MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 ottobre 2006
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.
Gazzetta Ufficiale N. 50 del 1 Marzo 2007

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 «Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza
pubblica», convertito in legge con la legge del 22 aprile 2005, n.
58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006 da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse
al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione
delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
Visto il comma 432 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che ha destinato il 50% del fondo di cui al decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, ad interventi di difesa del suolo nelle aree
a rischio idrogeologico per le finalita' di cui al decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267;
Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 267 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
29 dicembre 2005 «Ripartizione in capitoli delle unita' revisionali
di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2006»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e'
stata recepita la direttiva quadro sulla qualita' dell'aria 96/62/CE;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono
state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE, relative agli
inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto,
PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, n. 261, recante
le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, di attuazione
della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione
all'ozono a livello del suolo;
Visto il decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 183, che
recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria;
Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale e' stato
promosso il Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.)
relativo al triennio 1994-1996 e sono state individuate le risorse
necessarie alla sua attuazione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 settembre 1994,
n. 52, relativo alla ripartizione delle risorse individuate nel
P.T.T.A 1994-1996 da destinare alle regioni per gli interventi di
risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane di cui al punto
2.1.2 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993;
Visto l'art. 2, comma 104, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, che ratifica ed esegue il
Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici;
Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, revisiona le linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 febbraio 2005, recante l'istituzione della Commissione
nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA);
Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una
politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualita'
dell'aria ambiente, e' indispensabile realizzare approcci strategici
innovativi, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze,
lo sviluppo delle capacita' di attuazione, la promozione di una
governance efficiente, la promozione del collegamento in rete,
dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche,
nonche' una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore
sensibilizzazione e comunicazione;
Considerato che a tal fine e' necessario prevedere uno strumento
finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni
regionali e locali al fine di garantire la formulazione,
l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli effetti della
politica e della legislazione in materia di qualita' dell'aria,
nonche' la loro comunicazione e diffusione in tutto il territorio
nazionale;
Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento
atmosferico che interessa ampie aree del territorio nazionale
richiede l'attuazione di interventi incisivi che consentano di
arrivare a garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria;
Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della
CNEIA nelle quali sono state indicate, tra le priorita' di intervento
per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, la
necessita' di sviluppare e potenziare gli strumenti modellistici per
la valutazione integrata al fine di fornire informazioni e
valutazioni scientifiche a supporto delle azioni da intraprendere per
fronteggiare episodi di inquinamento nel breve, ma anche nel medio e
lungo periodo;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art.
1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (di seguito denominato
fondo), il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti
(di seguito denominato programma) per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria con
particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani.
Per tali finalita' il programma promuove interventi e progetti
finalizzati all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione,
all'aggiornamento e alla comunicazione delle politiche di gestione
della qualita' dell'aria e all'informazione ed alla sensibilizzazione
del pubblico.
2. Al programma e' destinata una somma complessiva pari a Euro
210.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo relative alle
annualita' 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

Tipologie e requisiti degli interventi e dei progetti oggetto di
finanziamento

1. Possono essere finanziati, nel rispetto dei criteri e delle
procedure di cui agli articoli successivi, i seguenti interventi e i
seguenti progetti:
a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della
qualita' dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351;
b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di
valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla
lettera a) siano aggiornati alla luce degli effetti riscontrati a
seguito della pregressa attuazione e in modo tale da promuovere: 1)
gli interventi che garantiscono un elevato grado di efficacia in
relazione ai costi, 2) gli interventi che comportino la riduzione
contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli
interventi in materia di risparmio energetico), 3) gli interventi che
comportino anche ricadute positive in termini occupazionali e di
competitivita';
c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i
risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento
della qualita' dell'aria e interventi basati su campagne di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione destinate al
pubblico; tali interventi devono essere coerenti con le finalita'
delle normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria;
d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale)
aventi le seguenti finalita':
sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la
valutazione e la gestione della qualita' dell'aria volti ad
individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione
industriale, civile ecc.) sulla qualita' dell'aria e garantire una
maggiore integrazione della tutela della qualita' dell'aria nei
programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini
della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del
monitoraggio delle politiche di risanamento della qualita' dell'aria
(ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e
dati di input per modelli e scenari);
individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a
promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni
dei gas serra;
promuovere il miglioramento della capacita' di gestione e di
programmazione in materia di tutela della qualita' dell'aria
attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta
e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso
la definizione di specifici programmi di formazione;
organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione,
workshop e convegni sulle attivita' svolte in tema di politiche per
la tutela della qualita' dell'aria.
2. Un elenco esemplificativo dei progetti di interesse comune di
cui al comma 1, lettera d), e' riportato nell'allegato I.
3. Ai fini del finanziamento, i progetti di cui al comma 1,
lettera d), devono presentare un valore aggiunto nelle conoscenze, a
livello nazionale, in termini di capacita' conoscitiva e
programmatica e consentire l'integrazione e armonizzazione con gli
strumenti regionali e locali di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse del programma

1. Le risorse previste dall'art. 1 sono destinate agli interventi
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), ed ai
progetti di cui alla lettera d), in una misura rispettivamente pari
al 93% ed al 7%.

Art. 4.

Procedure di assegnazione dei finanziamenti e requisiti dei
beneficiari

1. Per il finanziamento degli interventi cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), le regioni e le province autonome presentano
alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero
(di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui sono descritti
gli interventi da finanziare, corredata da idonea documentazione
attestante il rispetto delle condizioni di cui all'allegato II, parte
I.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve in qualsiasi caso prevedere uno
o piu' interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze cui al
comma 1, corredate della prescritta documentazione, la Direzione,
previo accertamento delle condizioni previste dal presente decreto,
comunica al soggetto interessato se l'istanza e' stata accettata e,
in caso positivo, gli interventi ammessi al finanziamento.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il Ministero,
rappresentato dalla Direzione, stipula con il soggetto ammesso al
finanziamento un apposito accordo. Tale accordo deve contenere almeno
gli impegni indicati nell'allegato III.
5. Se gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
ammessi al finanziamento, interessano le aree metropolitane di cui
all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000 gli accordi cui al
comma 4 possono essere sottoscritti anche dalle relative citta'
capoluogo.
6. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi di cui
al comma 4, il direttore generale della Direzione emana i relativi
decreti di approvazione e di assegnazione delle risorse.
7. I soggetti ammessi al finanziamento possono presentare nuove
istanze, ai sensi del presente decreto, soltanto a seguito della
completa realizzazione degli interventi finanziati.
8. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede
fino all'esaurimento delle risorse cui all'art. 1, comma 2.
9. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), la Direzione provvede con le procedure previste dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamento
degli appalti pubblici. Il finanziamento puo' essere concesso a
istituti ed enti pubblici di ricerca, societa' a capitale interamente
pubblico e societa' pubbliche o private con provata e continuativa
esperienza nella meteorologia e nella modellistica per la qualita'
dell'aria.
10. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede
nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al
comma 1. Tale data di presentazione corrisponde a quella in cui
l'istanza e' completa di tutti gli elementi necessari ai fini
previsti dal comma 1. I termini previsti dal comma 3 decorrono dal
ricevimento dell'istanza completa. Nel caso in cui piu' istanze siano
state presentate nella stessa data e le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 1, comma 2, non siano sufficienti a finanziare i relativi
progetti nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, tali risorse sono
ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al numero dei
rispettivi abitanti quale risultante dal piu' recente censimento
ISTAT. Sono trasmessi alla Corte dei conti per l'acquisizione dei
visti di legge gli accordi di programma di cui al comma 4, nonche' i
decreti di cui al comma 6.

Art. 5.

Limiti di finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), il finanziamento concesso al soggetto
beneficiario non puo' superare Euro 10.000.000,00 complessivi,
aumentabili a Euro 15.000.000,00 se l'accordo di cui all'art. 4 e'
sottoscritto anche dalla citta' capoluogo di un'area metropolitana di
cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Una quota del finanziamento concesso a ciascun soggetto
beneficiario pari ad almeno 80% e' destinata agli interventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), non puo' superare il 60% rispetto al costo
complessivo di ciascun intervento.
4. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), il costo complessivo di ciascun intervento e'
calcolato sulla base delle sole spese ammissibili di cui all'allegato
II, parte II.
5. I finanziamenti concessi dal Ministero per la realizzazione
degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale,
statale o comunitaria, nei limiti di quanto previsto dalla relativa
disciplina.

Art. 6.

Interventi previsti dal Programma triennale di tutela ambientale
(P.T.T.A.) 1994-1996 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993

1. Nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento dal
Ministero nell'ambito del PTTA 1994-1996, limitatamente all'area
programmata «Aree Urbane», settore di intervento «Risanamento
atmosferico ed acustico» gli accordi di cui all'art. 4 possono
individuare i casi in cui proporre al Ministro l'adozione del
provvedimento di revoca e riallocazione di cui all'art. 2, comma 104
della legge n. 662 del 1996, nonche' le varianti in corso d'opera per
le quali procedere all'applicazione del punto 5.1.7 della delibera
del CIPE 21 dicembre 1993.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione si
provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del
programma ed alla definizione delle modalita' di trasferimento,
rendicontazione e revoca dei finanziamenti.
2. L'onere relativo all'annualita' 2006, pari Euro 70.000.000,00,
sara' impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Esercizio finanziario 2006 - sul Capitolo 7082 P.G. 14 - «Accordi di
programma tra Stato e Regioni attinenti alle attivita' a rischio di
incidente rilevante, ecc.». - U.P.B. 1.2.3.5.
3. L'impegno delle risorse relative alle annualita' 2007 e 2008 e'
subordinato all'effettiva disponibilita' di bilancio.
Il presente atto sara' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e successivamente inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 142

Allegato I

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
DI CUI AL COMMA 1, LETTERA D)

I progetti di cui al comma 1, lettera d), dei quali si riporta un
elenco esemplificativo, devono essere propedeutici all'attuazione
delle norme comunitarie in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria e relativi ad attivita' di interesse comune:
a) ulteriore sviluppo dei modelli attualmente utilizzati su
scala vasta (4 imes 4 km) per fornire condizioni al contorno per
l'utilizzo di modellistica a scala di dettaglio;
b) coordinamento fra gli inventari di emissione nazionali e
quelli regionali per armonizzare gli approcci top-down e bottom-up,
con particolare attenzione ad orientare la specificazione delle
emissioni all'utilizzo di modelli di trasporto chimico;
c) raccolta sistematica e messa a disposizione di dati
meteorologici diagnostici e prognostici su domini coerenti con i
modelli attualmente utilizzati su scala vasta;
d) programmi coordinati, a livello nazionale, di monitoraggio
delle concentrazioni di fondo del particolato atmosferico, di
monitoraggio del contributo a lunga distanza di sabbie desertiche e
di monitoraggio del risollevamento di materiale crustale e di altre
sorgenti naturali;
e) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita'
di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche degli idrocarburi
policiclici aromatici a maggior rilevanza cancerogena al fine di
verificare la costanza dei rapporti quantitativi tra tali idrocarburi
nel tempo e nello spazio;
f) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita'
di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche dei precursori
dell'ozono;
g) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita'
di rilevazione delle deposizioni di arsenico, cadmio, mercurio,
nichel e benzo(a)pirene;
h) sviluppo di strumenti e approcci condivisi finalizzati alla
conduzione della valutazione ambientale strategica (VAS), con
particolare riferimento ai programmi operativi regionali presentati
nell'ambito della programmazione 2007/2013, alle istruttorie
propedeutiche alle valutazioni di impatto ambientale, alle
valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali, alla definizione di scenari emissivi
propedeutici al controllo del rispetto dei tetti alle emissioni
stabiliti dalle norme comunitarie vigenti, e alle attivita' di
monitoraggio e valutazione ex post degli interventi finanziati
nell'ambito del presente atto;
i) estensione dei modelli attualmente utilizzati per gli
scenari emissivi e di deposizione degli inquinanti atmosferici alle
emissioni di CO2 al fine di fornire una analisi delle interazioni
ambientali ed economiche tra controllo delle emissioni inquinanti e
dei gas effetto serra garantendo un approccio integrato alle
politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico e dei gas
climalteranti.

Allegato II

Parte I
CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 1, LETTERE A), B) E C)

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), devono essere soddisfatti, alla data di
presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
a) deve essere stata effettuata la zonizzazione di tutto il
territorio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 per
gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002;
b) la rete regionale di monitoraggio deve essere completa e
conforme ai criteri individuati del decreto legislativo n. 351/1999 e
dal decreto ministeriale n. 60/2002. In alternativa, deve essere
stato approvato ed essere in corso di realizzazione uno specifico
progetto di integrazione e/o razionalizzazione della rete regionale
di monitoraggio finalizzato a rendere la rete completa e conforme ai
criteri individuati dal decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto
ministeriale n. 60/2002;
c) deve essere stato regolarmente effettuato, con riferimento
agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, l'invio delle informazioni sullo
stato della qualita' dell'aria e sui piani e programmi nel formato
previsto dalle decisioni 2004/461/CE e 2004/224/CE;
d) devono essere stati approvati e trasmessi al Ministero i
piani o i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n.
351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n.
60/2002, corredati dalla relativa delibera di approvazione e dalla
scheda di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 261/2002,
contenenti almeno i seguenti elementi:
1) la definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti
al termine di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 351/1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n.
261/2002 e delle misure conseguentemente adottate;
2) l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351/1999;
3) l'individuazione delle misure, aggiuntive o modificative
rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n.
261/2002, da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al
punto 2. Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori e
analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di
miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni
inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei
tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
4) la selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per
realizzare gli obiettivi di cui al punto 2, tenuto conto dei costi,
dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una
riduzione delle emissioni;
5) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto
4, delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili dei meccanismi
di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate
all'attuazione, delle misure;
6) l'indicazione delle modalita' di monitoraggio delle
singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di
modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.

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Parte II
SPESE NON AMMISSIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI
ALL'Art. 2, COMMA 1, LETTERA a)

Nel costo non sono computabili:
a) le spese per studi di fattibilita';
b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;
c) le spese notarili;
d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;
e) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del
presente decreto;
f) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di
telefonia e di elettricita';
g) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e
telefonici;
h) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei
veicoli;
i) le spese di carburante;
j) le spese per le indagini di origine e destinazione;
k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.
2. Le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel
caso in cui lo stesso sia utilizzato per attivita' strettamente
funzionali alla realizzazione dell'intervento.
3. Le spese per le attivita' di informazione, comunicazione
all'utenza, marketing e pubblicita' sono ammissibili fino ad un
massimo del 20% del costo complessivo di ciascun intervento.
4. Le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo
del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali
eventualmente previste dall'intervento
5. Le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino
ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.

Allegato III

IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere
impegni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
armonizzare gli inventari nazionali delle emissioni scalati a
livello provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;
promuovere un efficace scambio di informazioni sui dati di
input e di output dei modelli di dispersione atmosferica degli
inquinanti;
promuovere la partecipazione a sistemi informatizzati per la
raccolta e l'accesso a dati e informazioni in materia di qualita'
dell'aria finalizzata ad ottimizzare la trasmissione alla Commissione
europea.