Trib. Napoli Sez. I penale ord. 4 maggio 2009
Est. Bottillo
Rifiuti. Questione legittimità costituzionale (manifesta infondatezza)

Questione sollevata in via incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 172/2008 per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione

TRIBUNALE DI NAPOLI
I° SEZIONE PENALE
Il Giudice,
sulla questione sollevata in via incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 172/2008 per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione
osserva
Va premesso che la dedotta questione di legittimità costituzionale (accolta dal giudice di merito presso il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza di rimessione alle Corte Costituzionale del 11.11.2008) è rilevante ai fini del presente giudizio, giacchè la norma censurata ha previsto un diverso e più grave trattamento sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti rispetto alla disposizione previgente di cui al D.lvo 152/2006 (che pure integrava l’illecito penale), limitato e circoscritto, quanto al profilo temporale e spaziale, soltanto a talune aree geografiche ed applicabile per il tempo del protrarsi dello stato di emergenza, sicchè dall’accoglimento della proposta questione deriverebbe l’applicazione di un trattamento sanzionatorio meno grave.
Con riferimento al requisito della non manifesta infondatezza, vanno esaminati i diversi profili censurati.
*Quanto alla violazione del principio di uguaglianza formale sancito dall’art.3 della Costituzione, la difesa ha dedotto al riguardo l'ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti che commettono il reato nell’ambito geografico ristretto individuato dalla citata legge, essendo la fattispecie criminosa più sfavorevole circoscritta alle sole aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, sicchè, introducendo un criterio di applicazione parziale della legge sotto il profilo territoriale, è violato il principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 della Costituzione. Del pari, deve ritenersi violato anche il principio di ragionevolezza delle leggi, logico corollario del principio di uguaglianza, attesa la previsione, accanto alla parzialità territoriale, anche della temporaneità della norma vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Orbene, con riguardo alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, rileva il Giudicante come in ambito penale sia consentito il ricorso all’emanazione di leggi eccezionali o temporanee. La straordinarietà della situazione di fatto connessa allo stato eccezionale di emergenza limitato ad alcuni ambiti geografici ben può ritenersi sufficiente a giustificare la maggiore severità e disparità di trattamento sanzionatorio in tali contesti geografici rispetto ad altri come pure la previsione di nuovi reati o la trasformazione di fattispecie altrove punite come contravvenzioni in delitti. Il principio di uguaglianza impone infatti di trattare allo stesso modo le medesime situazioni e le condotte identiche laddove, in presenza di situazioni di fatto diverse e più gravi, è plausibile un diverso trattamento sanzionatorio commisurato allo stato di fatto, fondato su fattori topografici o cronologici (un precedente costituzionale è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr.71/1969 in tema di abigeato e pascolo abusivo i cui effetti penali erano limitati alla Sicilia e province dell’Italia meridionale). Ne discende che non appare irragionevole la scelta normativa del legislatore di differenziare l’applicazione della norma penale, apparendo oggettivamente più grave lo smaltimento incontrollato dei rifiuti commesso nelle zone ove vige lo stato di emergenza rispetto a quelle dove l’emergenza non sussista o sia cessata.
*Quanto alla violazione del principio di cui all’art.25 Costituzione della assoluta riserva di legge primaria quale fonte di sanzione penale, si fa rilevare che, se è vero che la norma penale è stata introdotta o modificata da una fonte del diritto di rango primario, è anche vero che la individuazione delle aree di emergenza- rifiuti presuppone una delega per l'individuazione di tale requisito ad una fonte normativa non primaria (Deliberazione del Consiglio dei Ministri o, per delega della medesima istituzione, del Ministro della Protezione Civile).
Orbene, a parere di questo Giudice, non pare possa poi ritenersi violato il principio della riserva di legge giacchè la fattispecie criminosa e la sanzione penale sono state introdotte con un atto di rango primario avente forza di legge (D.L. 172/2008 convertito in legge 210/2008), mentre all’autorità amministrativa è rimessa solo la possibilità di dichiarare o far cessare lo stato di emergenza senza che tuttavia ciò implichi una violazione del principio costituzionale. Le norme penali possono, infatti, rinviare a norme secondarie per integrare il precetto penale laddove la norma secondaria sia richiamata in funzione di integrazione e specificazione soprattutto tecnica della fattispecie criminosa e la legge penale presenti una certa specificità (si pensi all’ipotesi analoga dei reati paesaggistici in cui all’autorità amministrativa è demandato il compito di individuare le zone vincolate in relazione alle quali soltanto si applica lo specifico precetto penale).
Peraltro, giova evidenziare che, nel caso che interessa in questa sede della Regione Campania, la proroga dello stato di emergenza è avvenuta con decreto-legge (90/2008) poi convertito nella legge 123/2008 e, quindi, con un atto di rango primario avente forza di legge, sicchè non si ravvisa alcuna violazione costituzionale posto che nessuna fonte secondaria è intervenuta a delimitare l’efficacia della norma penale.
*Con riferimento al denunciato contrasto con l'art. 77 comma II della Costituzione nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della "necessità e dell'urgenza" per l'utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa, l’insussistenza del requisito si desumerebbe, secondo la prospettazione difensiva, dal tenore stesso del provvedimento che statuisce in premessa: "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti e per il definitivo superamento dell'emergenza", con ciò lasciando intendere che la fase acuta dell'emergenza sarebbe da considerarsi già superata al momento dell' entrata in vigore della norma, sicchè non dovrebbe ritenersi giustificato il ricorso alla decretazione d’urgenza. Orbene, rileva il Giudicante che seppure possa apparire singolare il preambolo del decreto-legge sul superamento dell’emergenza e sulla necessità di consolidare i miglioramenti ottenuti nello smaltimento dei rifiuti, la contraddittorietà della motivazione richiamata in premessa non sembra una ragione sufficiente a dimostrare in via assoluta la “evidente mancanza attuale” dei presupposti di necessità ed urgenza richiesta dalla Corte per dichiarare l’incostituzionalità della norma essendo necessari ulteriori argomenti ed approfondimenti (in tal senso si è orientata la Corte Costituzionale in altre pronunce –cfr.sentenza nr.128/2008- ove l’evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza è stata ricavata dal preambolo del decreto-legge unito ad altri argomenti)
P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
Napoli, 4.5.2009 IL GIUDICE
dott.ssa Diana Bottillo