Consiglio di Stato Sez. IV n. 2746 del 21 marzo 2024
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario

Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.

Pubblicato il 21/03/2024

N. 02746/2024REG.PROV.COLL.

N. 06308/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6308 del 2018, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Salazar, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Reggio Calabria, via Sant’Anna II Tronco Palazzo Ce.dir.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dal provvedimento, n. 101 dell’11 novembre 2008, notificata in data 26 febbraio 2009, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Calabria ha ordinato all’appellante, in qualità di nuda proprietaria obbligata in solido con i trasgressori (signori -OMISSIS- e -OMISSIS-), la rimozione completa dei rifiuti, comprendenti sia rifiuti speciali pericolosi sia rifiuti speciali non pericolosi, da un terreno sito in località Mirabella di Vito Inferiore di Reggio Calabria, di cui l’appellante è la nuda proprietaria.

2. L’ordinanza gravata è stata adottata all’esito dell’ispezione sui luoghi di causa effettuata in data 7 febbraio 2007 dal N.O.E. di Reggio Calabria.

3. Con il ricorso di primo grado l’interessata ha dedotto la illegittimità del provvedimento gravato per avere, in assenza di contraddittorio, ritenuto sussistenti gli estremi del dolo e della colpa in capo alla ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/06, il quale richiede l’imputabilità del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in capo al proprietario a titolo di dolo o colpa.

L’Amministrazione inoltre non ha dato riscontro alla istanza di autotutela dalla stessa presentata in data 16 settembre 2009.

L’appellante pertanto sostiene di non avere alcuna responsabilità né a titolo colposo né a titolo doloso nell’abbandono dei rifiuti e quindi che non possa essere destinataria dell’ordine di rimozione e bonifica dell’area.

4. Costituitosi il Comune di Reggio Calabria, il T.a.r. ha respinto il ricorso con la motivazione per cui “non è revocabile in dubbio che la ricorrente abbia tenuto un comportamento colposo atteso che, come da essa stessa affermato, quanto meno a far data dal 20 agosto 2003 (giorno in cui ne ha dato notizia alla conduttrice -OMISSIS-), era a conoscenza dell’avvenuto incontrollato deposito di rifiuti sull’area di sua proprietà, per esser di ciò stata edotta dal Dipartimento Prevenzione Igiene e sanità dell’A.S.L., che le aveva formalmente intimato di smaltire i materiali pericolosi esistenti nell’area e di bonificare i luoghi.”

5. Con l’appello in esame la signora -OMISSIS- ha impugnato la suindicata sentenza deducendo sei motivi con i quali sostiene la propria estraneità rispetto al comportamento di abbandono dei rifiuti; tale estraneità e il fatto che non possa essere ravvisato neanche un comportamento colpevole, si dedurrebbe da una serie di circostanze di fatto, quali:

a) l’aver attivato apposito procedimento di sfratto nei confronti della conduttrice del fondo; procedimento che è stato convalidato con ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Calabria all’udienza del 14 novembre 2004.

b) l’impossibilità di accedere al fondo che è stato sottoposto a sequestro preventivo, convalidato in data 6 marzo 2006, nell’ambito del procedimento penale a carico della conduttrice per il reato di cui all’art. 51, commi 11 e 3, del d. lgs. n. 22/97 (attività di

gestione non autorizzata di rifiuti - procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 1208/2006);

c) le segnalazioni del 14 aprile 2009, del 15 giugno 2009 e del 21 luglio 2009, indirizzate al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che sul terreno di sua proprietà, sottoposto a sequestro, i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano depositato ulteriori materiali ferrosi, da cui derivava l’apertura di un ulteriore procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 7197/2011, a carico dei suindicati conduttori.

d) la circostanza che nonostante sia stata emessa la sentenza n. 919 del 22 aprile 2016 del Giudice monocratico del Tribunale penale di Reggio Calabria, che ha dichiarato il sig. -OMISSIS- colpevole del reato previsto e punito dall’art. 349, comma 2, c.p., l’area non è ancora stata dissequestrata giacché avverso la sentenza n. 919/2016 sono pendenti appelli delle parti, sicché il bene non è stato restituito alla proprietaria e continuano pertanto ad esserle precluse le azioni finalizzate all’immissione nel possesso dell’area locata.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria che ha chiesto il rigetto dell’appello e di tutte le istanze formulate.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata respinta.

8. In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie e l’appellante memoria di replica.

9. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. L’appello è infondato.

11. La tesi dell’appellante volta a escludere la propria responsabilità in relazione agli obblighi di rimozione e di bonifica dei rifiuti presenti nell’area di sua proprietà, è destituita di fondamento giacché incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente.

Infatti, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, “anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2399 del 2021).

11.1. Nel caso in esame, l’appellante, con le misure sopra indicate, è intervenuta in modo non idoneo e soprattutto in modo intempestivo poiché era al corrente sin dal 20 agosto 2003 della situazione di abbandono incontrollato dei rifiuti sull’area di sua proprietà per essere stata, della detta circostanza, resa edotta dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità dell’ASL, che le aveva formalmente intimato di smaltire i materiali pericolosi esistenti nell’area e di bonificare i luoghi, a seguito del verbale di ispezione dei Carabinieri del NOE.

In particolare, il procedimento di sfratto attivato ha una finalità diversa rispetto a quella di esimente della proprietà dal dovere di controllo e di vigilanza sul bene e ad esso non può essere conferito alcun rilievo nell’escludere un comportamento quanto meno colposo dell’appellante.

Pertanto, l’appellante si è sottratta agli obblighi di vigilanza e custodia del bene di proprietà; ciò nondimeno avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute.

12. Conclusivamente, l’appello, per le esposte motivazioni, è infondato e deve essere respinto.

13. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore