DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012 , n. 186
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (GU n.N. 255 del 31 Ottobre 2012)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed  in
particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo  6,  paragrafo  1,
lettera b), punto ii), l'articolo  6,  paragrafo  1,  secondo  comma,
l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2,
lettere  b)  e  c),  l'articolo  11,  paragrafo  2,  secondo   comma,
l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed  i),  l'articolo
15,  paragrafo  1,  secondo  comma,  l'articolo  17,   paragrafo   2,
l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4,  lettere  a),
b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo  comma,  l'articolo  20,
paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5  e  6,  l'articolo  22,
paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere a),
b), c), e), f), g) ed h), l'articolo 27,  secondo  comma,  l'articolo
31,  paragrafo  2,  l'articolo  32,  paragrafo  3,   l'articolo   40,
l'articolo 41, paragrafo 3,  primo  e  terzo  comma,  l'articolo  42,
l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45,  paragrafo  4,  l'articolo
47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo
7, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l'articolo 48,
paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49  del  citato  regolamento,
che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la
definizione di misure di attuazione, modifica e  completamento  delle
disposizioni  del  regolamento  medesimo   e   l'articolo   53,   che
attribuisce agli Stati membri il  compito  di  adottare  le  sanzioni
applicabili  alla  violazione  delle  disposizioni  del   regolamento
medesimo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella riunione del 25 luglio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale,  ai
prodotti derivati non destinati al consumo  umano  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1774/2002. 
  2. Il presente decreto reca, altresi', la disciplina  sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011
della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni  di
applicazione  del  regolamento  e  della   direttiva   97/78/CE   del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  taluni  campioni  e  articoli  non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto  le  autorita'
competenti sono il Ministero della salute, le  regioni,  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie  locali
nell'ambito della propria organizzazione e legislazione. 

        
      
                               Art. 3 
 
Violazione degli obblighi in materia  di  smaltimento  e  impiego  di
  sottoprodotti di origine animale e dei prodotti  derivati  previsti
  dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
sottoprodotti  di  origine  animale   e   prodotti   derivati   senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,
lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
sottoprodotti  di  origine  animale   e   prodotti   derivati   senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,
lettere b) e  c),  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,  ovvero  li
utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato  II,
capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro  a
45.000 euro. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  1   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 12,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  2   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 13,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  3   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 14,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  6.  Sono  fatte  salve  eventuali  deroghe  autorizzate  ai   sensi
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009. 

        
      
                               Art. 4 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  raccolta,  trasporto  e
  rintracciabilita'  di  sottoprodotti  di  origine  animale  e   dei
  prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22  del  regolamento
  (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in
modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I  e  II,
del  regolamento  (UE)  n.  142/2001,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a
36.000 euro. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafi 2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  ovvero  vi
adempiono in modo difforme da quanto prescritto  dall'allegato  VIII,
capo III, del  regolamento  (UE)  n.  142/2001,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 40.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
adempiono agli obblighi di cui  all'articolo  21,  paragrafo  4,  del
regolamento  (CE)  n.  1069/2009,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
36.000 euro. 
  4. Gli operatori  che,  essendovi  tenuti,  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009,  non
tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali
o certificati sanitari  ovvero  li  tengono  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento  (UE)  n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 
  5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori
che  non  ottemperano  agli  obblighi  di  rintracciabilita'  di  cui
all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. 
  6. Gli  operatori  che,  essendovi  tenuti,  non  ottemperano  agli
obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011,  sono  soggetti  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 
  7. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'articolo 21,  paragrafo  2,  secondo  comma,  dell'articolo  21,
paragrafo 3,  secondo  comma,  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1,  secondo  comma,  del
regolamento medesimo. 

        
      
                               Art. 5 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia   di   registrazione   degli
  stabilimenti  e  degli  impianti  derivanti  dall'articolo  23  del
  regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di
applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009  ed
essendovi tenuto, non effettua la notifica  all'autorita'  competente
di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio  controllo  che
eseguano qualunque  fase  di  produzione,  trasporto,  manipolazione,
lavorazione, magazzinaggio, immissione  sul  mercato,  distribuzione,
uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti  derivati
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che,  ai
sensi  del  citato  articolo  23,   paragrafo   2,   non   forniscono
all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e
gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro. 

        
      
                               Art. 6 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di   riconoscimento   degli
  stabilimenti  e  degli  impianti  derivanti  dall'articolo  24  del
  regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.
1069/2009,  effettua  attivita'  in  stabilimenti  o   impianti   non
riconosciuti ai  sensi  di  tale  regolamento  o  non  conformi  alle
prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento  e'  sospeso  o
revocato e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 

        
      
                               Art. 7 
 
Violazione  delle  prescrizioni  applicabili  agli   stabilimenti   e
  impianti di trasformazione e ad  altri  stabilimenti  di  cui  agli
  allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti,  non  rispettano  le  condizioni  generali  di  cui
all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n.  142/2011
all'interno  degli  impianti  di   trasformazione   e   degli   altri
stabilimenti posti sotto il proprio  controllo,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. Sono  fatte  salve  le  eventuali  deroghe
autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3,  del  regolamento
(UE) n. 142/2011. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per  il  trattamento
delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2,
del regolamento (UE)  n.  142/2011,  all'interno  degli  impianti  di
trasformazione e degli altri  stabilimenti  posti  sotto  il  proprio
controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni  specifiche  per  la
trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato
IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011,  all'interno
degli impianti di trasformazione e  degli  altri  stabilimenti  posti
sotto   il   proprio   controllo,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che  ,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni  specifiche  per  la
trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV,
capo I, sezione 4, del  regolamento  (UE)  n.  142/2011,  all'interno
degli impianti di trasformazione e  degli  altri  stabilimenti  posti
sotto   il   proprio   controllo,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
30.000 euro. 
  5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di  cui  allegato  V,
capo  I,  sezioni  1  e  2,  del  regolamento   (UE)   n.   142/2011,
rispettivamente all'interno dei  propri  impianti  di  produzione  di
biogas e compostaggio  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di  igiene
applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V,
capo II,  del  regolamento  (UE)  n.  142/2011,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi  tenuti,   non   rispettano   i   parametri   standard   di
trasformazione di cui  all'allegato  V,  capo  III,  sezione  I,  del
regolamento  (UE)  n.   142/2011,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. Sono fatte salve le  eventuali  deroghe  autorizzate  ai
sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento  (UE)
n. 142/2011. 
  8. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost
di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento  (UE)  n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 

        
      
                               Art. 8 
 
Violazioni degli obblighi  in  materia  di  igiene  e  trasformazione
  applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
  derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n. 1069/2009, non assicurano che  gli  stabilimenti  e  gli  impianti
sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali  in
materia di igiene e trasformazione di cui al  medesimo  articolo  25,
paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II,  III  e
IV, del regolamento (UE) n. 142/2011,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n.  1069/2009,  non  rispettano  le  prescrizioni   in   materia   di
manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo
articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 

        
      
                               Art. 9 
 
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure
  di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29  del  regolamento
  (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere  i  sistemi
di controllo interni previsti dall'articolo 28 del  regolamento  (CE)
n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo
stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE)  n.
1069/2009,  non  ottemperano  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
paragrafo 2, del  regolamento  medesimo,  all'obbligo  di  istituire,
attuare e mantenere una o piu' procedure di autocontrollo basate  sui
principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  4. La medesima sanzione si applica agli operatori che  omettono  di
sottoporre a revisione i loro sistemi  di  autocontrollo  e  le  loro
procedure  apportando  i  necessari  cambiamenti   ogniqualvolta   si
determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi  fase
della produzione, della trasformazione,  del  magazzinaggio  e  della
distribuzione. 
  5. Nel caso in cui l'autorita' competente  riscontri  inadeguatezze
nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un  congruo
termine di tempo entro il  quale  tali  inadeguatezze  devono  essere
eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000  euro  a  20.000
euro. 

        
      
                               Art. 10 
 
Violazione degli obblighi in materia di  immissione  sul  mercato  di
  sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti  derivati  previsti
  dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che
immettono sul mercato sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti
derivati  destinati  all'alimentazione  di  animali  da   allevamento
diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le  prescrizioni
di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza
osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE)  142/2011
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. 

        
      
                               Art. 11 
 
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e  uso
  di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti  dall'articolo  32
  del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che
immettono sul mercato e usano fertilizzanti  organici  e  ammendanti,
senza  rispettare  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo   32   del
regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare  quelle  di  cui
all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011. 

        
      
                               Art. 12 
 
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e  uso
  di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e
  39 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
rispettano le prescrizioni di cui  all'articolo  35  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul  mercato  di  alimenti
per animali da compagnia sono soggetti alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n.  1069/2009,
non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo  36
del regolamento, in materia di immissione  sul  mercato  di  prodotti
derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del regolamento,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro  a
40.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, utilizza materiale di categoria 1  di  cui  all'articolo  8
lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
70.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine  animale  o
un prodotto derivato senza ottemperare alle  prescrizioni  specifiche
applicabili alle proteine animali trasformate e agli  altri  prodotti
derivati di cui all'allegato X, capo  II,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, a condizione che l'allegato XIII del  medesimo  regolamento
non preveda prescrizioni specifiche per tali  prodotti,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011,  non  ottemperano  alle   prescrizioni   di   cui
all'allegato  XIII  del  medesimo  regolamento,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
4.000 euro a 40.000 euro. 

        
      
                               Art. 13 
 
Violazione degli obblighi in materia di importazione  e  transito  di
  sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli
  articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve  le  eventuali
deroghe  concesse  dall'autorita'  competente,  gli   operatori   che
importano nella o inviano in  transito  attraverso  l'Unione  europea
sottoprodotti  di  origine  animale  e  i  prodotti  derivati,  senza
rispettare  le  prescrizioni  generali  di  cui  agli  articoli   41,
paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I  e
II, del regolamento  (UE)  n.  142/2011,  o  che  importano  o  fanno
transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti  di  origine
animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da
certificati sanitari e  dichiarazioni  conformi  ai  modelli  di  cui
all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono  soggetti  alla
applicazione  delle  misure  previste  dal  decreto  legislativo   25
febbraio 2000, n. 80. 

        
      
                               Art. 14 
 
Violazione degli obblighi in materia  di  importazione,  transito  ed
  esportazione  derivanti  dagli  articoli  26,  27,  28  e  29   del
  regolamento (UE) n. 142/2011 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato, ovvero esporta,  pelli  ottenute  da  animali  sottoposti  a
trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo  2,  lettera
d), della direttiva 96/22/CE, o  dell'articolo  2,  primo  paragrafo,
lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o
senza contenuto e di ossa e prodotti a base  di  ossa  contenenti  la
colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di
cui all'articolo 26  del  regolamento  (UE)  n.  142/2011  rilasciata
dall'autorita' competente,  ovvero  in  modo  difforme  da  essa,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  importa  o  fa
transitare campioni destinati alla ricerca  e  campioni  diagnostici,
comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti  di  origine  animale,
inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011  senza  la  prescritta   autorizzazione   di   cui
all'articolo 27, paragrafo 1, del  medesimo  regolamento,  ovvero  in
modo difforme da  essa,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici
destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso  dalla
Stato membro di destinazione,  a  un  posto  d'ispezione  frontaliero
riconosciuto  dall'Unione  di  cui  all'allegato  I  della  decisione
2009/821/CE, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle
prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo  III,  sezione
1, del regolamento (UE) n.  142/2011,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
10.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni  particolari
di cui all'allegato XIV, capo III,  sezione  2,  punti  2  e  3,  del
regolamento  (UE)  n.   142/2011,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a
20.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
articoli  da  esposizione  senza  ottemperare  alle   condizioni   di
imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV,  capo
III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 20.000 euro. 

        
      
                               Art. 15 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  esportazione  derivanti
  dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 43, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
esporta  sottoprodotti  di  origine  animale  e   prodotti   derivati
destinandoli all'incenerimento o alla  discarica,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 43, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi
terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione
di  biogas  e  compost,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe
previste dall'articolo 43,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CE)  n.
1069/2009, si applica a chiunque  esporta  sottoprodotti  di  origine
animale e i prodotti da essi derivati,  in  violazione  del  medesimo
articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                   Sistema di controlli ufficiali 
 
  1.  L'attivita'  di  controllo  ufficiale,  e'  prerogativa   delle
autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. I  soggetti  pubblici  interessati,  svolgono  le  attivita'  di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo  ufficiale,  di
cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi  di  riservatezza
relativamente  alle  informazioni  acquisite  in   conformita'   alla
legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n.  36,  ad
eccezione degli articoli 10 e 11. 
  2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal  presente
decreto  e'  disposta,  in  aggiunta  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria, la sospensione del provvedimento di  registrazione  degli
operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo  23  del
regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento  di  riconoscimento
di  stabilimenti  o  impianti  di  cui  all'articolo  24  del  citato
regolamento, per un periodo di giorni  lavorativi  da  un  minimo  di
dieci ad un massimo di venti. 
  3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
presente  decreto,  nel  caso  in  cui   le   violazioni   riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1  e  2,  ai
sensi del regolamento (CE) n.  1069/2009,  sono  sempre  disposti  il
sequestro e la distruzione del materiale in questione,  con  spese  a
carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
  5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di  Bolzano   provvedono   nell'ambito   delle   proprie   competenze
all'accertamento delle violazioni amministrative e  alla  irrogazione
delle relative sanzioni. 
  6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino