Cons. Stato Sez.V sent. n. 1146 del 13 febbraio 2003 REPUBBLICA ITALIANA N

REPUBBLICA ITALIANA N. 1146/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4574 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2002

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4574/02, proposto da Carmelo BUCCOLIERI, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Manzi, e con lui elettivamente domiciliato in Roma, v. Federico Confalonieri n. 5,

contro

il Comune di Manduria, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, I, 9 giugno 2001, n. 2630, resa inter partes, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso un diniego di concessione edilizia.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 2738 del 2 luglio 2002, con cui è stata motivatamente accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;

Relatore alla pubblica udienza del 7 gennaio 2003 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; udito il difensore della parte appellante come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno reclamante, una volta completati i lavori eseguiti in base alla concessione edilizia n. 159 del 25 luglio 1996, rilasciata per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel territorio del Comune di Manduria, località Càcari, si vedeva notificare l’ordinanza n. 281 del 3 novembre 1998, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento al fabbricato in questione, ordinava la demolizione di alcune opere ritenute abusive, e precisamente l’ampliamento di superficie coperta di circa mq. 18,00 al piano seminterrato ed al piano rialzato, siccome ritenuto difforme dalle condizioni imposte dalla predetta concessione edilizia.

Solo allora il ricorrente si sarebbe accorto che nelle pagine interne del documento concessorio risultava apposta la seguente prescrizione speciale: “che il lato di chiusura del fabbricato a farsi prospiciente la strada di p.r.g. sia retto, privo di spezzettature ed allineato alla linea di composizione individuata per lasciare invariati i volumi previsti come contrassegnati in rosso sugli elaborati allegati alla presente”.

Sugli elaborati grafici allegati alla concessione poteva in effetti scorgersi una linea rossa che, praticamente, tagliava una sporgenza del fabbricato progettato.

Il Buccolieri decideva allora di presentare una nuova richiesta concessoria, con la quale procedere ad una rivisitazione globale della questione dell’arretramento del fronte del fabbricato dalla strada secondo la previsione/sagoma del piano particolareggiato.

Pertanto proponeva, con domanda di concessione edilizia del 3 novembre 1999, la demolizione parziale della rampa di accesso al piano seminterrato e la riapprovazione del progetto originario con piccole modifiche interne.

2. La Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 1° febbraio 2000, esprimeva parere contrario sulla richiesta di concessione, atteso il mancato rispetto del piano particolareggiato n. 18 (fuori sagoma). Di tale decisione negativa il responsabile dell’Ufficio urbanistico comunale dava comunicazione al Buccolieri con nota n. 35713/99 dell’8 febbraio 2000.

3. Avverso il predetto atto insorgeva l’odierno appellante dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, deducendo con un unico complesso motivo i vizi dell’illogicità manifesta, della contraddittorietà, della falsa ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto, nonché depositando documenti e relazione di consulenza tecnica di parte.

Con l’impugnata sentenza, in epigrafe indicata, il TAR adito respingeva il ricorso.

4. Il sig. Buccolieri ha pertanto interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, lamentando tra l’altro, in via preliminare, che il Tribunale di prime cure, con l’impugnata sua decisione, è andato ben oltre il thema decidendum, incappando nell’inammissibile completamento del corredo motivazionale del provvedimento amministrativo di diniego contestato.

5. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Con ordinanza della Sezione n. 2738 del 2 luglio 2002 è stata motivatamente sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 7 gennaio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è degno di accoglimento.

Con il diniego di nuova concessione edilizia contestato in prime cure, il Comune ha opposto al progetto del ricorrente il mancato rispetto delle previsioni del Piano particolareggiato n. 18, con la seguente ulteriore specifica, contenuta tra parentesi: “fuori sagoma”.

2. Il TAR di Lecce, da parte sua, nel portare argomentazioni a supporto della reiezione del gravame, ha sì riconosciuto che, alla stregua della lettura delle planimetrie e della relazione tecnica di parte, “risulta che il fabbricato rientra nella sagoma dell’area edificabile del lotto così come delineata nel piano particolareggiato”, ma ha poi affermato che “tuttavia quest’ultimo [il piano particolareggiato] prevede che la facciata del fabbricato prospiciente la via di P.R.G. sia rettilinea e priva di spezzettature, mentre, al contrario, il fabbricato realizzato ed il progetto di cui il ricorrente ha chiesto la riapprovazione presenta tale lato dell’edificio frastagliato, spezzato. Ne deriva che non appare rispettata la corrispondente previsione del piano particolareggiato, donde l’impugnato diniego di concessione edilizia motivato con la riscontrata difformità dalle previsioni del piano particolareggiato”.

3. Tanto premesso, ragionevolmente il reclamante lamenta che il TAR non ha tenuto nel debito conto che il Comune, con il provvedimento di diniego di nuovo titolo edilizio impugnato in primo grado, non si è limitato ad opporre all’istante genericamente l’omesso rispetto delle prescrizioni del piano particolareggiato, bensì ha chiaramente specificato, seppur con aggiunta tra parentesi, che la violazione consisteva nella progettata costruzione “fuori sagoma”.

Il punto controverso della causa era dunque soltanto quello di definire se l’intervento edilizio progettato rientrasse o meno nella sagoma dell’area edificabile del lotto, non già quello di sindacare anche altre violazioni dello strumento attuativo che in nessun modo, invero, la CEC aveva contestato al Buccolieri.

Orbene il TAR stesso ha riconosciuto, ed è incontestato, che con il nuovo progetto non si configurava più alcun sconfinamento del fabbricato dalla sagoma dell’area edificabile, prevista conformemente alle condizioni di adiacenza con i lotti contigui.

4. In più, e la questione assume rilevanza decisiva ai fini della riforma della sentenza appellata, in ogni caso - come già adombrato in sede di delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti della pronunzia gravata – in base alla nota attestativa a firma del Dirigente dell’U.T.C. n. 9178 in data 14 maggio 2002 va escluso che alcuna prescrizione del piano particolareggiato n. 18, relativo alla zona semintensiva C2 del Comune di Manduria, imponesse facciate di nuovi fabbricati con andamento rettilineo privo di spezzettature o rientranze.

5. Alla stregua delle osservazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del diniego contestato, motivato incongruamente e senza adeguati riscontri in punto di fatto.

Il Collegio ravvisa, nondimeno, la sussistenza delle ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato in prime cure.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Alfonso Quaranta Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Giuseppe Farina Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Gerardo Mastrandrea F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1 Marzo 2003