MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 marzo 2006
Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Gazzetta Ufficiale N. 43 del 21 Febbraio 2007

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti a decretare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme
costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti,
delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al
diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva n.
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva n.
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del
3 luglio 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/63/CE della
Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva n. 97/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
15 settembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005, di recepimento della direttiva n.
2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre
2002, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro
l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti
dai motori a combustione interna destinati all'installazione su
macchine mobili non stradali;
Vista la direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 146 del 30 aprile 2004, che modifica la
direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili
non stradali, e la rettifica della direttiva medesima pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 225 del 25 giugno
2004;
Sentito il Ministro della salute;
Adotta
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
20 dicembre 1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, e' modificato
come segue:
a) all'art. 2 sono aggiunti i seguenti trattini:
«-- nave della navigazione interna, una nave destinata ad
essere utilizzata nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o
superiore a 20 metri e di volume uguale o superiore a 100 m3
calcolato secondo la formula definita all'allegato I, sezione 2,
punto 2.8-bis, oppure un rimorchiatore o spintore costruito per
rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia di
navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri. Tale definizione non
comprende le navi destinate al trasporto di non piu' di 12 passeggeri
oltre all'equipaggio, le imbarcazioni da diporto di lunghezza
inferiore a 24 metri come definite dall'art. 1 della direttiva n.
94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994,
come modificata da ultimo dal regolamento CE n. 1882/2003, in materia
di imbarcazioni da diporto, le navi di servizio delle autorita' di
controllo, le navi dei servizi antincendio, le navi da guerra, le
navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunita' europea,
le navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli
spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle
acque fluvio-marittime o si trovano temporaneamente nelle acque
interne, purche' provvisti del titolo valido ai sensi della
definizione di cui allegato I, sezione 2, punto 2.8-ter;
-- costruttore di macchine (OEM), il costruttore di un tipo di
macchine mobili non stradali;
-- regime di flessibilita', procedura che consente ai
costruttori di motori di immettere sul mercato, nel periodo compreso
tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle
emissioni, un numero limitato di motori destinati ad essere montati
sulle macchine mobili non stradali, che soddisfano solamente i valori
limite di emissione della fase precedente.»;
b) all'art. 4:
1) alla fine del comma 2. e' aggiunto il seguente periodo: «Per
le modifiche necessarie per adeguare l'allegato VIII si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13.»,
2) e' aggiunto il seguente comma: «6. I motori ad accensione
spontanea, non destinati alla propulsione di locomotive, di
automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono
essere immessi sul mercato in regime di flessibilita' secondo la
procedura di cui all'allegato XIII,oltre a quanto disposto nei
commi da 1 a 5.»;
c) all'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: «5. Sui motori ad
accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilita'
e' apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.»;
d) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 7-bis. - 1. Le disposizioni che seguono si applicano ai
motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione
interna. I commi 2. e 3. si applicano solo dopo che la Commissione
centrale per la navigazione sul Reno, di seguito CCNR, avra'
riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla direttiva
n. 97/68/CE modificata da ultimo dalla direttiva n. 2004/26/CE e
quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la
navigazione sul Reno e la Commissione delle Comunita' europee ne
sara' informata.
2. Fino al 30 giugno 2007 non e' consentito rifiutare l'immissione
sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR, fase I, i cui
valori limite di emissione sono indicati nell'allegato XIV.
3. A decorrere dal 1° luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di
una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori
modifiche della direttiva n. 97/68/CE modificata da ultimo dalla
direttiva n. 2004/26/CE, non e' consentito rifiutare l'immissione sul
mercato di motori conformi ai requisiti CCNR, fase II, i cui valori
limite di emissione sono indicati nell'allegato XV.
4. Per le modifiche necessarie per adeguare l'allegato VII, per
incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai
fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere
montati sulle navi della navigazione interna, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13.
5. Ai fini del presente decreto, con riferimento alle navi della
navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560
kW sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di
propulsione principale.»;
e) all'art. 8:
1) il comma 1. e' sostituito dal seguente: «1. Non e'
consentito negare l'immissione sul mercato dei motori conformi ai
requisiti del presente decreto, indipendentemente dal fatto che i
motori stessi siano gia' montati su macchine o no.»;
2) dopo il comma 2. e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Non
e' consentito il rilascio del certificato comunitario di navigazione
interna di cui alla direttiva n. 82/714/CEE del Consiglio, modificata
da ultimo dall'atto di adesione del 2003, che adotta i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna, alle navi i cui motori
non soddisfano i requisiti del presente decreto;
f) l'art. 9 e' modificato come segue:
1) la frase introduttiva del comma 3. e' sostituita dalla
seguente: «Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per un
tipo di motore o per una famiglia di motori ed il rilascio del
documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le
macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora
immesso sul mercato:»;
2) dopo il comma 3. sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis.
Fase III A di omologazione motori (categorie di motori H, I, J, K).
Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o
famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato
VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali
su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
H: successivamente al 30 giugno 2005, per i motori, eccetto i
motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 130
kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW,
I: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 75
kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,
J: successivamente al 31 dicembre 2006, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 37
kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW,
K: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 19
kW(minore o maggiore) P(minore) 37 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-ter. Fase III A di omologazione motori a velocita' costante
(categorie di motori H, I, J, K). Non e' consentito il rilascio
dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra
omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato
un motore non ancora immesso sul mercato:
motori di categoria H funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a:
130 kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW,
motori di categoria I funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75
kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,
motori di categoria J funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37
kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW,
motori di categoria K funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19
kW(minore o maggiore) P(minore) 37 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-quater. Fase III B di omologazione motori (categorie di
motori L, M, N, P). Non e' consentito il rilascio dell'omologazione
per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento
di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine
mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso
sul mercato:
L: successivamente al 31 dicembre 2009, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 130
kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW,
M: successivamente al 31 dicembre 2010, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 75
kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,
N: successivamente al 31 dicembre 2010, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 56
kW(minore o maggiore) P(minore) 75 kW,
P: successivamente al 31 dicembre 2011, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 37
kW(minore o maggiore) P(minore) 56 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I.
3-quinquies. Fase IV di omologazione motori (categorie di
motori: Q e R). Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i
seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di
cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine
mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso
sul mercato:
Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per i motori, eccetto
i motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a 130
kW(minore o maggiore) P(minore o maggiore) 560 kW,
R: successivamente al 30 settembre 2013, per i motori, eccetto i
motori funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a 56
kW(minore o maggiore) P(minore) 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.6 dell'allegato I.
3-sexies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione
installati in navi della navigazione interna (categoria di motori:
V). Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti
tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui
all'allegato VII:
V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2005 per i motori di
potenza maggiore o uguale a 37 kW e di cilindrata inferiore a 0,9
litri per cilindro,
V1: 2: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di
cilindrata maggiore o uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a
1,2 litri per cilindro,
V1: 3: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di
cilindrata maggiore o uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a
2,5 litri per cilindro e una potenza pari a: 37 kW(minore o
maggiore)P(minore)75 kW,
V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2006 per i motori di
cilindrata maggiore o uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5
litri per cilindro,
V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per i motori di
cilindrata maggiore o uguale a 5 litri per cilindro,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-septies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione
installati in automotrici ferroviarie. Non e' consentito il rilascio
dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII:
RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di
potenza superiore a 130 kW
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-octies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione
installati in automotrici ferroviarie. Non e' consentito il rilascio
dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII:
RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di
potenza superiore a 130 kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I.
3-nonies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione
installati in locomotive. Non e' consentito il rilascio
dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII:
RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori di
potenza pari a: 130 kW(minore o maggiore)P(minore o maggiore) 560 kW,
RH A: successivamente al 31 dicembre 2007, per i motori di
potenza pari a: 560 kWP,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai tipi e famiglie
di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa
categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato anteriormente
al 20 maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul
mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la
corrispondente categoria di locomotive.
3-decies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione
installati in locomotive. Non e' consentito il rilascio
dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII:
R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di
potenza superiore a 130kW,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai tipi e famiglie
di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa
categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato anteriormente
al 20 maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul
mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la
corrispondente categoria di locomotive.»;
3) sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. Fatti salvi l'art.
7-bis e l'art. 9, commi 3-octies. e 3-nonies., a decorrere dalle date
sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati
all'esportazione in Paesi terzi, e' consentita l'immissione sul
mercato di motori nuovi che siano o no montati su macchine, soltanto
se essi soddisfano i requisiti del presente decreto e soltanto se
ciascun motore e' omologato in base ad una delle categorie definite
nei commi 2. e 3.:
Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005,
categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007,
categoria K: successivamente al 31 dicembre 2006.
Fase III A, motori di propulsione di navi della navigazione
interna:
categoria V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 2: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 3: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2008,
categoria V2: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III A, motori a velocita' costante:
categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria K: successivamente al 31 dicembre 2010.
Fase III A, motori per automotrici ferroviarie:
categoria RC A: successivamente al 31 dicembre 2005.
Fase III A, motori per locomotive:
categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria RH A: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III B, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria P: successivamente al 31 dicembre 2012.
Fase III B, motori per automotrici ferroviarie:
categoria RC B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase III B, motori per locomotive:
categoria R B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase IV, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013,
categoria R: successivamente al 30 settembre 2014.
Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due
anni per i motori fabbricati in data anteriore a quelle
rispettivamente sopra indicate. L'autorizzazione rilasciata per una
fase limite di emissione decade a decorrere dall'attuazione
obbligatoria della fase successiva di valori limite.
4-ter. Per i tipi e le famiglie di motori che risultano in
regola con i valori limite delle fasi III A, III B e IV, definiti
nella tabella di cui ai punti 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6
dell'allegato I, prima delle date indicate nel comma 4 del presente
decreto, e' consentito l'uso di speciali marchi o contrassegni per
indicare che i motori in questione sono in regola con i valori
limite, prima delle date ufficiali previste.»;
g) l'art. 10 e' modificato come segue:
1) i commi 1. e 1-bis. sono sostituiti dai seguenti: «1. I
requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, all'art. 9, comma 4 e
all'art. 9-bis, comma 5., non si applicano:
ai motori ad uso delle forze armate,
ai motori esentati in base ai commi 1-bis. e 2.,
ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate
principalmente per il varo ed il recupero di scialuppe di
salvataggio,
ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate
principalmente per il varo ed il recupero di imbarcazioni da
spiaggia.
1-bis. Fatti salvi gli articoli 7-bis e 9, commi 3-octies e
3-nonies, e ad eccezione dei motori di propulsione di automotrici
ferroviarie, locomotive e navi da navigazione interna, i motori di
sostituzione devono rispettare i valori limite cui erano soggetti i
motori da sostituire al momento della loro prima immissione sul
mercato. La dicitura «Motore di sostituzione» deve figurare sul
motore tramite un'apposita etichetta o essere allegata al manuale
d'uso.»;
2) sono aggiunti i seguenti commi:
«5. I motori possono essere immessi sul mercato in "regime
flessibile" a norma delle disposizioni dell'allegato XIII.
6. Il comma 2. non si applica ai motori di propulsione
destinati ad essere montati sulle navi della navigazione intera.
7. E' consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti
al punto A, punti i) ed ii), dell'allegato I, in "regime flessibile",
a norma delle disposizioni dell'allegato XIII.»;
h) gli allegati sono modificati come segue:
1) gli allegati I, III, V, VII e XII sono modificati
conformemente all'allegato 1 del presente decreto,
2) l'allegato VI e' sostituito dal testo di cui all'allegato II
del presente decreto,
3) e' aggiunto l'allegato XIII, di cui all'allegato III del
presente decreto,
4) sono aggiunti gli allegati XIV e XV, di cui all'allegato IV
del presente decreto e l'elenco degli allegati e' modificato di
conseguenza.

Art. 2.
1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999 come
modificato da ultimo dal presente decreto:
a) relativamente ai motori, ed alle macchine, disciplinati dal
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le autorita' competenti in materia attivano le
procedure di accertamento ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste nel decreto legislativo medesimo,
b) per i motori, e le macchine, non disciplinati dal nuovo codice
della strada, per le automotrici ferroviarie, per le locomotive e per
le navi della navigazione interna, con uno o piu' successivi
provvedimenti saranno adottate le sanzioni e le procedure di
accertamento per l'applicazione delle stesse.

Art. 3.
Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono
parte integrante
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 314

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo