DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62
Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorita' giudiziaria in Campania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere le
attivita' di demolizione, disposte dall'autorita' giudiziaria, di
fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania
realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza
sia della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe
ulteriormente compromessa, che degli effetti dell'applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha
dichiarato l'illegittimita' della deliberazione della Giunta
regionale campana che escludeva l'applicazione della normativa in
tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' della
sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si e'
pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre
2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania
1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella
regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione
delle necessita' determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche
in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi
della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al
30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a
prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania,
disposte a seguito di sentenza penale, purche' riguardanti immobili
occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e
concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio
tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della
protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'edificio del quale
sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata
accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla
normativa nazionale vigente.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano