 aprile 2017, non essendo intervenuto alcun ulteriore atto o provvedimento, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover confermare la valutazione di fondatezza del ricorso già resa, sulla scorta di un primo esame, nella fase cautelare del giudizio. In particolare, risulta in via documentale che la nota adottata dal SUAP del Comune di Scicli in data 9 agosto 2016 - della cui natura provvedimentale deve peraltro dubitarsi, alla luce del fatto che essa contiene l’invito rivolto al destinatario a presentare osservazioni/controdeduzioni, e fissa altresì un termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di notifica della nota stessa; anche se poi, contraddittoriamente, dichiara impugnabile il “provvedimento” innanzi al Tar - sia intervenuta oltre 90 giorni dalla presentazione della SCIA effettuata dal ricorrente.

Risulta, quindi, violato il termine di trenta giorni – quale emerge dal combinato disposto dei commi 3 e 6 bis dell’art. 19 della L. 241/90 (cd. SCIA in materia edilizia) - entro il quale l’amministrazione può “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, (…), adotta[re] motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa” (art. 19, co. 3, cit.).

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “La dichiarazione di inizio attività (segnalazione certificata di inizio attività) costituisce un atto soggettivamente e oggettivamente privato con cui l'interessato esercita la sua legittimazione ex lege all'esercizio di attività liberalizzate” (Cons. Stato, A.P. n. 15/2011). Tale strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadino e PP.AA. può essere utilizzato anche ai fini del mutamento di destinazione d’uso degli immobili, ove ricorrano talune condizioni: “il mutamento di destinazione d'uso è assoggettato solo a Dia (ora Scia), purché però intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica.” (ex multis, Cass. Pen., III, 26455/2016, Id. 31465/2014). Di recente, anche il Consiglio di Stato ha affermato che “Se è vero che un mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all’interno della stessa categoria funzionale, ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti dispositivi degli artt. 22 e 23 ter D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla conclusione che, purchè si rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA” (Cons. Stato, VI, 2295/2017).

In conclusione, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto in ragione del ritardo con il quale l’amministrazione comunale è intervenuta per modificare gli effetti prodotti dalla SCIA. Rimane comunque salva, come già indicato nell’ordinanza cautelare, la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza e di autotutela previsti nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90.

Le spese processuali possono essere dichiarate irripetibili, in considerazione del fatto che, sulla vicenda in esame, l’amministrazione può ancora adottare ulteriori provvedimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnata nota del 9 agosto 2016, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione vorrà adottare.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Bruno        Giancarlo Pennetti