Cass. Sez. III n. 23719 dell’8 giugno 2009 (Cc 23 apr. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Loi
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e responsabilità dell’acquirente.

Nel reato di lottizzazione abusiva la consapevolezza da parte degli acquirenti dell'abusività della lottizzazione e quindi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato può desumersi sulla base di
alcuni elementi di univoca valenza probatoria quali il frazionamento dell'originario terreno in 34 lotti successivamente alienati o mantenuti dai singoli eredi degli originari proprietari la dimensione dei lotti che appaiono formati con il precipuo intento di garantire l'edificabilità degli stessi, ed al contrario trascurando del tutto la prevista vocazione agricola della zona, la previsione di due strade
principali, quattro secondarie e sette piste di accesso ai singoli lotti (in tal modo è stata programmata la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento urbano), la natura dei manufatti che, dichiarati realizzati per finalità agricole, avevano invece una spiccata vocazione abitativa per le loro obiettive caratteristiche e le rifiniture, non solo interne ( presenza di verande, portici, antenne paraboliche, ecc) la sostanziale vocazione turistica della zona ove vi sono esclusivamente blande coltivazioni floreali o fruttifere a carattere hobbistico

 file pdf